Quali agevolazioni si possono cumulare al Conto Termico?

 Il Conto Termico dà la possibilità di usufruire di incentivi alla riqualificazione energetica degli edifici per un valore totale di 900 milioni di euro per il 2013, suddivisi tra Pubbliche Amministrazioni e privati cittadini.

Ne può usufruire chi ne faccia richiesta entro 60 giorni dalla fine dei lavori stessi attraverso il PortalTermico del sito della GES.

Se si hanno i necessari requisiti si accede ad un rimborso del 40% per le pubbliche amministrazioni e proporzionale alla potenza dell’impianto per i privati.

Ma, se si usufruisce del Conto Termico non si può beneficiare di nessun altro incentivo statale. Quindi, ad esempio, non si potrà accedere al Quinto Conto Energia per l’installazione di pannelli fotovoltaici. Dal Conto Termico è esclusa anche la possibilità di recuperare le detrazioni fiscali Irpef.

Quali agevolazioni si possono cumulare al Conto Termico 2013

In caso di ottenimento delle agevolazioni del Conto Termico sarà possibile, invece, accedere alle forme di finanziamento messe a disposizione da fondi di garanzia, fondi di rotazione o contributi in conto interesse e fino a un finanziamento massimo del 100% delle spese ammissibili.

È inoltre possibile sommare gli inventivi del Conto Termico con aiuti derivanti da misure non statali, entro il limite stabilito per legge del 60%.

È prevista la possibilità di cumulo del Conto Termico con incentivi in conto capitale solo, però, in caso di edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione adibiti ad uso pubblico.

Guida al Conto Termico 2013

Gli interventi incentivati dal Conto Termico 2013

Quando e come presentare la richiesta per gli incentivi del Conto Termico 2013

I lavori di riqualificazione energetica agevolati dal Conto Termico 2013 per le Pubbliche Amministrazioni

I lavori di riqualificazione energetica agevolati dal Conto Termico 2013 per i privati

Quali agevolazioni si possono cumulare al Conto Termico?

Le agevolazioni alternative al Conto Termico 2013

I lavori di riqualificazione energetica agevolati dal Conto Termico 2013 per i privati

 Con il Conto Termico 2013 sono stati messi a disposizione circa 900 milioni di euro di incentivi per chi decide di fare degli interventi di riqualificazione ambientale su immobili già esistenti.

Gli incentivi sono disponibili sia per le Pubbliche Amministrazioni, che potranno essere rimborsate al massimo per il 40% della spesa sostenuta, e anche per i privati, per i quali è stato previsto un rimborso proporzionale alla potenza del nuovo impianto installato e alla sua efficienza in base alle caratteristiche climatiche della zona.

La richiesta degli incentivi previsti dal Conto Termico 2013 deve essere fatta dal soggetto identificato come responsabile dell’opera attraverso il PortalTermico messo a disposizione sul sito della GES.

Una volta registrata la richiesta si avrà responso e, se questo è positivo, entro 60 si avrà il rimborso.

Ma non tutti i lavori rientrano tra quelli agevolabili con il Conto Termico, vediamo quali sono quelli per i quali si può fare richiesta.

I lavori agevolabili dal Conto Termico 2013

1. Sostituzione ex novo di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;

2. Sostituzione ex novo di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;

3. Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;

4. Sostituzione ex novo di scaldacqua elettrici con scaldaacqua a pompa di calore.

Guida al Conto Termico 2013

Gli interventi incentivati dal Conto Termico 2013

Quando e come presentare la richiesta per gli incentivi del Conto Termico 2013

I lavori di riqualificazione energetica agevolati dal Conto Termico 2013 per le Pubbliche Amministrazioni

I lavori di riqualificazione energetica agevolati dal Conto Termico 2013 per i privati

Quali agevolazioni si possono cumulare al Conto Termico?

Le agevolazioni alternative al Conto Termico 2013

I lavori di riqualificazione energetica agevolati dal Conto Termico 2013 per le Pubbliche Amministrazioni

 Dal 15 luglio 2013 sono disponibili le nuove agevolazioni previste dal Conto Termico 2013. Gli incentivi, che si configurano per le Pubbliche Amministrazioni come rimborsi delle spese effettuate per un massimo del 40% della somma spesa, sono applicabili solo ad alcuni tipi di intervento.

