I nuovi requisiti della collaborazione a progetto

 Con decorrenza 28 giugno 2013 – con l’entrata in vigore del DL 76/2013 – sono cambiati la forma del contratto a progetto e i requisiti per questa tipologia di collaborazione. Vediamo nel dettaglio come si sono modificati.

► Diritto alla disoccupazione una tantum per i lavoratori parasubordinati

La forma del contratto a progetto

Il Dl 276/2003 ha stabilito che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione devono avere l’indicazione di uno o più progetti specifici e le relative indicazioni ai fini della prova.

Con il DL 76/2013 è stata eliminata dalla descrizione del contratto la dicitura ai fini della prova, quindi vuol dire che l’indicazione del progetto, del suo contenuto, del risultato da conseguire e la durata e il corrispettivo della collaborazione devono essere tassativamente indicate.

► Contratto a progetto: cosa è, come funziona

In requisiti del contratto a progetto

Sostituendo una «o» con una «e» la precedente norma è stata modificata al fine di poter escludere dalle mansioni per i contratti a progetto lo svolgimento di compiti esecutivi e ripetitivi: i due requisiti, quindi, devono essere considerati congiuntamente.

Resta fermo l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di indicazione dell’obiettivo che il lavoratore a progetto deve perseguire – non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente – dei risultati attesi e del compenso corrisposto.

 

Obbligo di voucher per il lavoro accessorio, pena la trasformazione in contratto a tempo indeterminato

 Se il datore di lavoro non ha intenzione di rischiare una maxi sanzione per aver assunti dipendenti senza contratto, in caso di lavoro accessorio può ricorrere al pagamento della prestazione lavorativa tramite voucher.

► INAIL – Comunicazione variazioni dati prestazioni occasionali di lavoro accessorio

Lo spiega la nota 12695 del Ministero del Lavoro che specifica che il datore di lavoro può essere soggetto alla maxi sanzione prevista per il lavoro in nero se non ha proceduto alla regolarizzazione delle comunicazioni dell’avvenuta attivazione del rapporto di lavoro all‘Inps/Inail.

Se, però, ci sono dei giorni di lavoro non coperti dalla corresponsione dei relativi voucher per il pagamento della prestazione, l’Inps può indagare su quanto accaduto e, nel caso in cui il datore di lavoro abbia avuto lavoratori in nero, il servizio ispettivo può ricorrere alla trasformazione del rapporto di lavoro di lavoro accessorio e occasionale in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

► INAIL – Comunicazione preventiva di prestazioni occasionali di lavoro accessorio

Si parla di lavoro occasionale e accessorio quando la prestazione lavorativa non supera i 2000 euro di compenso annuo ricevuti dallo stesso datore di lavoro, per un massimo di 5000 euro sommando i compensi ottenuti dai vari rapporti di lavoro. Per questo motivo, per l’utilizzatore di questo tipo di rapporto lavorativo è importante specificare con il prestatore d’opera il valore limite della prestazione lavorativa.

I diritti del lavoratore con un contratto a termine

 L’accesso al mondo del lavoro in Italia, in modo particolare per i giovani, si fa sempre più difficile. La crisi economica impedisce alle aziende di poter fare programmi a lungo termine e, nel caso in cui assumono, lo fanno per un periodo di tempo limitato, con l’utilizzo, sempre più massiccio, dei contratti a termine.

► Deroghe all’obbligo di motivazione per i contratti a termine

Nonostante questa tipologia di contratto sia alla base della precarietà dei giovani, il lavoro a termine si configura sempre più spesso come unico modo per entrare a far parte del mondo del lavoro. Chi accetta di lavorare anche solo per un periodo di tempo limitato, comunque, deve essere considerato come un lavoratore a tutti gli effetti e, in questo senso, nel pieno godimento dei diritti del lavoratore.

I diritti dei lavoratori a termine

Partiamo dal presupposto che un lavoratore assunto con un contratto a termine gode di tutti i diritti dei quali gode un lavoratore assunto a tempo indeterminato che svolge la stessa funzione, quindi ha diritto a:

– Contributi

– Tredicesima

– Tfr

– Malattia o assicurazione contro gli infortuni

Allo stesso modo anche lo stipendio del lavoratore temporaneo deve essere calcolato in base alle indicazioni dei contratti collettivi per il settore di riferimento.

► Cos’è il licenziamento per giusta causa?

Inoltre, il lavoratore assunto temporaneamente non può essere licenziato prima della scadenza del contratto se non per giusta causa. Se il licenziamento avviene per altri motivi, il lavoratore a termine ha diritto a l’ultima mensilità e al pagamento delle ferie spettanti e non godute.

Deroghe all’obbligo di motivazione per i contratti a termine

Il Decreto Lavoro del Governo non ha centrato in pieno alcuni dei suoi obiettivi fondamentali, tra i quali c’è quello di rendere più agevole la stipula di contratti di lavoro, soprattutto per i contratti a termine, uno dei contratti più frequenti in Italia per l’assunzione dei giovani e non solo.

► Mini – guida del Ministero al Decreto Lavoro 2013: gli interventi per i giovani

Infatti, per quanto riguarda l’obbligo di motivazione dei contratti a termine, invece di eliminarlo, il Governo lo ha voluto mantenere, ma con deroghe specifiche per i diversi settori che hanno ulteriormente complicato la situazione.

Tutte le deroghe dell’obbligo di motivazione per i contratti a termine

1. Settore postale e settore aeroportuale: la causale del contratto a termine non deve essere indicata nel caso in cui le assunzioni con questo tipo di contratto siano inferiori al 15% dell’organico stabile e se sono fatte nel periodo tra aprile ed ottobre.

2. Start Up: nessun obbligo di indicazione della causale del contratto. Inoltre, per le start up è stato previsto un regime particolare che non prevede intervalli di tempo minimi tra un contratto a termine e il successivo, per una durata massima di 4 anni.

► Guida al Decreto Occupazione: i contratti tempo determinato

3. Contratti collettivi di qualsiasi livello: esenzione totale dall’obbligo di indicazione della motivazione.

4. Primo contratto: come già indicato nella legge Fornero, i primi contratti a termine stipulati tra datore di lavoro e lavoratore sono totalmente esenti dall’obbligo di indicazione della causale.

Contratto a progetto: cosa è, come funziona

Il datore di lavoro può somministrare al suo dipendente una tipologia di contratto che dipende delle esigenze sue o da quelle della sua azienda.

I contratti di lavoro possono essere di apprendistato, a progetto, a tempo determinato o a tempo indeterminato. Il contratto a progetto presenta determinate caratteristiche.

Tale tipologia è stata introdotta dalla Legge Biagi (n.276/2003) ed è agli antipodi rispetto al contratto di tipo indeterminato, poiché mentre quest’ultimo offre innumerevoli garanzie di lavoro, il contratto a progetto non fornisce al lavoratore moltissime garanzie.

Innanzitutto, è chiamato in questo modo perché il lavoratore assunto non è considerato un dipendente dell’azienda, bensì come un collaboratore che lavora autonomamente ad un determinato progetto.

Per tale motivo, sul contratto, che dovrà essere obbligatoriamente in forma scritta, sarà esplicitata la durata del contratto, il progetto al quale dovrà lavorare il neo-assunto, eventuali clausole di rescissione, eventuali misure tutelative e, infine, la remunerazione, la tempistica e la tipologia di pagamento.

Il problema del contratto a progetto è che, soprattutto, può essere rescisso in maniera estremamente celere. E’ chiaro che tale contratto può apparire comodo per un lavoratore che si voglia approcciare consapevolmente ad un determinato tipo di lavoro in modo temporaneo. Tuttavia, la maggior parte dei lavoratori ambisce ad un lavoro stabile e che offra tutta una serie di garanzie. Nello specifico, nel contratto a progetto i giorni di malattia non vengono riconosciuti e, dunque, remunerati. Anzi, il datore di lavoro può licenziare il lavoratore per un qualsiasi motivo, anche per un infortunio o malattia.

Il contratto a progetto non ha un limite di tempo, la durata sarà scelta dal datore di lavoro.

C’è da precisare, tuttavia, che ultimamente sono state apportate delle riforme che offrono maggiori vantaggi al lavoratore

Tali riforme riguardano proprio il periodo di malattia o eventuali gravidanze. Se è vero che i giorni di malattia o infortunio non vengano comunque remunerati, è anche vero che il contratto possa essere soltanto sospeso, per poi riprendere successivamente, a meno che il periodo di malattia non si protragga per più di un sesto della durata del contratto (più di 30 giorni, per un contratto della durata di 6 mesi) La gravidanza, invece, garantisce la sospensione del contratto per 180 giorni.

Come tutelarsi dai contratto a progetto

Come tutelarsi dai contratti a progetto

 Quando si decide di accettare un contratto a progetto, sarà buona norma tutelarsi contro eventuali imprevisti.

Si parla infatti di una categoria contrattuale alquanto atipica, che sempre di più sta sostituendo la forma di lavoro a tempo indeterminato. Viene intesa come una forma collaborativa flessibile finalizzata a sostituire le precedenti collaborazioni coordinate continuative. Occorre tuttavia fare attenzione dal momento che spesso il rapporto viene istituito a sproposito, con intenti non propriamente leciti e indirizzabili allo sfruttamento della buona volontà nonché del bisogno di trovare un’occupazione del dipendente attraverso la stipula di contratti che non corrispondono a quelli di standard reali.

Per tutelarsi dunque sarà necessario essere in grado di riconoscere quali siano le caratteristiche essenziali di un vero contratto a progetto. Abbiamo innanzitutto una forma scritta e chiara relativa alla precisa indicazione del programma lavorativo, la quale deve contemplare una coordinazione tra soggetti preposti, insieme a dati imprescindibili di durata, compenso e modalità di pagamento.

Gli orari non devono assolutamente essere prestabiliti bensì flessibili. Se si viene assunti in un’azienda si resta in ufficio dalle 8:00 del mattino alle 6:00 del pomeriggio, svolgendo compiti diversificati ogni giorno e prendendo degli ordini, allora bisognerà intervenire poiché una situazione del genere non rispecchia assolutamente un progetto, ma una condizione di lavoro dipendente.

Tale situazione implica la consegna di un dato lavoro entro un periodo di tempo: contano pertanto i risultati e i termini di consegna. L’orario deve essere gestito autonomamente. Se dunque ci si riconosce con sfavore nelle situazioni ora descritte, è necessario ricorrere prendendo appuntamento con una figura professionale specifica: il giudice del lavoro. A costui andrà richiesto l’ottenimento della conversione della propria posizione attuale con un stipula di lavoro dipendente.

Contratti dei medici bloccati fino al 2014

 A partire dal prossimo mese di luglio il personale medico del Servizio Sanitario Nazionel – SSN – potrebbe astenersi dal fornire a assistenza e prestazioni non legate ad emergenze o servizi non rinviabili nelle strutture ospedaliere italiane a causa delle agitazioni sorte in seguito al blocco, per decreto, della contrattazione nazionale e aziendale in vigore dal 2009.

Le modifiche ai contratti a termine richieste dalle imprese

 Gli imprenditori italiani hanno chiesto, già a partire dalla scorsa settimana, in occasione dell’ incontro tra il Ministro del Lavoro Enrico Giovannini e le parti  sociali, di apportare delle modifiche alle norme che oggi disciplinano la contrattualistica del lavoro, in modo da garantire una maggiore flessibilità in entrata.

Modifiche alla riforma Fornero per risolvere il problema esodati

Le richieste delle imprese si sono concentrate, in particolare, sui contratti a tempo determinato, rivisitati nel corso della precedente legislatura, cui la Riforma Fornero aveva però applicato una serie di limitazioni e vincoli mal digeriti dal mondo dell’ imprenditoria.

Le modifiche alla riforma Fornero

Gli imprenditori hanno infatti chiesto al Governo di rivedere nello specifico le norme che regolano i rinnovi contrattuali e la posizione contribuiva dei datori di lavoro.

Sul primo fronte, dunque, quello dei rinnovi contrattuali, le imprese hanno chiesto di riportare ad un range compreso tra i 10 e i 20 giorni – così come era prima della Riforma l’ arco di tempo che deve passare tra la scadenza di un contratto a tempo determinato e il suo rinnovo, e di limitare ai 36 mesi la durata massima dei contratti a termine stessi.

Sul fronte della contribuzione, invece, gli imprenditori hanno chiesto di abbassare il carico contributivo sospendendo il pagamento dei contributi aggiuntivi imposti dalla Riforma Fornero.

Il contratto a chiamata – Prestazioni ammesse

 Il contratto di lavoro a chiamata prevede che il lavoratore non abbia un impegno fisso con il datore di lavoro, ma che quest’ultimo lo chiami nel momento in cui ne ha la necessità.

Si tratta di una tipologia di contratto, come anche gli altri contratti di lavoro subordinato che non prevedono l’assunzione a tempo indeterminato, che ha ricevuto una stretta con la riforma del mercato del lavoro varata dal governo Monti.

Dopo aver visto per il contratto a chiamata le tipologie e le prestazioni, vediamo di capire quali sono le prestazioni che il datore di lavoro può richiedere al lavoratore.

Le prestazioni ammesse nel contratto di lavoro a chiamata

Le prestazioni lavorative ammesse dal contratto di lavoro a chiamata sono:

1. prestazioni a carattere discontinuo che rientrino nelle esigenze previste dai contratti collettivi di ogni categoria lavorativa (art. 34, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003);

2. prestazioni lavorative rese da soggetti con meno di 24 anni di età (comunque entro il compimento dei 25 anni) e da lavoratori con età superiore i 55 anni, anche nel caso di pensionati (art. 34, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003);

3. prestazioni per il fine settimana: dalle 13 del venerdì alle 6 del lunedì successivo;

4. prestazioni per ferie estive: dal 1º giugno al 30 settembre;

5. prestazioni per vacanze natalizie dal 1º dicembre al 10 gennaio;

6. prestazioni per vacanze pasquali: dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo.