Come e quando si paga la ritenuta d’acconto?

 Se un’impresa o un’azienda decidono di assumere un professionista senza Partita Iva con un contratto di collaborazione, quindi per compensi non superiori ai 5.000 euro all’anno, deve prelevare dal compenso del lavoratore la ritenuta d’acconto, ossia una parte dell’Irpef che il lavoratore avrebbe dovuto versare in fase di dichiarazione dei redditi.

► Collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto, ecco come funziona

Pagamento e certificazione della ritenuta d’acconto

Il datore di lavoro che ha assunto un professionista senza Partita Iva con contratto di collaborazione, deve versare la ritenuta d’acconto entro e non oltre il 16 del mese successivo al pagamento mediante apposito Modello F24. Il codice tributo da inserire è il 1040.

► Guida alla compilazione della ricevuta di compenso con ricevuta d’acconto

Inoltre, la certificazione dell’avvenuto versamento della ritenuta d’acconto, deve essere conservato e consegnato entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati versamenti dei compensi. La certificazione deve essere allegata al Modello 770 dei sostituti d’imposta, e deve indicare: – l’importo delle somme corrisposte; – l’importo delle ritenute e delle detrazioni di imposta effettuate, dei contributi previdenziali e assistenziali; – altre eventuali informazioni non obbligatorie (esempio l’IVA).

► Come si calcola la base imponibile per la ritenuta d’acconto?

Le aliquote della ritenuta d’acconto

La ritenuta d’acconto viene calcolata sull’importo del compenso corrisposto al collaboratore con due differenti aliquote: in percentuale del 20% se il compenso è corrisposto a lavoratore residente in Italia e del 30% se il lavoratore risiede all’estero, in questo caso, però, non sarà a titolo di acconto Irpef.

► I redditi soggetti a ritenuta d’acconto

I redditi soggetti a ritenuta d’acconto

 Ci sono alcuni casi in cui il lavoratore stringe con il datore di lavoro un contratto che prevede una collaborazione non continuativa e non subordinata. In questi casi, all’atto del pagamento del compenso del lavoratore, il sostituto d’imposta deve trattenere dall’importo lordo una percentuale a titolo di anticipo Irpef del lavoratore.

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Il datore di lavoro deve farlo entro i termini stabiliti per legge e conservare la documentazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta, in modo da poter produrre la certificazione all’atto della dichiarazione dei redditi.

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I redditi sottoposti alla ritenuta d’acconto

Non tutti i compensi da lavoro autonomo sono sottoposti a ritenuta d’acconto. Oltre al fatto che non si paga in caso di professionista fornito di Partita Iva, la ritenuta di acconto deve essere pagata dal datore di lavoro nei seguenti casi:

– prestazioni di lavoro autonomo e occasionale, anche sotto forma di partecipazione agli utili;

– prestazioni rese a terzi o nel loro interesse;

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– assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

– compensi derivanti da utili di associazione in partecipazione, quando l’apporto dell’associato è solo  prestazione lavorativa;

– compensi derivanti da utili per promotori e soci fondatori di S.p.a., in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

– redditi relativi alla cessione di diritti d’autore da parte dello stesso autore;

– diritti per opere d’ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate.

La ritenuta d’acconto non deve essere versata in caso di compensi inferiore ai  25,82 euro corrisposti da enti pubblici o privati.

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Come richiedere il rimborso dei crediti d’imposta dell’UNICO

 Fino a poco tempo fa per i lavoratori che non presentavano il modello 730 per la dichiarazione dei redditi non era possibile richiedere in tempi rapidi il rimborso dei crediti di imposta maturati. Solo i contribuenti che erano tenuti alla presentazione del 730, infatti, potevano ottenere il rimborso del credito di imposta già nelle busta paga di luglio. 

Niente sconto IRPEG per le casse professionali

 Se anche sembra che per lo stesso reddito si duplichino le imposte, bisogna sempre considerare che il prelievo fiscale fa differenze tra i soggetti interessati e nel tributo applicato. Non si può per questo parlare di doppia imposizione. Questo chiarimento, adesso espresso in forma sintetica, è stato messo nero su bianco dalla Corte di Cassazione.

I compensi esosi dell’amministratore

I porporati di Piazza Cavour, nello specifico, hanno detto che la Cassa nazionale del notariato è un ente preposto al soddisfacimento di interessi particolari e per questo motivo non può avere esenzioni o agevolazioni per quanto riguarda l’IRPEG.

Questo vuol dire che i redditi della Cassa nazionale del notariato, devono pagare tale imposta e non si può alludere ad un conflitto nel prelievo tributario sul reddito pensionistico dei notai in pensione.

