La Riforma del Lavoro 2013 è entrata in vigore: tutte le nuove norme

 Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo della Legge n.99/2013 si sono aggiunte nuove norme per la regolamentazione del mercato del lavoro in Italia dopo quelle già entrate in vigore il 28 giugno 2013 con il Decreto Sviluppo (decreto n. 76/2013).

Le principali modifiche della Riforma del Lavoro riguardano quanto già modificato poco più di un anno fa dalla tanto discussa riforma Fornero, anche se le modifiche possono dirsi più formali che sostanziali. Vediamo, quindi, quali sono le nuove leggi che regolamenteranno il mercato del lavoro in Italia, volute dal Governo Italiano per aiutare in questo momento di grande crisi il rilancio dell’occupazione, soprattutto quella giovanile, con incentivi mirati all’assunzione dei precari e misure per a sostegno dell’imprenditoria.

Gli interventi fatti hanno lo scopo di rendere più flessibili i contratti a termine con la riduzione del periodo di pausa tra due contratti con lo stesso datore di lavoro e la Riforma del Lavoro prevede anche la sanatoria per gli associati in partecipazione, con bonus per chi li assume a tempo indeterminato.

Riforma del Lavoro 2013

Le nuove norme in vigore per contratti a tempo e intermittenti 

Nuove norme in vigore per contratti a progetto, apprendistato e associazione 

Nuove norme in vigore per disoccupazione e start up

ABC del Decreto Lavoro, tutto quello che c’è da sapere sul testo approvato dal Senato

 Ammortizzatori Sociali

Al fine di promuovere l’occupazione, il Decreto Lavoro prevede degli incentivi per chi assume lavoratori in condizioni di difficoltà.

Nello specifico è stato previsto un contributo mensile alle aziende o imprese che assumono lavoratori che percepiscono l’Aspi (Assicurazione Sociale Per l’Impiego,  la vecchia disoccupazione) che prevede un contributo statale pari al 50% dell’indennità residua del lavoratore, per ogni mese di retribuzione.

Al contributo non possono le imprese che assumono lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti alla nuova assunzione, da altre imprese con le quali sono in rapporto di collegamento o di controllo.

Altra modifica apportata dal Decreto del Lavoro riguarda la Social Card, il contributo economico che lo Stato eroga alle famiglie in condizioni di comprovata difficoltà economica.

La sperimentazione viene estesa a tutti i territori del Mezzogiorno, con un rifinanziamento pari a 167 milioni per il 2014-2015.

Incentivi

Con questo Decreto il Governo mira a dare un aiuto ai giovani che, in un periodo come questo, hanno molte difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro.

Per questo sono stati previsti incentivi per le aziende e le imprese che assumono entro il 30 giugno 2015 giovani con età compresa tra i 18 e i 29 anni con un contratto a tempo determinato. L’incentivo consiste in uno sgravio contributivo pari a 650 euro mensili per 18 mesi. L’incentivo è disponibile solo in caso di assunzione di giovani disoccupati da almeno 6 mesi e senza titolo di scuola media superiore o professionale.

Apprendistato

Con l’approvazione da parte del Senato del testo del Decreto Lavoro (Dl 76/2013) è stato abolito il carattere di straordinarietà e temporaneità della nuova disciplina che prevede che sia la Conferenza Stato Regioni ad adottare le linee guida dell’apprendistato professionalizzante.

Se la Conferenza non provvede alla stesura delle linee guida entro i termini stabiliti (30 settembre) scatta la disciplina derogatoria.

► Riforma del Lavoro – Nuove norme in vigore per contratti a progetto, apprendistato e associazione

Associazione in partecipazione

Il Decreto Lavoro prevede degli incentivi specifici per l’assunzione degli associati in partecipazione, nella misura della conciliazione per tutti i contenziosi dell’azienda, dietro il pagamento di un contributo straordinario del 5% per 6 mesi, durante i quali il lavoratore così assunto non potrà essere licenziato.

Inoltre, il Decreto sancisce l’esclusione dalla sanzione per violazione del tetto massimo di tre associati nella stessa attività se si tratta di imprese mutualistiche che assumono associati e i rapporti tra produttori e artisti, interpreti ed esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni.

► Cos’è il contratto di associazione in partecipazione

Contratti a termine

L’attuale disciplina sui contratti a termine prevede per i contratti a termine acausali – contratti che non obbligano il datore di lavoro a specificare le ragioni tecniche, produttive o organizzative che hanno portato all’assunzione del lavoratore – la possibilità di essere prorogati fino ad una durata massima complessiva di 12 mesi.

Con il Decreto 76/2013, inoltre, è stato modificato il periodo di tempo minimo che deve intercorrere tra un contratto a termine e il successivo presso lo stesso datore di lavoro: l’intervallo scende da 60 a 10 giorni per contratti di durata fino a 6 mesi e da 90 a 20 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi.

Contratti flessibili

Il Decreto Lavoro approvato dal Senato, in attesa di legge di conversione, prevede tre novità principale per i contratti flessibili, i contratti che si contraddistinguono per il carattere di discontinuità e saltuarietà del rapporto di lavoro:

1. Il Decreto Lavoro limita a 400 giornate di lavoro prestato presso lo stesso datore di lavoro nell’arco di tre anni il tetto superato il quali il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Le giornate lavorative da computare sono solo quelle effettuate dopo la data di entrata in vigore del decreto legge.

2. Il termine di validità dei contratti intermittenti sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge 92 del 2012 non compatibili con le modifiche introdotte, è stato prorogato al 1° gennaio 2014.

3. Il Decreto Lavoro modifica anche il contratto a progetto, specificando che non può sussistere in caso di «compiti meramente esecutivi e ripetitivi», ampliando così la validità del divieto.

Chi assume un lavoratore con un contratto a progetto ha l’obbligo di specificare per iscritto nel contratto i termine del progetto del quale si occuperà il nuovo assunto.

Credito d’imposta

Con il Decreto Lavoro si modifica il periodo di fruizione del credito di imposta per le imprese del Mezzogiorno che assumono lavoratori con contratti a tempo indeterminato, introducendo la scadenza del 15 maggio 2015. La precedente legislazione prevedeva un periodo di tempo di due anni a partire dal giorno dell’assunzione.

Le imprese che intendono usufruire del beneficio, devono farne specifica richiesta alle regioni di riferimento secondo quanto specificato nei provvedimenti attuativi.

Rifinanziamento dei tirocini

Il Decreto lavoro prevede una dotazione di 1 milione di euro per il Fondo straordinario “Mille giovani per la cultura”, da utilizzare per la promozione di tirocini formativi e di orientamento nel settore della cultura.

6 milioni di euro nel triennio 2013/2015 andranno alle Pubbliche Amministrazioni per le indennità di partecipazione ai tirocini.

3 milioni di euro nell’anno accademico 2013-2014 e altri 7,6 per i periodi successivi, infine, sono stati messi a disposizione delle università statali per il finanziamento dei tirocini curriculari.

► Mini – guida del Ministero al Decreto Lavoro 2013: gli interventi per i giovani

Fondo di Garanzia per i Giovani – Youth guarantee

Con il Decreto Lavoro viene istituita, presso il Ministero del Lavoro, una missione che avrà il compito di coordinare e gestire il programma di attuazione del Fondo di Garanzia per i Giovani, che prevede un contributo comunitario pari a 450 milioni di euro.

Questa struttura sostituisce fino alla fine del 2015 i centri per l’impiego, attualmente in via di ristrutturazione. Il suo compito sarà di interagire con gli organi di governo che si occupano di politiche occupazionali e l’analisi dei dati sull’occupazione che le regioni dovranno periodicamente inviare.

Start-up innovative

Il Decreto del Lavoro estende fino al 2016 gli incentivi in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale di imprese “start-up innovative” già previsti per il biennio 2013-2015.

► Start up innovative: definizione, requisiti e agevolazioni previste con il Decreto Lavoro

Guida alla compilazione della ricevuta di compenso con ricevuta d’acconto

 Se avete prestato una collaborazione occasionale presso un’impresa o un’azienda, per ottenere il compenso spettante è necessario che si produca la ricevuta da presentare al datore di lavoro affinché possa prevedere al saldo.

► Collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto, ecco come funziona

Il lavoratore senza Partita Iva può ricorrere alla collaborazione occasionale solo in caso di collaborazione limitata nel tempo e nella retribuzione, con un limite massimo di compenso annuo dallo stesso datore di lavoro non superiore ai 5.000 euro all’anno.

► Come e quando si paga la ritenuta d’acconto?

Solitamente è il datore di lavoro che provvede a dare al lavoratore un fac simile della ricevuta della ritenuta d’acconto, ma è sempre meglio controllare che ci siano tutti i dati necessari alla validità della stessa.

Come si compila la ricevuta di compenso con ritenuta d’acconto

La ricevuta di compenso che deve essere compilata e presentata al datore di lavoro per ottenere il relativo pagamento deve contenere i seguenti dati:

– data e numero progressivo della ricevuta;

– dati anagrafici del collaboratore;

– dati anagrafici del datore di lavoro;

► Come si calcola la base imponibile per la ritenuta d’acconto?

– descrizione dell’attività svolta;

– importo lordo;

– importo della ritenuta d’acconto;

– importo netto (importo lordo – importo della ricevuta d’acconto).

Dopo che la ricevuta sarà stata consegnata al datore di lavoro, questi provvederà al saldo, che prevede il bonifico dell’importo netto al collaboratore e di quello della ritenuta d’acconto allo Stato entro il 15 del mese successivo.

► I redditi soggetti a ritenuta d’acconto

Come e quando si paga la ritenuta d’acconto?

 Se un’impresa o un’azienda decidono di assumere un professionista senza Partita Iva con un contratto di collaborazione, quindi per compensi non superiori ai 5.000 euro all’anno, deve prelevare dal compenso del lavoratore la ritenuta d’acconto, ossia una parte dell’Irpef che il lavoratore avrebbe dovuto versare in fase di dichiarazione dei redditi.

► Collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto, ecco come funziona

Pagamento e certificazione della ritenuta d’acconto

Il datore di lavoro che ha assunto un professionista senza Partita Iva con contratto di collaborazione, deve versare la ritenuta d’acconto entro e non oltre il 16 del mese successivo al pagamento mediante apposito Modello F24. Il codice tributo da inserire è il 1040.

► Guida alla compilazione della ricevuta di compenso con ricevuta d’acconto

Inoltre, la certificazione dell’avvenuto versamento della ritenuta d’acconto, deve essere conservato e consegnato entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati versamenti dei compensi. La certificazione deve essere allegata al Modello 770 dei sostituti d’imposta, e deve indicare: – l’importo delle somme corrisposte; – l’importo delle ritenute e delle detrazioni di imposta effettuate, dei contributi previdenziali e assistenziali; – altre eventuali informazioni non obbligatorie (esempio l’IVA).

► Come si calcola la base imponibile per la ritenuta d’acconto?

Le aliquote della ritenuta d’acconto

La ritenuta d’acconto viene calcolata sull’importo del compenso corrisposto al collaboratore con due differenti aliquote: in percentuale del 20% se il compenso è corrisposto a lavoratore residente in Italia e del 30% se il lavoratore risiede all’estero, in questo caso, però, non sarà a titolo di acconto Irpef.

► I redditi soggetti a ritenuta d’acconto

I redditi soggetti a ritenuta d’acconto

 Ci sono alcuni casi in cui il lavoratore stringe con il datore di lavoro un contratto che prevede una collaborazione non continuativa e non subordinata. In questi casi, all’atto del pagamento del compenso del lavoratore, il sostituto d’imposta deve trattenere dall’importo lordo una percentuale a titolo di anticipo Irpef del lavoratore.

► Collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto, ecco come funziona

Il datore di lavoro deve farlo entro i termini stabiliti per legge e conservare la documentazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta, in modo da poter produrre la certificazione all’atto della dichiarazione dei redditi.

► Guida alla compilazione della ricevuta di compenso con ricevuta d’acconto

I redditi sottoposti alla ritenuta d’acconto

Non tutti i compensi da lavoro autonomo sono sottoposti a ritenuta d’acconto. Oltre al fatto che non si paga in caso di professionista fornito di Partita Iva, la ritenuta di acconto deve essere pagata dal datore di lavoro nei seguenti casi:

– prestazioni di lavoro autonomo e occasionale, anche sotto forma di partecipazione agli utili;

– prestazioni rese a terzi o nel loro interesse;

► Come e quando si paga la ritenuta d’acconto?

– assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

– compensi derivanti da utili di associazione in partecipazione, quando l’apporto dell’associato è solo  prestazione lavorativa;

– compensi derivanti da utili per promotori e soci fondatori di S.p.a., in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

– redditi relativi alla cessione di diritti d’autore da parte dello stesso autore;

– diritti per opere d’ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate.

La ritenuta d’acconto non deve essere versata in caso di compensi inferiore ai  25,82 euro corrisposti da enti pubblici o privati.

► Come si calcola la base imponibile per la ritenuta d’acconto?

Cos’è il contratto di associazione in partecipazione

 Cos’è l’associazione in partecipazione?

Come si legge nell’articolo n. 2549 del Codice Civile, l’associazione in partecipazione è una tipologia di lavoro autonomo che prevede che una delle due parti, chiamata l’associante, attribuisca all’altra, che è l’associato, una parte degli utili derivanti dalla sua impresa in cambio di un corrispettivo da parte dell’associato che può essere prestato sia sotto forma di valore patrimoniale o di prestazione lavorativa.

► Come funzionano gli incentivi per l’assunzione degli associati in partecipazione

Un lavoratore che si associa in partecipazione, quindi, partecipa tanto degli utili quanto dei rischi dell’impresa, in una percentuale determinata all’atto della stipula del contratto. Il contratto di associazione in partecipazione si differenzia dal contratto di società in quanto l’attività di impresa, con i diritti e gli obblighi che ne competono, è demandata all’associante esclusivamente.

Diritti e doveri dell’associazione in partecipazione

Chi stipula un contratto di associazione in partecipazione con una azienda o una impresa, oltre che a partecipare degli utili e dei rischi, ha il diritto a partecipare della gestione dell’attività che l’impresa svolge, con poteri di controllo da definire in fase di redazione del contrato.

Allo stesso tempo, l’associante in partecipazione non può stipulare lo stesso tipo di contratti con terzi senza il permesso all’associato.

 Vademecum Riforma Lavoro – Il Contratto Di Apprendistato e Contratto Di Associazione In Partecipazione

Copertura previdenziale e assicurativa dell’associazione in partecipazione

In caso di contratto di associazione in partecipazione, il carico previdenziale da corrispondere all’Inps o alla cassa di categoria è totalmente a carico dell’associante, che può chiedere una rivalsa sull’associato nella misure previste dalla legge.

L’apertura di una posizione assicurativa presso l’Inail è a discrezione dell’associante, sul quale grava totalmente.

Come funzionano gli incentivi per l’assunzione degli associati in partecipazione

 Il testo del Decreto del Fare approvato dal Senato presenta alcune differenze rispetto all’originale, alcune delle quali riguardano il campo del lavoro e, soprattutto, le tante tipologie di contratti a tempo e atipici presenti in Italia. Tra questi le novità riguardano anche il contratto di associazione in partecipazione.

Cos’è l’associazione in partecipazione

Il testo, nello specifico, riporta due novità per questi contratti, una riguardante la legislazione in merito ai contratti e uno, che molto probabilmente non sarà accolto molto bene, che riguarda gli incentivi all’assunzione.

Da quando la legge entrerà in vigore, grazie all’integrazione dell’articolo 2549 del Codice civile che regola il lavoro di associazione in partecipazione, non saranno più possibili sanzioni per gli associati nell’ambito di imprese mutualistiche individuati mediante elezione dell’assemblea, nonché i rapporti tra produttori e artisti, interpreti ed esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni (sonore, audiovisive, visive).

Gli incentivi all’assunzione degli associati in partecipazione prevedono l’estinzione di tutti gli eventuali illeciti amministrativi e la cancellazione di eventuali debiti con gli enti previdenziali e assicurativi.

 Vademecum Riforma Lavoro – Il Contratto Di Apprendistato e Contratto Di Associazione In Partecipazione

Per ottenere questo conveniente incentivo, le imprese devono pagare un contributo previdenziale straordinario, il 5% della quota a carico degli associati nel periodo di vigenza del rapporto pregresso, e depositare l’accordo stipulato con gli associati in partecipazione interessati all’assunzione a titolo di lavoro subordinato, che prevede che questi ultimi non possano essere licenziati per motivi economici nei sei mesi successivi alla firma del contratto.

Collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto, ecco come funziona

 Ai giovani che cercano di entrare nel mondo del lavoro vengono offerti, nella maggior parte dei casi, dei contratti atipici, ossia contratti che poco hanno a che fare con il caro e vecchio contratto di lavoro a tempo indeterminato.

► Guida alla compilazione della ricevuta di compenso con ricevuta d’acconto

I giovani si devono arrangiare tra contratti di collaborazione, contratti a termine e molte altre tipologie e non sempre si sa bene come funzionano e cosa prevedono. Occupiamoci in questo articolo del contratto di collaborazione, che quasi sempre viene chiamato contratto con ritenuta d’acconto.

► Come si calcola la base imponibile per la ritenuta d’acconto?

Si tratta di un contratto di lavoro autonomo, almeno in teoria, che prevede che i datori di lavoro trattengano dal compenso del lavoratore il 20% a titolo di acconto Irpef. Il contratto di collaborazione occasionale può essere stipulato con lavoratori autonomi non provvisti di partita Iva per compensi annui ottenuti dallo stesso datore di lavoro non superiori ai 5.000 euro lordi.

► I redditi soggetti a ritenuta d’acconto

Quindi, in breve, si tratta di un contratto che si usa in caso di rapporto di lavoro non continuativo, limitato nel tempo e nel compenso, svolto da un lavoratore equiparato ad un professionista, no si è in presenza di subordinazione, anche senza il possesso di Partita Iva.

► Come e quando si paga la ritenuta d’acconto?

All’atto del pagamento del compenso il lavoratore deve produrre una ricevuta che il datore di lavoro provvederà a saldare attraverso un mezzo tracciabile.

 

Come si calcola la base imponibile per la ritenuta d’acconto?

 Un’azienda o un’impresa che decida di avvalersi di un collaboratore esterno, senza che quindi tra i due ci sia un rapporto di subordinazione, può pagare per il lavoratore tramite ricevuta con ritenuta d’acconto. Ciò vuol dire che il sostituto d’imposta, il datore di lavoro, paga una parte dell’Irpef a carico del lavoratore che, in fase di denuncia dei redditi, avrà già versato una parte delle tasse sul suo reddito complessivo.

► Collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto, ecco come funziona

La ritenuta d’acconto deve essere calcolata sulla base dell’importo imponibile del lavoratore, con aliquota e percentuale di reddito da considerare nel calcolo diversa in base alla tipologia di prestazione fornita e all’età del lavoratore.

► Guida alla compilazione della ricevuta di compenso con ricevuta d’acconto

Per il calcolo della base imponibile ai fini del pagamento della ritenuta d’acconto vanno considerati i redditi da compensi professionali, rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio e spese documentate anticipate dal professionista.

Calcolo della base imponibile e aliquota della ritenuta d’acconto

Compensi per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale: base imponibile 100%, aliquota 20%;

Soggetti di età superiore a 35 anni: base imponibile 75%, aliquota 20%;

Soggetti di età inferiore a 35 anni: base imponibile 60%, aliquota 20%;

Compensi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere: base imponibile 100%, aliquota 20%;

► I redditi soggetti a ritenuta d’acconto

Compensi ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro: base imponibile 100%, aliquota 20%;

Partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori: base imponibile 100%, aliquota 20%;

Compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale corrisposti a soggetti non residenti: base imponibile 100%, aliquota 30%;

Compensi per cessione di opere d’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, formule, ecc. corrisposti a soggetti non residenti: base imponibile 100%, aliquota 30%.

► Come e quando si paga la ritenuta d’acconto?

Le novità del Decreto del Lavoro per l’acausalità dei contratti a termine

 Il Decreto Lavoro del Governo Letta ha modificato gli obblighi di causalità anche per la somministrazione di contratti a termine.

La precedente normativa in materia (Legge Fornero 92/2012) ha consentito di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato senza indicare la causale, regola che, con il DL 76/2013, è stata estesa anche alla somministrazione di lavoro a termine.

 I diritti del lavoratore con un contratto a termine

Inoltre, con il Decreto del Lavoro, si estende anche la possibilità di proroga per i rapporti di lavoro a termine acausali, che potranno essere rinnovati numero massimo di 6 volte entro il limite generale di 12 mesi.

Analizzando più a fondo la normativa sulla causalità dei contratti a termine, il Decreto del Lavoro ribadisce l’esenzione dall’obbligo di indicazione della causalità nella somministrazione di lavoro a termine in tutte le ipotesi definite dai contratti collettivi di qualsiasi livello.

Il Decreto Lavoro, poi, ha semplificato anche le somministrazioni di lavoro a termine per i lavoratori in mobilità e per quelli svantaggiati. Nel primo caso, il DL 76/2013, prevede che l’esenzione dall’obbligo di indicazione della causalità sia estesa anche ai contratti di somministrazione stipulati con lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno 6 mesi.

L’esenzione dall’obbligo di indicazione della causale è esteso anche ai lavoratori svantaggiati – locuzione con la quale si indicano lavoratori che non hanno un impiego regolarmente retribuito d almeno dei mesi, coloro che non possiedono diplomi di scuola media superiore o qualifica professionale e gli occupati in settori con disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% della media nazionale.

► La nuova disciplina generale del contratto di apprendistato

Allo stesso modo, l’esenzione è prevista anche per i contratti di somministrazione a termine che riguardino lavoratori con più di 50 anni, adulti che hanno una o più persone a carico, membri di minoranze linguistiche e tutti i lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi.