Una sentenza della Corte di Cassazione, la numero 449 del 10 gennaio, è intervenuta sulla cessione a terzi dei terreni stabilendo che può essere considerata elusiva la cessione a terzi di un terreno che è stato ceduto poco prima da un famigliare ad un altro famigliare. L’illecito si può provare portando indizia e presunzioni che dimostrino la simulazione del contratto.
Siccome la materia in termini di cessioni e compravendite di terreni è molto complessa e siccome anche l’Erario affronta adesso la materia con maggiore dettaglio, dopo l’inglobamento dell’Agenzia del Territorio, entriamo nel merito del fatto che ha portato al pronunciamento.
Un accertamento IRPEF è stato inviato dall’ente tributario ad un cittadino, che si era trovato coinvolto in un circuito di donazioni e compravendite sospette. In pratica un terreno era stato ceduto a terzi, dopo che lo stesso terreno era stato oggetto di una donazione di un contribuente ai propri figli.
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La donazione del terreno era avvenuta il 29 dicembre del 1999, poi il terreno era stato venduto il 12 maggio del 2000. Siccome non c’era stata la restituzione della caparra al promissario venditore-donante, e poiché gli attori dell’operazione erano imparentati, il Fisco ha presunto che ci fosse stata un interposizione fittizia, finalizzata all’evasione fiscale.
Il ricorso del contribuente è stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale.