Nuovo Redditometro – I contribuenti a rischio controlli

 Proprio nelle ultime ore l’ Agenzia delle Entrate, ha finalmente reso note le regole definitive del funzionamento del nuovo Redditometro, lo strumento di verifica e di accertamento fiscale che d’ ora in avanti verrà utilizzato per effettuare dei controlli di veridicità sui redditi dichiarati dai contribuenti italiani. 

E’ pronto il nuovo Redditometro

 E’ finalmente pronto il nuovo Redditometro, che ha fatto a lungo parlare di sé nei mesi scorsi e che non ha mancato di suscitare anche accese polemiche. Per le dispute in materia di applicazione dei controlli, tuttavia, adesso non c’è più tempo: l’ Agenzia delle Entrate ha infatti pubblicato sul suo sito una circolare contenente la versione definitiva delle modalità con cui saranno effettuati gli eventuali accertamenti.

Le nuove soglie del recupero crediti per gli errori per modico valore

 L’Agenzia delle Entrate e il Governo stanno lavorando per la semplificazione del fisco in tutti i suoi aspetti. Una delle ultime novità, per la quale si sta ancora aspettando la comunicazione ufficiale da parte dell’Agenzia, è l’innalzamento delle soglie minime di errore.

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In pratica, per snellire le procedure del recupero credito e dei vari contenziosi, l’Agenzia delle Entrate ha innalzato le somme minime sotto alle quali non si intraprenderanno questi tipi di azione, portandole dai 16,53 euro attualmente in vigore fino a 30 euro.

Questa decisione dell’Agenzia delle Entrate ha un duplice scopo: da un lato velocizzare le procedure e dare la possibilità all’Istituto di concentrare le azioni su evasioni di maggiore portata e, dall’atro, risparmiare sulla gestione di questo tipo di pratiche.

In effetti, quando il debito che il contribuente contrae con l’Agenzia delle Entrate è molto basso, nella maggior parte dei casi, se non nella sua totalità, non si può parlare di evasione fiscale volontaria, ma si tratta di errori fisiologici nella gestione della contabilità.

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In attesa della comunicazione ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate delle nuove soglie che definiscono gli errori per modico valore, ricordiamo che le somme sopra alle quali si procede al recupero credito attualmente in vigore sono:

Iva e Irap: 11 euro

Ires e Irpef: 12 euro

Nuove regole per il regime Iva sulla locazione di immobili strumentali

 Il decreto legge n. 83 del 2013 ha apportato delle significative modifiche al regime Iva applicabile ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo e strumentale, dando la possibilità ai locatori di applicare l’imposta sul valore aggiunto.

Con la Circolare Circolare n. 22 del 28 giugno 2013 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i particolari della legge. Vediamo cosa accade in caso di locazione di immobili ad uso strumentale.

Il regime naturale di applicazione dell’Iva per tutti i contratti di locazione di immobili è l’esenzione. Con questa nuova legge il locatario di un immobile ad uso strumentale – fabbricati strumentali le unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali B, C, D, E e nella categoria A10 – può decidere di applicare l’Iva con aliquota pari al 21%.

Il locatore che decida di applicare l’Iva deve manifestarne la volontà all’atto di stipula del contratto di locazione.

Come specifica l’Agenzia delle Entrate, la nuova disciplina per l’applicazione dell’Iva sulla locazione di immobili ad uso strumentale ha modificato il regime IVA solo in funzione dei contratti che, in base alla disciplina precedente, erano assoggettati ad un regime di imponibilità obbligatorio.

Nello specifico si tratta dei contratti di locazione che riguardano:

– immobili strumentali effettuati nei confronti di soggetti passivi d’imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione dell’imposta in percentuale pari o inferiore al 25%;

– locazioni di fabbricati strumentali effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni.

L’imposta di registro è applicata con aliquota pari all’1%.

Per saperne di più:

► Nuove regole per il regime Iva per la locazione di immobili abitativi

► Come si esercita l’opzione di imponibilità dell’Iva per i contratti di locazione

► Chiarimenti sulle nuove regole Iva per i contratti di locazione in corso

► Nuove regole per il regime Iva sulla locazione di immobili strumentali

Chiarimenti sulle nuove regole Iva per i contratti di locazione in corso

 Il decreto legge n. 83 del 2013 ha cambiato le regole per quanto riguarda la scelta del regime Iva da applicare alla locazione o cessione di immobili. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta su alcuni punti del decreto.

Fermo restando che, anche dal 26 giugno 2013, giorno di entrata in vigore del decreto, il regime naturale di imposizione Iva è l’esenzione. Ma la legge dà la possibilità ai locatori di immobili ad uso abitativo, se imprese costruttrici locatrici, di optare per l’applicazione dell’Iva – esprimendo tale opzione nel contratto – con aliquota pari al 10%, che può essere applicata anche ai contratti stipulati a partire dal 24 gennaio 201

L’opzione resta valida per tutta la durata del contratto, salvo che in tale periodo non avvenga il subentro di un terzo in qualità di locatore.

In base alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate i canoni di locazione non ancora pagati o non ancora fatturati saranno comunque esenti da Iva anche dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, a meno di scelta del locatore del regime di applicazione.

In questo caso il locatore deve dare comunicazione della scelta di imponibilità Iva per in contrati in corso con atto integrativo del contratto di locazione.

Se non redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, non esiste l’obbligatorietà di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ma si deve effettuare la registrazione dello stesso. La registrazione del contratto è sottoposta al pagamento dell’imposta di registro, che è pari a 67 euro.

Per saperne di più:

► Nuove regole per il regime Iva per la locazione di immobili abitativi

► Come si esercita l’opzione di imponibilità dell’Iva per i contratti di locazione

► Chiarimenti sulle nuove regole Iva per i contratti di locazione in corso

► Nuove regole per il regime Iva sulla locazione di immobili strumentali

Come si esercita l’opzione di imponibilità dell’Iva per i contratti di locazione

 Intervenendo con la circolare Circolare n. 22 del 28 giugno 2013 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni punti della legge n. 83 del 2013 con la quale, a partire dal 26 giugno 2013, giorno di entrata in vigore della nuova legge, sono state modificate le regole vigenti per l’applicazione dell’Iva alla locazione di immobili abitativi e ad uso strumentale.

Partendo dal presupposto che il regime naturale di imposizione Iva per la locazione di immobili è l’esenzione, con la nuova legge il locatore, se impresa costruttrice o di ripristino, può decidere di applicare l’Imposta sul valore aggiunto, in misura pari al 10%.

Il locatore deve dichiarare nel contratto di locazione di aver deciso per l’applicazione dell’Iva.

Dal momento che la scelta deve essere effettuata alla produzione del contratto, l’Iva sarà applicata per tutta la durata dello stesso.

Solo in caso di subentro di un terzo in qualità di locatore si può modificare il contratto e tornare al regime naturale di applicazione dell’Iva, ossia l’esenzione. Tale scelta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate.

Per saperne di più:

► Nuove regole per il regime Iva per la locazione di immobili abitativi

► Come si esercita l’opzione di imponibilità dell’Iva per i contratti di locazione

► Chiarimenti sulle nuove regole Iva per i contratti di locazione in corso

► Nuove regole per il regime Iva sulla locazione di immobili strumentali

Nuove regole per il regime Iva per la locazione di immobili abitativi

 Con il decreto legge n. 83 del 2013 sono entrate in vigore delle nuove regole per quanto riguarda la scelta del regime Iva da applicare alla locazione o cessione di immobili. Con la Circolare n. 22 del 28 giugno 2013 l’Agenzia delle Entrate ne ha chiarito alcuni punti.

In particolare l’Agenzia ricorda che in generale le locazioni di fabbricati abitativi – fabbricati abitativi classificati o classificabili nel gruppo catastale A (esclusa la categoria A/10, uffici) – sono esenti da imposizione Iva.

Il locatore, se impresa costruttrice o di ripristino, può però effettuare l’opzione dell’applicazione dell’Iva – chiarendo la scelta nel contratto – solo in caso di:

1) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi;

2) locazioni di fabbricati abitativi destinati ad “alloggi sociali” come definiti dal D.M. 22 aprile 2008.

Con la nuova legge, a partire dal 26 giugno 2013, tutte le locazioni immobiliari sono esenti dall’applicazione dell’Iva, salvo i casi in cui l’impresa di costruzione o di ripristino che loca l’immobile decida, effettuando la relativa opzione nel contratto, per l’applicazione Iva. L’Iva può essere applicata a tutti i contratti di locazione stipulati a partire dal 24 gennaio 2012.

Le aliquote Iva per la locazione di immobili ad uso abitativo sono pari al 10%, nel caso in cui il locatore decida per l’imponibilità, e l’imposta di registro è pari a 67 euro (nel caso di esenzione Iva è del 2%).

Per saperne di più:

► Nuove regole per il regime Iva per la locazione di immobili abitativi

► Come si esercita l’opzione di imponibilità dell’Iva per i contratti di locazione

► Chiarimenti sulle nuove regole Iva per i contratti di locazione in corso

► Nuove regole per il regime Iva sulla locazione di immobili strumentali

 

Non sempre la ritenuta d’acconto è obbligatoria

 L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 49/E dell’11 luglio 2013, ha deciso di regolamentare la questione della ritenuta d’acconto. In pratica ha stabilito che non è sempre obbligatorio per il datore di lavoro pagare la ritenuta ai lavoratori. Tutto rientra nella volontà di semplificare la strada ormai da troppo tempo in salita per le aziende. A spiegare la novità ci ha pensato proprio il direttore dell’Erario Attilio Befera.

Qualche detrazione fiscale per lavoratori autonomi

La ritenuta d’acconto, secondo il nuovo sistema, non è da ritenersi obbligatoria per le prestazioni in cui sono previsti soltanto rimborsi per le spese di vitto, alloggio, viaggio e tutte le altre spese legate allo svolgimento della prestazione, nonché l’anticipo delle spese del committente.

In più si spiega che i redditi da lavoro autonomo non abituale sono stabiliti sulla base del collegamento tra scompenso e spesa sostenuta per conseguirlo tanto che il reddito diverso è arti a zero. Per questo, qualora si rientrasse nel caso esposto, la ritenuta è da non considerarsi obbligatoria. I rimborsi percepiti, tra l’altro, così come le spese corrispondenti, possono non essere inserite nella dichiarazione dei redditi.

I contribuenti obbligati all’UNICO

Una semplificazione che alleggerisce parecchio il lavoro delle imprese. La ritenuta d’acconto, invece, è obbligatoria quando il compenso, anche se si tratta di spese rimborsate o anticipate, va oltre le spese strettamente necessarie allo svolgimento dell’attività. A questo punto, infatti, l’attività non è più “gratuita”.

Le novità per la ritenuta d’acconto

 La ritenuta d’acconto è una trattenuta che in alcuni paesi, tra questi anche l’Italia, viene applicata su alcuni tipi di compenso. Nello specifico la ritenuta d’acconto si applica su compensi corrisposti da soggetti sostituti d’imposta ai cosiddetti percipienti direttamente in fattura quando si tratta di acquisto di servizi e di prestazioni di lavoro autonomo e dipendente.

► Novità nella fatturazione IVA

Continuando il percorso intrapreso verso la semplificazione della burocrazia italiana, l’Agenzia delle Entrate sta mettendo a punto diverse novità, una delle quali riguarda proprio l’obbligo di ritenuta d’acconto, che è stato eliminato per le fatture inerenti le prestazioni che prevedono solo rimborsi per spese di viaggio vitto e alloggio.

Si tratta delle spese considerate come strettamente necessarie allo svolgimento del lavoro, anche nel caso in cui queste fossero state già anticipate dal committente, che non devono più passibili di ritenuta d’acconto se il reddito prodotto è pari a zero.

Lo ha fatto con la risoluzione n. 49/E dell’11 luglio 2013, nella quale si specifica che:

I redditi di lavoro autonomo non abituale sono determinati, proprio in ragione della loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo.

 Come si compila una ricevuta fiscale

La ritenuta d’acconto, invece, continua ad essere obbligatoria quando il compenso percepito dal lavoratore sia maggiore delle spese necessarie allo svolgimento del lavoro. In questa circostanza il compenso percepito sarà totalmente assoggettato alla ritenuta d’acconto.

Befera annuncia le semplificazioni

 Attilio Befera, presidente dell’Agenzia delle Entrate, annuncia l’arrivo di una lenzuolata di semplificazioni che dovrebbero alleggerire e rendere più sereno il rapporto dei contribuenti con il fisco, parallelamente all’intensificarsi della lotta contro l’evasione fiscale. Le semplificazioni di cui parla Befera sono volte ad eliminare gli elementi più burocratici che regolano il rapporto tra i contribuenti, le imprese e l’Erario.

Letta parla al Financial Times

Non si tratta soltanto di una dichiarazione d’intenti ma di una vera svolta operativa visto che nel mirino del piano Befera ci sono già 108 adempimenti fiscali che dopo una ricognizione tecnica possono tranquillamente essere archiviati come obsoleti. Il che vuol dire che il fisco vuole presentarsi al pubblico come un amico.

Cos’è il bonus mobilità per gli studenti

La semplificazione riguarderà principalmente e in via prioritaria 4 ambiti: gli studi di settore, tutte le informazioni che sono chieste ai contribuenti tramite i modelli dichiarativi, le comunicazioni anti evasione e antielusione e poi i servizi online tra cui rientrano Vies, Civis e i pagamenti con delega F24.

Facciamo un esempio pratico per capire come andranno ad impattare le semplificazioni sulla vita delle imprese e dei cittadini. Le imprese che sono in fallimento non dovranno più compilare il modello per i dati sugli studi di settore. Per quanto riguarda la tassa di successione, dovrà essere presentata la dichiarazione soltanto se l’attivo supera i 75 mila euro.