Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013 del decreto interministeriale 22 aprile 2013 che disciplina le modalità di attuazione dell’art. 1, co. 231 e 233, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (cd. Legge di stabilità 2013), sono state individuate da parte del governo le modalità e i tempi di salvaguardia per la terza tranche di esodati.
► Sono 62 mila i primi esodati “salvaguardati”
Il decreto individua il limite massimo di lavoratori e la ripartizione dei soggetti interessati alla concessione dei benefici.
Il tempo per poter far richiesta dei benefici per i lavoratoti che rientrano nei requisiti previsti c’è tempo 120 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta (quindi entro e non oltre il 30 settembre 2013) per la presentazione dell’apposita istanza che deve essere consegnata alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.
Ad aver diritto alla salvaguardia sono i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 che abbiano il possesso dei requisiti utili al trattamento pensionistico.
Stesse condizioni anche per i lavoratori cessati entro il 30 giugno 2012 per effetto di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011, che non siano stati assunti a tempo indeterminato e con un reddito annuo lordo non superiore a € 7.500, se in possesso dei requisiti pensionistici entro il dicembre 2014.
► Ulteriori chiarimenti per il primo e il secondo decreto esodati
Allo stesso modo si devono comportare i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 per effetto di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011, se non assunti poi a tempo indeterminato e con un reddito annuo lordo non superiore a € 7.500, in possesso dei requisiti per il pensionamento entro dicembre 2014.