Casa, arriva la proroga dei bonus sull’edilizia

 L’argomento è serio ed è ora che si inizi a parlarne meglio. Il Consiglio dei Ministri, nella giornata di domani, varerà un decreto legge che procrastina l’eco-bonus del 50% riguardante le ristrutturazioni edilizie.

Il provvedimento dovrebbe contemplare anche un mini-pacchetto di misure ad hoc al fine di favorire la riqualificazione e la ristrutturazione di immobili, inclusi gli immobili industriali.

Il tutto in virtù degli standard anti-sismici che regolano le zone territoriali considerate ‘a rischio’.

Intanto, entro oggi, si parlerà anche dello scioglimento del nodo sulle coperture.

Non è detto che non si tenga un altro vertice tra i ministri di Economia, Sviluppo economico e Infrastrutture (Saccomanni, Zanonato, Lupi) per parlarne ancora meglio.

Incontro sull’Imu

Intanto, oggi nel pomeriggio presso il Ministero dell’Economia è partito il tavolo, con il summit tra Saccomanni e i rappresentanti delle autonomie locali, circa riforma dell’Imu e di tutta la tassazione per gli immobili. Che sulla base delle raccomandazioni con cui Bruxelles ha accompagnato l’ok alla chiusura della procedura d’infrazione dovrebbe essere innescata dalla riforma del catasto. E il cui costo, in ogni caso, dovrà essere neutrale sui conti 2013: dovrà cioè autocompensarsi.

Le finalità del bonus sulla casa

 A partire dalla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stato emanato il Decreto Legge che di fatto modifica decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Finalità del ddl

Il nuovo decreto contempla la promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo in considerazione le condizioni locali e climatiche esterne, insieme alle prescrizioni inerenti al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi.

In secondo luogo, il nuovo decreto stabilisce e integra criteri, condizioni e modalità per:

1) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici; 2) agevolare lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili negli

edifici;

3) sostenere la diversificazione energetica; d) promuovere la competitività dell’industria nazionale attraverso lo sviluppo

tecnologico;

4) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo

sviluppo del settore delle costruzioni e dell’occupazione;

5) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale;

6) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l’attuazione delle normative

energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i

cittadini e per le imprese;

7) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio

nazionale.

Bonus Case: i dettagli dell’operazione

Il Consiglio dei ministri ha dato l’ok alla proroga dei bonus fiscali per le ristrutturazioni (50%) e gli interventi per il risparmio energetico. Ecco tutti i dettagli dell’operazione.

Gli interventi riguardanti ristrutturazioni con sconti al 50% attivati negli ultimi sei mesi sono stati 481.500 per un valore totale di 8,2 miliardi. Così il Ministro Lupi “Stimiamo che l’impatto sulla filiera del mobile» derivante dall’estensione del bonus all’arredamento possa «essere di due miliardi nei prossimi sei mesi”.

La proroga degli incentivi ha un valore di 200 milioni all’anno per dieci anni. Lo ha dichiarato Fabrizio Saccomanni.

Il Ministro dell’Economia ha spiegato anche il modo in cui verranno coperte le spese. Una parte dei fondi verrà trovata innalzando l’Iva dal 4% al 21% sui prodotti non editoriali veicolati insieme ai prodotti editoriali, a partire dal 2014. Da qui arriverranno circa 125 milioni all’anno, mentre altri 104 milioni all’anno giungeranno dall’aumento dell’Iva, dal 4% al 10%, sulla vendita di cibi e bevande tramite distributori automatici. Non sono contemplati tra gli incentivi alcuni interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria».

Nel perimetro del bonus rimangono invece i soli interventi riferiti all’«involucro edilizio, interpretato come l’insieme e di «elementi e componenti integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni dall’ambiente esterno».

Promozioni per vendere casa

Cosa non si fa per vendere casa in questo periodo di grossa crisi. C’è chi è davvero disposto a tutto.

Negli ultimi tempi, così critici, gli annunci di vendita di casa con ‘regalo’ sono in nettissimo incremento.

C’è chi propone casa con un arredo già incorporato. C’è chi invece propone un fine settimana di prova per verificare se è tutto apposto, in caso si tratti di una casa situata in montagna.

C’è chi poi garantisce la quota dell’Imu già pagata o ancora l’auto elettrica in dotazione.

Al giorno d’oggi, dunque, i venditori di case hanno attivato delle vere e proprie promozioni al fine di stimolare e agevolare gli utenti all’acquisto di nuovi immobili.

Vincenzo de Tommaso, responsabile nel settore immobiliare, ha dichiarato che “Nel giro di un anno l’offerta di case con regalo è più che raddoppiata. Quella della promozione è una formula nuova per il mercato immobiliare che consente di distinguersi dagli altri operatori. Venire incontro alle esigenze del proprio pubblico di riferimento, correggere il tiro quando il listino prezzi non è aggiornato ai valori attuali di mercato, si evita così di svalutare l’immobile“.

Gli analisti hanno individuato più di cento annunci in promozione, segno incontrovertibile di una crisi che ha paralizzato le compravendite, ma anche segnale di vitalità di un mercato che per fronteggiare le difficoltà dà fondo alle energie creative.

Dalla Sicilia al Trentino le iniziative “stile 3×2” si sono moltiplicate a vista d’occhio.

Stiamo parlando nella fattispecie di abitazioni in edifici di nuova costruzione rimasti invenduti per via della crisi, situati in piccoli comuni o in aree cittadine di recente edificazione e con un valore inferiore ai 200mila euro (nel 60% dei casi) trattabili. La lista dei regali è lunga e gli esempi sono molti: se il garage compreso nel prezzo di listino è l’idea più frequente e più generosa dei promotori, non mancano le proposte curiose, per esempio l’auto elettrica per metropolitani dagli stili di vita eco-friendly, il parquet per gli amanti dell’eleganza, il televisore 3d per gli appassionati di hi-tech.

Per i tedeschi la seconda casa è in Italia

 Se a partire dal 2009 ad oggi, ovvero negli anni pieni della crisi economica, il mercato immobiliare italiano interno, cioè quello che si rivolge essenzialmente agli italiani, ha fatto registrare un drammatico calo negli acquisti, la stessa cosa non si può dire per quello che si rivolge alla clientela straniera.

> I tassi medi dei mutui di maggio

A partire dal 2009, infatti, in Italia si è potuto registrare un vero e proprio boom delle vendite nel settore delle seconde case destinate agli stranieri e il volume d’ affari sarebbe aumentato addirittura del 25%.

Mercato immobiliare italiano: il peggio è passato

Gli immobili preferiti dalla clientela straniera sono soprattutto quelli situati in località di pregio storico – artistico e in zone a vocazione turistica, e a comprarli, sono, almeno per il 40%, soprattutto acquirenti tedeschi.

Sono infatti i nostri vicini della Germania a preferire in Italia la seconda casa per le vacanze, comprando immobili soprattutto nel Lazio e in Puglia, stando a quanto rivela un monitoraggio effettuato da  Scenari Immobiliari.

Solo nel 2012, ad esempio, gli immobili venduti a stranieri sono stati 4.600, per un importo complessivo di 2,1 miliardi di euro. E il mercato sembra promettere bene anche per il resto del 2013, con una crescita del 10% delle transazioni.

Oltre a Lazio e Puglia, tuttavia, luoghi di investimento per gli stranieri continuano ad essere anche Toscana e riviera adriatica, con una particolare predilezione per le abitazioni di pregio, come grandi ville.

Come si affitta una casa agli studenti

 Quando si stabilisce di voler affittare una casa a degli studenti è necessario che vengano presi in considerazione numerosi requisiti di cui il proprio immobile deve disporre. E’ opportuno comprendere di cosa si tratta. Quali sono questi requisiti? Cosa significa a livello economico affittare ad uno studente e cosa bisogna fare per riuscire a trovare un inquilino?

Ecco le risposte alle precedenti domande:

Affittare la propria casa o una parte di essa è sinonimo di introiti economici. Si ha un guadagno. Quando si parla di cedere la propria casa agli studenti per dei periodi vuol dire che la nostra casa o il nostro appartamento presenta una serie di condizioni che la rendono adatta a questo. Innanzitutto è molto importante la vicinanza con il luogo in cui si studia. Essere vicini all’università permette di offrire una comodità maggiore allo studente e questo significa avere un’entrata economica diversa rispetto a quella che verrebbe richiesta se l’immobile fosse a chilometri di distanza.

Affittare ad uno studente ha i suoi vantaggi. Essi hanno dei contratti particolari diversi dal solito 4 più 4. Si possono fare due tipi di contratto: un contratto d’affitto per studenti fuorisede e un contratto d’affitto di natura transitoria. Il primo può avere una durata dai 6 ai 36 mesi e il secondo da 1 a 18 mesi. La stipulazione di un contratto con una persona che studia significa anche avere delle agevolazioni fiscali sull’affitto e beneficiare di uno sgravio sulla relativa imposta.

Case nei pressi dell’università

Sicuramente se si ha una casa nelle vicinanze di un’università è bene sfruttare l’opportunità di affittare Per trovare l’inquilino i passi da seguire sono davvero semplici Gli studenti cercano la propria casa soprattutto tramite i siti internet di stampo studentesco o siti che riportano annunci di affitti oppure tramite annunci cartacei affissi nelle bacheche Nel primo caso basta iscriversi agli appositi siti e postare l’annuncio dell’affitto con i relativi particolari Nel secondo caso bisogna fare degli annunci cartacei ben fatti che riportino in primo piano il numero di contatto, la zona e i vari dettagli relativi alla casa La zona in cui li posizioniamo è fondamentale E’ buono affiggerli all’interno delle bacheche delle singole facoltà oppure nelle immediate vicinanze della struttura universitaria.

Cercare e trovare uno studente a cui affittare la propria casa è molto semplice soprattutto perché le zone di studio sono un continuo fermento di studenti che vanno e di studenti che vengono quindi bisogna sapersi muovere bene.

Come affittare solo una stanza della propria casa

C’è chi sceglie di affittare, invece, soltanto una stanza della propria casa.

Nel caso in cui la durata della locazione a una data persona sia inferiore a 28 giorni l’anno, sarà sufficiente una “scrittura privata”.

Nel corso dell’anno sarà possibile in questo modo affittare la stanza a più persone, sempre per la durata massima di 28 giorni ciascuna.

Bisogna però limitare questa attività a non più di 9 mesi l’anno. Si tratta di un tipo di affitto che non necessita di registrazione all’agenzia delle entrate. Occorre poi rilasciare all’inquilino la ricevuta per l’affitto percepito. La ricevuta dovrà essere allegata alla dichiarazione dei redditi per la relativa tassazione, che potrà essere fatta con la cosiddetta “cedolare secca”, che prevede il 21% di tasse. In alternativa l’introito dovrà essere cumulato con le altre entrate, ma in quest’ultimo caso, generalmente, si paga di più.

Affittare la stanza per un periodo che va da un mese a 18 mesi

Per periodi che vanno da un mese a 18 mesi, non rinnovabili, si passa al contratto di affitto di tipo transitorio. Questo serve per le persone che intendono affittare una o più stanze della propria abitazione senza avere il vincolo dei 4 + 4 anni dell’affitto “normale”. In questo caso il contratto dovrà essere registrato all’agenzia delle entrate. Per la registrazione si dovrà pagare il 2% del canone annuo in parti uguali tra affittuario e proprietario. Anche qui, nella dichiarazione dei redditi, si potrà scegliere tra cedolare secca e cumulo dei redditi. E’ richiesto il pagamento anticipato di 2 o 3 mensilità a scopo cauzionale. In alcune zone (ad esempio Milano, Roma, Napoli e altre grandi città) i contratti di questo tipo sono a canone concertato, e devono rientrare in determinati limiti. In altre zone è libero. Simile al contratto descritto precedentemente, nelle città dove sono presenti università, è possibile stipulare il cosiddetto “contratto per studenti universitari”, della durata che può andare da 6 a 36 mesi, raddoppiabili.

 

 

Risoluzione anticipata del contratto di locazione

Nel caso in cui si sia stipulato un contratto di affitto ma si ha la necessità di risolvere questo contratto prima della sua scadenza naturale, e cioè prima della scadenza stabilita nel contratto medesimo, vi sono degli importanti adempimenti che devono essere svolti sia dal locatore che dal conduttore al fine di evitare successivi grattacapi.

In primo luogo è opportuno ricordare che sia il locatore sia il conduttore sono tenuti a comunicare la loro volontà di recedere anticipatamente dal contratto di locazione sei mesi prima, o comunque nel termine stabilito nel contratto stesso, della data in cui si intende lasciare l’appartamento se la risoluzione è chiesta dal conduttore o prima della data in cui si intende riavere l’appartamento, se la risoluzione è chiesta dal locatore. Entrambi, locatore e conduttore, sono tenuti a comunicare la loro decisione attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per legge il conduttore è tenuto a versare il pigione pattuito fino all’ultimo mese, le eventuali cauzioni che sono state versate all’inizio della locazione non possono essere considerate pigioni da scalare (come invece spesso avviene), dal momento che lo scopo della cauzione è ben diverso. In altri termini, alla scadenza della locazione, il locatore visita l’appartamento locato al fine di verificare se ci sono stati eventuali danni, se riscontra dei danni potrà trattenere la cauzione, altrimenti la restituirà al conduttore.

Infine è opportuno ricordare che deve essere effettuata una pratica burocratica presso l’ufficio delle imposte: bisogna riempire un apposito modello F23, e pagare entro 30 giorni dal termine della locazione un’imposta di importo fisso di 67 Euro. Naturalmente, il pagamento sarà dovuto da chi recede dal contratto. Bisogna presentare all’agenzia delle entrate competente la ricevuta di tale pagamento.

A questo punto occorre anche ricordare che si tratta di passaggi fondamentali al fine di evitare di pagare le imposte di registro per le successive annualità, dal momento che l’appartamento, in mancanza del pagamento di questa imposta fissa e della presentazione all’agenzia delle entrate, proseguirà e continuerà ad essere ritenuto locato, ed è importante per il proprietario che eviterà di pagare le imposte sul mancato reddito derivante dal canone di locazione.

Occorre ricordarsi infine di comunicare la cessazione della locazione, portando copia firmata della cessazione di locazione, anche all’ufficio tarsu, altrimenti anche questa imposta continuerà ad essere inviata al conduttore.

Comunicazione della risoluzione del contratto di locazione

La risoluzione del contratto di locazione può avvenire in maniera naturale, facendo scadere gli anni previsti dal contratto stesso e liberando l’immobile, oppure può essere effettuata in maniera anticipata. Nel primo caso non è necessaria una procedura particolare, dal momento che come abbiamo detto, il contratto si risolve naturalmente nel corso del tempo. Nel secondo caso è opportuno seguire delle istruzioni precise al fine di comunicare la risoluzione del contratto di locazione. Ecco quali sono le istruzioni da comunicare.

Vi sono in primis alcune motivazioni che possono non far rispettare la naturale scadenza del contratto. Motivazioni che possono essere di diverso tipo. La legge prevede che una risoluzione possa essere anticipata in rapporto al termine solo nel caso in cui ricorrano dei gravi motivi, nel caso in cui le motivazioni in questione non siano state previste nel contratto.

Restrizioni e agevolazioni per l’inquilino

L’inquilino ha maggiori possibilità di vedere risolversi il contratto all’occorrenza dal momento che le restrizioni che colpiscono il proprietario dell’immobile sono maggiori. La legge agevola e tutela in particolar modo l’inquilino.

La risoluzione del contratto può essere effettuata soltanto quando si raggiunge un accordo tra le parti, quindi quando c’è consenso da ambo i lati, o quando ricorrano le cause previste dalla legge. Nel momento in cui il conduttore decida di recedere dal contratto, costui deve inviare un preavviso al locatore mediante una raccomandata con ricevuta di ritorno almeno con sei mesi di anticipo o tre mesi nel caso in cui si sia contratto un vincolo transitorio.

