Può capitare di pagare le tasse con il modello F24 e accorgersi solo successivamente di aver pagato con il codice errato, oppure di aver sbagliato l’anno, il numero della rata, l’ente di riferimento, il codice per la compensazione.
Può capitare di pagare le tasse con il modello F24 e accorgersi solo successivamente di aver pagato con il codice errato, oppure di aver sbagliato l’anno, il numero della rata, l’ente di riferimento, il codice per la compensazione.
Non ci sarà più uso della carta per chi deve eseguire pagamenti fiscali per un importo che supera i 1.000 euro, o in compensazione.
L’Agenzia delle Entrate sta cercando di rendere sempre più semplice il rapporto dei cittadini con il Fisco, sia attraverso un ammorbidimento delle sue regole sia attraverso un modo più semplice e chiaro di comunicarle. E’ così che da qualche tempo l’Agenzia sta utilizzando niente meno che Youtube per mettere a disposizione di chi necessita di rapportarsi con il Fisco delle video guide.
Una di queste riguarda il ravvedimento operoso, ovvero la procedura che permette di mettersi in regola con il Fisco in caso di mancato pagamento o pagamento ritardato delle imposte, sia dirette che indirette.
In questo post abbiamo raccolto tutti i link ai post che compongono la Guida al Modello F24 dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della quale potrete trovare tutte le informazioni necessarie relative all’utilizzo di uno dei più usati modelli di versamento messi a disposizione dall’autorità fiscale italiana.
In questo post ci occuperemo di capire come devono essere effettuati i versamenti con il Modello F24, uno dei principali modelli di versamento messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per il pagamento di tributi, contributi e premi.
Il Modello F24 può essere utilizzato sia dai possessori di Partita Iva, sia da coloro che non la possiedono e per questo motivo i pagamenti con tale modello devono essere effettuati in diverso modo a seconda che il contribuente che li effettua sia titolare o meno di Partita Iva.
A partire dal 1° Luglio 2013 sono entrati in vigore dei nuovi Modelli F24 – Modello F24, Modello F24 Accise, Modello F24 Semplificato e Modello F24 Enti Pubblici – per il pagamento delle tasse e dei tributi locali.
La principale novità rispetto alle precedenti versioni riguarda appunto l’ inserimento, all’ interno della sezione dedicata all’ IMU e agli altri tributi locali, di un campo denominato “Identificativo Operazione“, all’ interno del quale andrà riportato il codice identificativo del tributo fornito dai diversi Comuni.
Il Modello 730 per la dichiarazione dei redditi può essere presentato solo da dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in quanto eventuali debiti e crediti risultanti dalla dichiarazione stessa potranno essere scontati nella busta paga.
► Cos’è e quando si usa il Modello 730 integrativo
Con l’emendamento al Decreto del Fare sull’argomento, è stata data la possibilità di utilizzare il Modello 730 anche per quei lavoratori che si trovano senza un sostituto d’imposta. L’emendamento entrerà in vigore a partire dal 2014.
La decisione è stata presa per andare incontro alla platea sempre più vasta di contribuenti che si trovano senza lavoro e, quindi, senza un sostituto d’imposta. Nel testo dell’emendamento si legge che il Modello 730 può essere presentato da soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato anche «in assenza di un sostituito d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio».
In questo caso, se dalla dichiarazione emerge che il contribuente è in debito, saranno i Caf a provvedere all’invio del Modello F24 all’Agenzia delle Entrate.
Il versamento può essere effettuato anche con delega, da compilare in ogni sua parte, che deve essere consegnata al contribuente entro e non oltre il 6 giugno (proroga possibile fino al 6 luglio ma con maggiorazione dello 0,4%).
Se, invece, la dichiarazione dei redditi restituisce una situazione di credito del contribuente, il rimborso sarà effettuato dall’amministrazione finanziaria.
► Senza lavoro e senza sostituto d’imposta: due anni per i rimborsi
Inoltre, l’emendamento prevede che il Modello 730 possa essere presentato anche in mancanza di un sostituto d’imposta già per il 2013, ma solo nel caso in cui la risultante della dichiarazione sia un credito a favore del contribuente.