Nello specifico, per le Pubbliche Amministrazioni, gli interventi per i quali è possibile fare domanda di agevolazione riferite al Conto Termico sono quelli che sono stati realizzati su immobili già esistenti e di proprietà delle stesse PA che abbiano come effetto un incremento dell’efficienza delle prestazioni energetiche dell’’edificio in esame.

Nello specifico, gli interventi di riqualificazione energetica fatti dalle Pubbliche Amministrazioni per i quali è possibile fare richiesta di incentivi, sono:

– isolamento termico di superfici  opache delimitanti il volume climatizzato  (ad esempio, cappotti termici);

– sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato  (ad esempio, finestre);

– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale,  che usano generatori di calore a condensazione;

– installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti, con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili.

Si ricorda che per fare richiesta di incentivi è necessario che gli interventi siano stato già realizzati e che la domanda per ottenerli sia inviata attraverso il PortalTermica disponibile sul sito della GES entro e non oltre 60 giorni dalla fine dei lavori.

Guida al Conto Termico 2013

Gli interventi incentivati dal Conto Termico 2013

Quando e come presentare la richiesta per gli incentivi del Conto Termico 2013

I lavori di riqualificazione energetica agevolati dal Conto Termico 2013 per le Pubbliche Amministrazioni

I lavori di riqualificazione energetica agevolati dal Conto Termico 2013 per i privati

Quali agevolazioni si possono cumulare al Conto Termico?

Le agevolazioni alternative al Conto Termico 2013

 

Quando e come presentare la richiesta per gli incentivi del Conto Termico 2013

 Il Conto Termico 2013 mette a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e dei privati cittadini la possibilità di accedere a incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici.

 

Per poter usufruire degli incentivi è necessario presentare la domanda in line, attraverso il Portaltermico, l’interfaccia che si trova sul sito della GSE e che raccoglie tutte le domande di adesione.

Prima di vedere nello specifico quali sono i passi da fare per la registrazione su Portaltermico e la presentazione della domanda per gli incentivi del Conto Termico 2013, vediamo quali sono i requisiti per la richiesta.

Unico requisito per poter accedere agli incentivi previsti dal Conto Termico 2013 è necessario che i lavori di efficientamento energetico è che i lavori siano già conclusi.

Quando deve essere presentata la domanda per il Conto Termico 2013

La domanda per gli incentivi del Conto Termico 2013, sia per le Pubbliche Amministrazioni che per i privati, devono essere presentate entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori.

Solo nel caso in cui i lavori siano stati eseguiti dopo il 3 gennaio 2013 la scadenza, dal momento che il portale per la richiesta non era ancora stato attivato, è stata prorogata al 15 settembre 2013.

L’iscrizione al Portaltermico per il Conto Termico 2013

Per presentare la domanda necessaria per accedere agli incentivi previsti dal Conto Termico 2013  si deve effettuare la registrazione sul sito della GSE nell’area clienti. La registrazione deve essere effettuata da chi, sia che l’interventi sia a carico di pubblica amministrazione, privato o Esco, è stato nominato soggetto responsabile dei lavori.

Il deposito della domanda ha un costo pari all’1% del contributo che sarà, eventualmente riconosciuto, che sarà trattenuto sulle rate del rimborso per un importo massimo di 150 euro di imponibile.

I tre passi per la presentazione della richiesta di incentivi per il Conto Termico 2013

Per prima cosa il soggetto responsabile dell’opera deve provvedere all’inserimento, su Portaltermico, di tutti i dati relativi al sistema edificio-impianto e i dati relativi alle caratteristiche dell’intervento effettuato.

I documenti minimi da inviare richiesti dal GSE sono:

dati relativi al sistema edificio-impianto (informazioni anagrafiche sull’edificio/unità immobiliare e sugli impianti tecnologici pre-esistenti);

fatture e bonifici che attestino l’avvenuto pagamento degli interventi realizzati  (o eventuale copia di contratto  con una Esco);

– copia del documento di identità.

