Un altro record negativo e, in qualche modo, c’era da aspettarselo. Gli italiani abbattono i tempi con i quali pagano un’impresa, di ben 27 giorni in confronto all’anno scorso: tuttavia mantengono una media di 48 giorni per saldare il conto di una prestazione restando i peggiori pagatori nel Vecchio Continente.
Fatture
Condominio – Cosa fare in caso di revoca di incarico condominiale
Nella normale amministrazione di un condominio i proprietari di casa possono a volte trovarsi alle prese con alcune situazioni che esulano dal normale decorso delle procedure. Può ad esempio capitare che in sede di approvazione del bilancio condominiale, operazione che in genere avviene a fine anno, la rendicontazione delle spese proposta dall’amministratore di condominio non trovi l’approvazione dei condomini stessi, a causa dell’inserimento, all’interno delle voci di spesa, di costi e di fatture relative a consulenze di cui non si è beneficiato.
Le novità per la ritenuta d’acconto
La ritenuta d’acconto è una trattenuta che in alcuni paesi, tra questi anche l’Italia, viene applicata su alcuni tipi di compenso. Nello specifico la ritenuta d’acconto si applica su compensi corrisposti da soggetti sostituti d’imposta ai cosiddetti percipienti direttamente in fattura quando si tratta di acquisto di servizi e di prestazioni di lavoro autonomo e dipendente.
► Novità nella fatturazione IVA
Continuando il percorso intrapreso verso la semplificazione della burocrazia italiana, l’Agenzia delle Entrate sta mettendo a punto diverse novità, una delle quali riguarda proprio l’obbligo di ritenuta d’acconto, che è stato eliminato per le fatture inerenti le prestazioni che prevedono solo rimborsi per spese di viaggio vitto e alloggio.
Si tratta delle spese considerate come strettamente necessarie allo svolgimento del lavoro, anche nel caso in cui queste fossero state già anticipate dal committente, che non devono più passibili di ritenuta d’acconto se il reddito prodotto è pari a zero.
Lo ha fatto con la risoluzione n. 49/E dell’11 luglio 2013, nella quale si specifica che:
I redditi di lavoro autonomo non abituale sono determinati, proprio in ragione della loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo.
► Come si compila una ricevuta fiscale
La ritenuta d’acconto, invece, continua ad essere obbligatoria quando il compenso percepito dal lavoratore sia maggiore delle spese necessarie allo svolgimento del lavoro. In questa circostanza il compenso percepito sarà totalmente assoggettato alla ritenuta d’acconto.
Le novità per la fatturazione Iva
Con l’entrata in vigore della Legge di stabilità il 1° gennaio del 2013 sono entrate in vigore anche delle importanti novità per quanto riguarda la fatturazione Iva, che sono state poi ulteriormente chiarite con la circolare n. 12/E del 3 maggio 2013 dell’Agenzia delle Entrate.
Le principali novità riguardano soprattutto il reverse charge e il contenuto e le modalità di emissione delle fatture.
► Reverse charge: cos’è e a cosa serve
► Reverse charge: indicazione in fattura e relative scadenze
L’autenticazione delle fattura elettronica
La Legge di Stabilità permette l’emissione della fattura anche solo in formato elettronico previo consenso del destinatario.
Per garantire l’autenticità del documento sono stati previsti i seguenti sistemi:
– sistemi di controllo di gestione;
– firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente;
– sistemi Edi di trasmissione elettronica dei dati.
La fattura in formato elettronico deve essere inviata al destinatario via e mail con l’indicazione di:
– protocollo di comunicazione;
– link da cui scaricare il documento elettronico.
► Come si compila una ricevuta fiscale
Come si compila la fattura elettronica
A partire dal 1° gennaio del 2013 le fatture, sia quelle cartacee che quelle in formato elettronico, possono seguire due diversi tipi di numerazione:
numerazione progressiva che inizia dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012;
inizio di una nuova numerazione per ogni anno solare, in questo caso deve essere indicata anche la data di emissione della fattura vicino al numero (fattura n. 1/2013 etc).
La fattura deve contenere sia il numero della partita Iva di chi emette il documento – in caso di soggetto passivo comunitario si indica il numero di identificazione IVA – che il codice fiscale.
► Un altro breve riepilogo dell’Iva per cassa
Quando si può emettere la fattura?
La Legge di Stabilità prevede un numero maggiore di casi in cui è possibile emettere la fattura nel momento in cui viene effettuata l’operazione. Nello specifico i casi sono:
– per le cessione di beni nel caso in cui la consegna degli stessi sia certificata o da un documento di trasporto valido o da un documento di identificazione dei soggetti tra i quali è avvenuta l’operazione;
– per le prestazione di servizi quando eseguite nello stesso mese solare e nei confronti dello stesso soggetto, anche con l’emissione di un solo documento entro e non oltre il 15 del mese successivo alle operazioni e con il dettaglio delle stesse;
– per le cessioni di beni eseguite dal cessionario nei confronti di un terzo con emissione del documento di fattura entro e non oltre il mese successivo all’effettiva consegna o spedizione dei beni;
– per le prestazioni di servizi a soggetti passivi di un altro Stato comunitario per il quale non è previsto il pagamento dell’imposta da emettere entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata eseguita l’operazione;
– per le prestazioni di servizi da e verso paesi extra comunitari, entro e non oltre il 15 del mese successivo a quello in cui è stata eseguita l’operazione.
La fattura semplificata
Nel caso di operazioni con importo complessivo non superiore ai 100 euro la Legge di Stabilità prevede che possa essere emessa la fattura semplificata, con l’esclusione delle operazioni intracomunitarie.
In cosa consiste la fattura semplificata?
Una fattura semplificata, come dice il suo nome, prevede una maggiore semplicità della sua emissione in quanto prevede che il documento riporti solo il numero di partita Iva – o il codice fiscale – del committente che abbia sede in Italia, ma solo nel caso in cui si disponga di tutti gli altri dati che permettono l’identificazione dello stesso.
Nella fattura semplificata non è necessario indicare la base imponibile IVA, ma si necessita solo dell’indicazione di
denominazione o ragione sociale della ditta;
prezzo totale (IVA esclusa);
aliquota applicata.
Nuova compilazione fatture 2013
Con la legge di stabilità (legge n. 218/2012) sono entrate in vigore, con decorrenza dall’1 gennaio appena passato, delle modifiche alle regole di compilazione delle fatture di vendita. Il legislatore, infatti, ha recepito il contenuto della direttiva 2006/112/UE in materia di fatturazione e ha adeguato gli standard italiani a quelli europei.
► La fattura dice se l’acquisto è privato o per la ditta
In base alle norme elencate in precedenza le fatture che saranno emesse a partire dall’1 gennaio, dovranno poter essere identificate in maniera univoca. Questo vuol dire, in prima istanza, che si dovranno prendere degli accorgimenti precisi per la numerazione delle stesse. Le possibili soluzioni sono due:
1. Continuare la numerazione progressiva dall’ultima fattura dell’anno precedente (quindi, se l’ultima del 2012 era la numero 127, la prima del 2013 sarà la 128);
2. Azzerare la numerazione ripartendo da 1, ma affiancando sempre al numero della fattura l’anno di riferimento (1/2013 oppure 2013/1).
► Fattura semplificata: sempre il codice del cliente
Queste nuove indicazioni hanno suscitato delle incertezze da parte di aziende e professionisti possessori di partita Iva,c che, prontamente accolti dall’Agenzia delle Entrate, hanno dato vita alla risoluzione n.1/E, secondo la quale:
– la data di emissione è un elemento assolutamente obbligatorio;
– l’identificazione univoca delle fatture è certificata sia da una numerazione progressiva potenzialmente illimitata, sia da altri elementi.
► Più tempo per la fattura IVA
Quindi, anche il solo riferimento del numero progressivo della fattura rimane un elemento identificativo inequivocabile. Si consiglia, quindi, di continuare la numerazione delle fatture con l’azzeramento del numero e di iniziare, invece, la numerazione progressiva solo a partire dal 2014, quando i sistemi di recepimento di tali documenti saranno stati aggiornati.