La lettera di preavviso deve essere chiara in ogni sua parte mettendo in risalto la volontà e l’intenzione di recedere anticipatamente e di riconsegnare l’immobile nel mese previsto.

Quando il locatore riceve una comunicazione di risoluzione anticipata del contratto o egli stesso, prendendo accordi con il conduttore decide di risolvere il vincolo, deve attenersi ad una procedura prevista per questo caso.

Comunicazione al Fisco

Il proprietario dell’immobile deve comunicare la cessazione del contratto al Fisco attraverso il pagamento dell’imposta di registro con il modello F23. Quest’ultimo deve contenere le generalità del proprietario e del conduttore e il codice di tributo corrispondente al tipo di locazione.

Sia che il contratto venga risolto anticipatamente che naturalmente, la comunicazione di scadenza del contratto deve sempre essere comunicata in anticipo. Dopo aver visto nello specifico cosa fare nei due diversi casi, dunque, se ci si dovesse trovare in una situazione del genere sarà molto più facile capire come fare.

Mutuo: come si posticipa una rata

 Il mutuo si configura come una particolare forma contrattuale attraverso la quale il soggetto (mutuante) fornisce una determinata somma di denaro a un soggetto (il mutuatario). Il soggetto mutuatario si impegna a restituire la somma ricevuta a rate nel corso dei mesi con l’aggiunta di un costo di interesse. In ogni caso vi sono delle situazioni in cui il mutuatario è a tutti gli effetti impossibilitato ad adempiere nei tempi e nei modi stabiliti dal contratto. Non è in grado di restituire al mutuante in tempo la somma di denaro con l’aggiunta di alcuni interessi e si trova dunque costretto a ricorrere ad un aiuto.

Congelamento del pagamento

In questi casi particolari come ci si comporta? Cosa succede? A oggi sono numerosi gli istituti bancari che consentono di congelare il pagamento per un periodo di tempo che sia più o meno lungo, senza per forza aggiungere maggiori costi notarili. L’operazione bancaria di questo tipo, viene incontro al mutuatario, al fine di fare fronte a situazioni sfavorevoli che verificandosi modificano completamente la propria condizione economica.

Posticipo rata: la prassi da seguire

L’associazione bancaria italiana ha dichiarato che i soggetti potranno chiedere una sospensione provvisoria dei versamenti per evitare che la banca proceda al pignoramento dell’immobile per mancato pagamento. Ma come si può posticipare, in soldoni, una rata del mutuo. Ecco tutta la procedura, completa in ogni suo passaggio, necessaria al fine di posticipare le rate del mutuo.

Se le possibilità di riprendere il proprio stile di vita (in tempi brevi) sono altamente probabili, è consigliabile semplicemente procrastinare di qualche mese i pagamenti tenendo conto che successivamente sarà obbligatorio versare interessi di mora in aggiunta. Bisogna però fare attenzione! In questo caso si va incontro seriamente alla rischiosissima possibilità di essere segnalati. Quest’ultimo punto non è da sottovalutare assolutamente. Se così dovesse essere, ciò farà diventare molto più difficile l’ottenimento di ulteriori prestiti e di conseguenza la richiesta di maggiori garanzie per la banca. In un futuro prossimo si potrebbe tornare ad averne bisogno ed è bene non rovinare i rapporti quando si ha la possibilità di chiedere un ausilio al proprio istituto.

Provvedimento di moratoria

Se invece la situazione economica e lavorativa non presenta alcun tipo di modifica in positivo, malgrado il decorso del tempo, si potrà ricorrere al provvedimento di moratoria. Tale provvedimento permette a un soggetto che si trova ad essere in possesso dei presupposti definiti dalla banca, di sospendere il finanziamento per un certo numero di mesi.

La procrastinazione delle rate è, al pari delle precedenti, una sorta di opzione che permetterà di effettuare il pagamento di un determinato numero di rate (di due o tre mesi ad esempio), le quali potranno essere pagate a fine finanziamento con una quota di interesse lievemente più alta. Appare opportuno, in questo caso, chiedere informazioni alla propria banca in modo tale da riuscire ad individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Il sistema di ausilio per l’agevolazione del pagamento del mutuo

Al di fuori di questi strumenti, gli utenti dovranno sempre ricordare che generalmente banche hanno istituito un sistema valido di ausilio per agevolare il pagamento del mutuo, tra cui l’ampliamento delle cause giustificatrici della richiesta di sospensione (includendo anche malattie gravi che impediscono al soggetto di presenziare sul posto di lavoro) e il diritto di stabilire un tetto massimo di pagamento mensile per tutta la durata del finanziamento (beneficiando al contempo di una probabile futura riduzione del tasso imposto dal mercato).

Tutto ciò ha consentito alle famiglie di posticipare il pagamento senza preoccupazioni a causa della perdita improvvisa dell’impiego lavorativo.

 

 

Per le agevolazioni sulla prima casa vale il dato anagrafico

 Quando si acquista una prima casa si possono avere dei benefici di natura fiscale collegati all’acquisto e che possono essere fruiti soltanto da chi dimostra, tramite i dati angrafici, di risiedere o di lavorare nella città in cui ha comprato l’immobile.

Rinnovato il Fondo di Solidarietà sui mutui

La residenza di fatto, seppure rilevata in modo ufficiale, non è sufficiente per ottenere le agevolazioni e ci possono essere anche altre situazioni che non sono compatibili con le risultanze degli atti dello stato civile.

La Corte di Cassazione, nella sentenza 8415 del 5 aprile, ha ribadito il principio appena enucleato partendo da una controversia reale.

Cosa succede nel caso di vendita anticipata della prima casa

Il motivo del contendere è l’avviso legato alla liquidazione dell’imposta e all’attribuzione delle sanzioni da parte dell’amministrazione tributaria che ha deciso di revocare ad un contribuente le agevolazioni sulla prima casa. Il motivo della sanzione è nel mancato trasferimento delle residenza nel comune dove si è comprata la casa, entro i 18 mesi dalla dichiarazione resa nell’atto d’acquisto.

Il contribuente ha fatto ricorso contro la segnalazione perché erano intervenute cause di forza maggiore che hanno impedito allo stesso di completare i lavori di ristrutturazione legati all’immobile acquistato.

Il primo grado di giudizio era stato anche favorevole al contribuente ma poi l’Agenzia delle Entrate ha deciso di ricorrere in Cassazione sia per contestare il fatto che i mancati lavori di ristrutturazione potessero essere un motivo per ritardare il trasferimento della residenza e poi perchè la pronuncia della Ctr aveva un difetto.

 

Per i sequestri basta la disponibilità della casa

 Un soggetto che sia indagato e non possegga una casa ma ne abbia la disponibilità anche parziale, è passibile di sequestro. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 15995 dell’8 aprile.

Il reddito fondiario e i famigliari a carico

I porporati hanno stabilito che è legittimo il sequestro preventivo di un immobile che sia in comproprietà tra l’evasore e sua moglie anche se è quest’ultima a pagare il mutuo sulla casa con i propri redditi. Il sequestro, infatti, può essere applicato anche ai beni che sono disponibili per l’indagato e può riguardare sia il prezzo, sia il profitto del reato.

Tutto nasce da un caso concreto. Il Gip aveva emesso un’ordinanza di sequestro preventivo per un contribuente che aveva donato i suoi tre appartamenti alla moglie ai due figli. Per il sequestro è stato fatto ricorso e il ricorso è arrivato in Cassazione dove i giudici hanno ascoltato la lamentela della donna sull’illegittimità della misura. Secondo la ricorrente il sequestro doveva interessare soltanto la metà dell’immobile di proprietà dell’evasore.

Per le agevolazioni sulla prima casa vale il dato anagrafico

I giudici della Corte di Cassazione però, hanno ritenuto legittimo il provvedimento impugnato dalla donna. Il fatto è che ai fini di un sequestro preventivo che debba essere funzionale alla confisca, viene sequestrano e confiscato non il il bene in base alla disponiilità dell’indagato ma il bene in base al profitto o al prezzo del reato.