Nelle liti fiscali non vale l’autocertificazione

La sentenza che ha chiarito questa posizione è stata la numero 17691 del 24 luglio scorso. Tutto nasce, come sempre, da un episodio di “cronaca”: la Cassa nazionale del notariato, infatti, aveva effettuato una domanda di rimborso dei tributi IRPEG che erano stati versati dal 1997 al 2001. In merito a questa domanda c’era stato un rifiuto silenzioso. Il ricorso presentato è stato poi rigettato dal Ctp di Roma e dalla Ctr del Lazio.

Rimborso veloce per i crediti dell’UNICO

 I crediti d’imposta sono ormai una chimera. Se da un anno all’altro gli anticipi pagati tramite i modelli di dichiarazione, sono troppi, il contribuente arriva a vantare un credito d’imposta nei confronti del fisco. Siccome questo credito non è mai eccessivo, moltissime persone, soprattutto chi compila l’UNICO, tendono a lasciarlo in giacenza per pagare le imposte dell’anno successivo.

Qualche detrazione fiscale per lavoratori autonomi

Se siete un contribuente che paga le tasse attraverso il modello 730 siete abituati al recupero dei crediti d’imposta che vanno ad arricchire la busta paga estiva. Con l’UNICO le cose cambiano ma adesso arriva la buona notizia: si potrà avere in modo celere il rimborso dei crediti d’imposta relativi a questo modello di dichiarazione.

per ottenere il rimborso è sufficiente recarsi ad un CAF per la domanda, i soldi, invece, arriveranno in un secondo  momento a casa. Comunque in tempi rapidi. La novità non è promozionale ma nasce da un articolo aggiunto in extremis al Decreto del Fare. Si tratta dell’Articolo 51-bis che amplia i servizi di assistenza fiscale forniti dai CAF.

Prorogato il pagamento di alcuni UNICO

I contribuenti che possono chiedere il rimborso dei crediti d’imposta sono quelli che hanno un reddito da lavoro dipendente o redditi assimilati ma non hanno un sostituto d’imposta e sono arrivati alla fine del contratto. I redditi assimilati sono gli assegni di mantenimento, le borse di studio, le collaborazione di tutti i tipi senza vincolo di dipendenza, i compensi da amministratore e i redditi legati a lavori socialmente utili.

 

Collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto, ecco come funziona

 Ai giovani che cercano di entrare nel mondo del lavoro vengono offerti, nella maggior parte dei casi, dei contratti atipici, ossia contratti che poco hanno a che fare con il caro e vecchio contratto di lavoro a tempo indeterminato.

► Guida alla compilazione della ricevuta di compenso con ricevuta d’acconto

I giovani si devono arrangiare tra contratti di collaborazione, contratti a termine e molte altre tipologie e non sempre si sa bene come funzionano e cosa prevedono. Occupiamoci in questo articolo del contratto di collaborazione, che quasi sempre viene chiamato contratto con ritenuta d’acconto.

► Come si calcola la base imponibile per la ritenuta d’acconto?

Si tratta di un contratto di lavoro autonomo, almeno in teoria, che prevede che i datori di lavoro trattengano dal compenso del lavoratore il 20% a titolo di acconto Irpef. Il contratto di collaborazione occasionale può essere stipulato con lavoratori autonomi non provvisti di partita Iva per compensi annui ottenuti dallo stesso datore di lavoro non superiori ai 5.000 euro lordi.

► I redditi soggetti a ritenuta d’acconto

Quindi, in breve, si tratta di un contratto che si usa in caso di rapporto di lavoro non continuativo, limitato nel tempo e nel compenso, svolto da un lavoratore equiparato ad un professionista, no si è in presenza di subordinazione, anche senza il possesso di Partita Iva.

► Come e quando si paga la ritenuta d’acconto?

All’atto del pagamento del compenso il lavoratore deve produrre una ricevuta che il datore di lavoro provvederà a saldare attraverso un mezzo tracciabile.

 

Come si calcola la base imponibile per la ritenuta d’acconto?

 Un’azienda o un’impresa che decida di avvalersi di un collaboratore esterno, senza che quindi tra i due ci sia un rapporto di subordinazione, può pagare per il lavoratore tramite ricevuta con ritenuta d’acconto. Ciò vuol dire che il sostituto d’imposta, il datore di lavoro, paga una parte dell’Irpef a carico del lavoratore che, in fase di denuncia dei redditi, avrà già versato una parte delle tasse sul suo reddito complessivo.

► Collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto, ecco come funziona

La ritenuta d’acconto deve essere calcolata sulla base dell’importo imponibile del lavoratore, con aliquota e percentuale di reddito da considerare nel calcolo diversa in base alla tipologia di prestazione fornita e all’età del lavoratore.

► Guida alla compilazione della ricevuta di compenso con ricevuta d’acconto

Per il calcolo della base imponibile ai fini del pagamento della ritenuta d’acconto vanno considerati i redditi da compensi professionali, rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio e spese documentate anticipate dal professionista.