Al termine di questo primo passaggio, verrà rilasciato dal sistema un  codice identificativo numerico.

Nella seconda fase della richiesta degli incentivi del Conto Termico 2013, verrà generata dal sistema la domanda che si compone di una scheda tecnica e dalla richiesta di concessione. La domanda è già compilata con i dettagli e i riferimenti per le condizioni contrattuali e l’importo del rimborso.

Questa scheda deve essere stampata, firmata e caricata sul portale unitamente ad una copia del documento di identità del responsabile dell’opera in questione.

A questo punto il GSE si riserva 60 giorni di tempo per prendere in esame la richiesta di incentivi per il Conto Termico 2013. Alla scadenza del bimestre, se la domanda sarà risultata coerente e in linea con i requisiti richiesti, il gestore renderà disponibile la lettera di avvio degli incentivi, nella quale sono contenute la scheda contratto sottoscritta dal responsabile dei lavori e la tabella che riassume le scadenza con le quali saranno elargiti i rimborsi.

Per confermare è necessario confermare on line l’accettazione del contributo che sarà erogato con bonifico bancario per un importo massimo pari al 40% delle spese sostenute.

Se l’importo del rimborso è inferiore ai 600 euro, si provvederà ad un solo bonifico, altrimenti le rate possono durare dai tre ai cinque anni.

Guida al Conto Termico 2013

Gli interventi incentivati dal Conto Termico 2013

Quando e come presentare la richiesta per gli incentivi del Conto Termico 2013

I lavori di riqualificazione energetica agevolati dal Conto Termico 2013 per le Pubbliche Amministrazioni

I lavori di riqualificazione energetica agevolati dal Conto Termico 2013 per i privati

Quali agevolazioni si possono cumulare al Conto Termico?

Le agevolazioni alternative al Conto Termico 2013

Gli interventi incentivati dal Conto Termico 2013

 Per chi ha intenzione di fare degli interventi di riqualificazione ambientale per gli edifici il Governo ha messo a disposizione il Conto Termico, un tesoro di circa 900 milioni di euro (700 destinati ai privati e 200 alle Pubbliche Amministrazioni).

Grazie a questo fondo e procedendo all’iscrizione al registro e alla richiesta attraverso l’apposita procedura si potranno ottenere i benefici del Conto Termico 2013. Prima di tutto, vediamo quali sono gli interventi per i quali si possono richiedere le agevolazioni.

Gli interventi incentivati dal Conto Termico 2013

Gli incentivi previsti dal Conto Termico 2013 sono di due tipologie. Una prima tipologia è riservata alle Pubbliche Amministrazioni per interventi di incremento dell’efficienza energetica di edifici esistenti come l’isolamento, la schermatura solare, la sostituzione di infissi o di vecchi impianti per la climatizzazione invernale con generatori a condensazione.

La seconda tipologia di interventi è riservata ai privati e riguarda piccoli interventi di sostituzione di impianti obsoleti per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria, con apparati alimentati da fonti rinnovabili o sistemi ad alta efficienza.

A quanto ammontano gli incentivi del Conto Termine 2013

900 milioni di euro totali che saranno elargiti fino all’esaurimento dei fondi. Per le Pubbliche Amministrazioni è previsto un rimborso fino al 40% delle spese sostenute, mentre per i privati il rimborso dipende dalla grandezza del generatore e dalla sua efficienza in base alle condizioni climatiche e ad altri parametri.

Guida al Conto Termico 2013

Gli interventi incentivati dal Conto Termico 2013

Quando e come presentare la richiesta per gli incentivi del Conto Termico 2013

I lavori di riqualificazione energetica agevolati dal Conto Termico 2013 per le Pubbliche Amministrazioni

I lavori di riqualificazione energetica agevolati dal Conto Termico 2013 per i privati

Quali agevolazioni si possono cumulare al Conto Termico?

Le agevolazioni alternative al Conto Termico 2013

 

Come funziona il fermo amministrativo di Equitalia

 Con il Decreto del Fare il Governo ha puntato a rendere più ‘umano’ il rapporto degli italiani con il Fisco e, soprattutto, con Equitalia, la società demandata dallo stato alla riscossione dei tributi presso i privati e le aziende.

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Tra le novità più importanti introdotte dal Decreto del Fare sicuramente c’è il divieto, per Equitalia, di procede al fermo amministrativo dei cosiddetti beni strumentali delle aziende e dei liberi professionisti.

Con questo divieto il Governo mira a non privare aziende e professionisti degli strumenti che necessitano per la continuazione della loro attività produttiva. È compito del contribuente in debito con il Fisco dimostrare che il bene strumentale sia realmente indispensabile al proseguimento dell’attività lavorativa.

Nel Decreto del Fare sono comprese altre due novità per quanto riguarda il fermo dei beni strumentali delle imprese e dei liberi professionisti: da un lato l’allungamento dei tempi dalla notifica di pagamento al fermo, che è stata portata da 20 a 30 giorni, e, in secondo luogo, l’ipoteca sui beni strumentali sottoposti a fermo che non potrà essere maggiore di un quinto del valore dei beni strumentali in questione.

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Allo stesso modo è stata prevista anche l’impossibilità di pignoramento della prima casa quando questa risulti essere l’unico immobile di proprietà del contribuente debitore, se nell’immobile è stata fissata la residenza principale.

Scadenza e aliquote della Tobin Tax

 La Tobin Tax, o tassa sulle speculazioni finanziarie (TTF), è entrata in vigore con la Legge di Stabilità. Il provvedimento, voluto dal governo tecnico di Mario Monti, prevede che, sulle transazioni avvenute a partire dal 1 marzo 2013, si debba pagare una percentuale di tasse, con lo scopo di contrastare quanto più possibile la speculazione finanziaria e, quindi, regolamentare le modalità operative dei mercati.

L’Italia e la Francia sono gli unici due paesi dell’Unione Europea che hanno introdotto la Tobin Tax, su un totale di 11 che si sono detti favorevoli alla sua introduzione (gli altri paesi sono Belgio, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Austria, Portogallo, Slovenia e Slovacchia).

La prima novità riguardante la Tobin Tax è stata lo slittamento del pagamento della prima rata dal 16 luglio al 16 ottobre 2013, voluto dal Decreto del Fare.

Le aliquote della Tobin Tax

Le aliquote con le quali si applica la Tobin Tax sono due:

0,12% per le operazioni eseguite sui mercati regolamentati (0,10% dal 2014);

0,22% per quelle su altri mercati (0,20% dal 2014).

La Tobin Tax, come succede quando si introduce una nuova imposizione, è stata oggetto di polemiche soprattutto da parte degli esperti del settore che hanno lamentato il maggiore carico burocratico al quale si dovrà fare fronte che potrebbe rappresentare un ulteriore paletto agli investimenti degli intermediari non italiani, già restii ad intervenire in Italia a causa del complesso sistema tributario del nostro paese.

Per saperne di più sulla Tobin Tax

Scadenza e aliquote della Tobin Tax

Chi deve pagare la Tobin Tax?

Come si paga la Tobin Tax?

Esenzioni previste per la Tobin Tax

Come si paga la Tobin Tax?

 Il pagamento della Tobin Tax per l’anno 2013 – per quest’anno la Tobin Tax si deve pagare sulle transazioni finanziarie avvenute a partite dal 1° marzo – scade il 16 ottobre 2013. Devono pagarla tutti i soggetti che hanno effettuato transazioni finanziarie sui mercati italiani, sia che si tratta di investitori singoli, di banche e di imprese di investimento, residenti e non sul territorio italiano.

Per gli investitori individuali e per gli intermediari residenti in Italia, il pagamento della Tobin Tax deve avvenire entro la scadenza attraverso Modello F 24. A breve arriverà un apposito comunicato dell’Agenzia delle Entrate per l’indicazione dei codici tributo necessari al pagamento dell’imposta.

Riferimenti bancari per il pagamento della Tobin Tax per non residenti in Italia

Se l’investitore o l’intermediario estero non è in possesso di un conto corrente bancario o postale in Italia deve provvedere al pagamento della Tobin Tax mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211, con riferimenti bancari diversi in base allo strumento finanziario:

1. Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (articolo 1, comma 491 della Legge 228/2012):

Articolo 1

Bic: BITAITRRENT

IBAN: IT 83T 01000 03245 348 0 08 1211 01

2. Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (articolo 1, comma 492 della Legge 228/2012):

Articolo 2

Bic: BITAITRRENT

IBAN: IT 60U 01000 03245 348 0 08 1211 02

3. Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (articolo 3, comma 492 della Legge 228/2012):

articolo 3

Bic: BITAITRRENT

IBAN: IT 37V 01000 03245 348 0 08 1211 03

Se l’investitore o l’intermediario non residente in Italia ha un rappresentante fiscale il pagamento avviene tramite questa organizzazione. Se non ne è in possesso, può nominarlo attraverso richiesta di attribuzione di codice fiscale all’Agenzia delle Entrate, mandando una mail alla casella di posta dell’Agenzia ([email protected]).

Per saperne di più sulla Tobin Tax

Scadenza e aliquote della Tobin Tax

Chi deve pagare la Tobin Tax?

Come si paga la Tobin Tax?

Esenzioni previste per la Tobin Tax

 

Le nuove soglie del recupero crediti per gli errori per modico valore

 L’Agenzia delle Entrate e il Governo stanno lavorando per la semplificazione del fisco in tutti i suoi aspetti. Una delle ultime novità, per la quale si sta ancora aspettando la comunicazione ufficiale da parte dell’Agenzia, è l’innalzamento delle soglie minime di errore.

 Equitalia: guida per il pagamento a rate

In pratica, per snellire le procedure del recupero credito e dei vari contenziosi, l’Agenzia delle Entrate ha innalzato le somme minime sotto alle quali non si intraprenderanno questi tipi di azione, portandole dai 16,53 euro attualmente in vigore fino a 30 euro.

Questa decisione dell’Agenzia delle Entrate ha un duplice scopo: da un lato velocizzare le procedure e dare la possibilità all’Istituto di concentrare le azioni su evasioni di maggiore portata e, dall’atro, risparmiare sulla gestione di questo tipo di pratiche.

In effetti, quando il debito che il contribuente contrae con l’Agenzia delle Entrate è molto basso, nella maggior parte dei casi, se non nella sua totalità, non si può parlare di evasione fiscale volontaria, ma si tratta di errori fisiologici nella gestione della contabilità.

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In attesa della comunicazione ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate delle nuove soglie che definiscono gli errori per modico valore, ricordiamo che le somme sopra alle quali si procede al recupero credito attualmente in vigore sono:

Iva e Irap: 11 euro

Ires e Irpef: 12 euro

Come cambiare il canone di locazione

 Immaginate di aver affittato una casa o un locale commerciale e di trovarvi dopo qualche tempo nell’impossibilità di pagare il canone di locazione. Non si butta certo all’aria così il rapporto con il padrone di casa e in effetti, la prima cosa da fare, è probabilmente tentare di negoziare di nuovo il prezzo dell’affitto.

Scegliere tra cedolare secca e remissione in bonis

Un contribuente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se nel caso di modifica del contratto di locazione, con una riduzione del canone d’affitto, fosse necessario registrare ufficialmente anche la modifica del contratto. La modifica, infatti, comporta in genere il pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro.

La risposta ufficiale alla domanda è stata data da FiscOggi che ha chiamato in causa la risoluzione numero 60/E dell’Agenzia dell’Entrate del 28 giugno 2010. Già tre anni fa, quindi, era sorto un problema analogo e, allora, l’Erario aveva spiegato che la riduzione di un canone di locazione di un contratto in corso non deve essere comunicata obbligatoriamente all’Amministrazione.

Come tutelarsi dagli affitti in nero

Questa che sembra una “deroga”, nasce dalla considerazione dell’atto di riduzione del canone. In genere se c’è una cessione, una risoluzione o una proroga del contratto, queste devono essere comunicate all’Amministrazione e per ribadire l’importanza del rapporto le parti possono chiedere la registrazione del documento.

Anche per la diminuzione è possibile, ma non obbligatorio, effettuare la comunicazione al fine di avere una prova certa della modifica dell’imponibile finalizzato alla definizione dell’imposta di registro, dell’IVA e delle imposte sui redditi.