Sempre più spesso i cittadini si assicurano per prevenire i danni economici e lavorativi legati a infortuni e malattie. L’assicurazione che si stipula va a coprire ad esempio i costi per il soggiorno in una clinica o per le terapie specialistiche. Queste spese mediche rimborsate si possono detrarre?
Un quesito molto sensato posto sul sito dell’Agenzia delle Entrate da un contribuente che si chiede se, avendo sottoscritto una polizza ed avendo un rimborso per le spese mediche effettuate in un anno, ha ugualmente diritto alla detrazione delle spese mediche prevista dal nostro ordinamento fiscale. Le spese mediche attualmente sono detratte con una quota pari al 19% a partire dal superamento della franchigia, la quale, può cambiare di anno in anno.
Se superata la franchigia si ottiene quindi il rimborso, poniamo il caso, per un’operazione specialistica agli occhi, la spesa anticipata dal contribuente e poi rimborsata dall’assicurazione, oppure rimborsata direttamente con fattura a carico del contribuente, può essere portata in detrazione? La risposta è affermativa ma devono esserci le condizioni.
L’Erario spiega che la detrazione sulla spesa sanitaria spetta lo stesso se è rimborsata da un’assicurazione per il cui contratto i premi non sono detraibili oppure se la spesa è rimborsata da contributi e premi che pur essendo versati da altri vanno a comporre il reddito del contribuente che chiede la detrazione.
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La detrazione, quindi, non spetta se per le spese mediche rimborsate si sono usati contributi e premi per cui non spetta la detrazione, anche se il contribuente vi ha rinunciato. Le somme conseguite a titolo di rimborso, per le quali anche in precedenza si è avuta la detrazione, sono soggette ad una tassazione separata.
Gli importi devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono percepiti e vanno indicati nel quadro D, sezione II del modello 730 oppure nel quadro RM, sezione III dell’Unico.