Calcolo della base imponibile e aliquota della ritenuta d’acconto

Compensi per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale: base imponibile 100%, aliquota 20%;

Soggetti di età superiore a 35 anni: base imponibile 75%, aliquota 20%;

Soggetti di età inferiore a 35 anni: base imponibile 60%, aliquota 20%;

Compensi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere: base imponibile 100%, aliquota 20%;

► I redditi soggetti a ritenuta d’acconto

Compensi ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro: base imponibile 100%, aliquota 20%;

Partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori: base imponibile 100%, aliquota 20%;

Compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale corrisposti a soggetti non residenti: base imponibile 100%, aliquota 30%;

Compensi per cessione di opere d’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, formule, ecc. corrisposti a soggetti non residenti: base imponibile 100%, aliquota 30%.

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Nessuna espropriazione di Equitalia sui beni essenziali

 Il Parlamento italiano ha recentemente imposto nuovi vincoli alle modalità e alle procedure fino ad oggi utilizzate da Equitalia, la società di recupero crediti che lavora in collaborazione con l’ Agenzia delle Entrate, per la riscossione dei debiti maturati dai contribuenti. 

Niente pignoramenti di Equitalia sui veicoli strumentali

 Dal mondo del Fisco arrivano delle buone notizie per i contribuenti. Questi ultimi, infatti, avranno una tutela in più nei confronti di Equitalia, la società di recupero crediti che lavora in collaborazione con l’ Agenzia delle Entrate, qualora svolgano attività d’ impresa.

Guida agli ecobonus sui grandi elettrodomestici e i condizionatori

 La legge di conversione del decreto ecobonus (Dl 63/2013) estende gli incentivi anche ai grandi elettrodomestici, ai condizionatori e alle pompe di calore, a partire dal 4 agosto 2013, giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 90/2013.

► Come ottenere il Bonus mobili

Possibilità di pagamento agevolato

Con questa legge chi decide di sostituire i vecchi impianti con delle macchina più efficienti ed ecologici potrà avere un pagamento agevolato al 50% in caso di sostituzione di grandi elettrodomestici e al 65% in caso di condizionatori (solo se con pompa di calore), scaldacqua ecologici, impianti geotermici a bassa entalpia e adozione di misure antisismiche.

La legge di conversione del decreto ecobonus non sancisce una data di scadenza entro la quale effettuare i lavori, che dovrebbe essere il 31 dicembre 2013, ma si consiglia comunque di provvedere al pagamento prima della fine dell’anno.

Le detrazioni Irpef per gli elettrodomestici

La legge di conversione del decreto ecobonus contiene anche le indicazioni in merito alla detrazione Irpef al 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) per persone fisiche, imprese, professionisti e società di persone che effettuino lavori di manutenzione, ristrutturazione edilizia, restauri e risanamenti conservativi.

Per i mobili e i grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, la detrazione Irpef passa al 65%.

In caso di impianto di pannelli solari termici (non fotovoltaici), impianti di climatizzazione invernale, condizionatori (anche estivi, ma con pompa di calore efficiente), scaldacqua verdi, impianti geotermici a bassa entalpia, pareti isolanti, coperture, pavimenti, finestre e riqualificazione energetica generale degli edifici, la legge di conversione del decreto ecobonus 2013 prevede la detrazione Irpes ed Ires al 55%, che diviene al 65% in caso di pagamenti dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.

► Arriva l’ ecobonus anche per gli elettrodomestici

Come fare il versamento per gli ecobonus sugli elettrodomestici

Per ottenere gli ecobonus anche sugli elettrodomestici e i condizionatori, il pagamento deve essere effettuato attraverso bonifico parlante, che permette la causale descrittiva nella quale si deve indicare il tipo di ecobonus che si richiede in base all’intervento effettuato.

La causale descrittiva permette all’istituto che verserà l’importo della detrazione stessa sul conto corrente del beneficiario di capire se al soggetto deve essere trattenuta o meno la ritenuta d’acconto del 4%. Se il beneficiario è un privato, infatti, non dovrà farlo, ma la ritenuta d’acconto deve essere obbligatoriamente trattenuta in caso di aziende.

Se così non accade, l’omissione è imputata all’impresa nel caso in cui la compilazione del bonifico parlante non avesse permesso il suo riconoscimento alla banca.

Quindi, nella causale del bonifico si dovranno inserire i seguenti riferimenti normativi:

pagamento agevolato al 36-50% (65% per le misure antisismiche): articolo 16-bis, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (anche Dpr 917/1986 o Tuir),

detrazione Irpef e Ires al 55-65%: articolo 1, commi da 344 a 347, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (anche legge 296/2006 o Finanziaria 2007).