Ci sono degli enti che hanno finalità sociali che, inviando la necessaria documentazione all’Agenzia delle Entrate, possono partecipare alla ripartizione del Cinque per Mille dell’Irpef dei contribuenti che fanno questa scelta.
Dopo aver presentato il Cinque per Mille, vediamo quali soggetti la legge ammette al godimento del beneficio. Il riferimento normativo è l’articolo 33 comma 11 della Legge n. 183 del 12 novembre 2012, conosciuta anche come Legge di Stabilità.
Questa normativa ha previsto che per il 2012 i contribuenti potessero destinare il 5 per mille sull’Irpef ad alcune categorie di soggetti che per l’esercizio finanziario 2010 potevano beneficiare del contributo.
In generale si fa riferimento al sostegno ad enti di volontariato, con le opportune divisioni che il caso necessita e che spiegheremo di seguito; al finanziamento di enti della ricerca scientifica e dell’università; al finanziamento di enti della ricerca sanitaria; al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza dl contribuente; al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, a norma di legge che svolgono una rilevante attività d’interesse sociale.
Riguardo gli enti di volontariato si precisa che si fa riferimento agli enti di volontariato definiti dalla legge n. 266 del 1991, alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, alle associazioni che operano nei settori indicati dal Dlgs 460/1997 e alla fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dallo stesso Dlgs.