Cos’è l’associazione in partecipazione?
Come si legge nell’articolo n. 2549 del Codice Civile, l’associazione in partecipazione è una tipologia di lavoro autonomo che prevede che una delle due parti, chiamata l’associante, attribuisca all’altra, che è l’associato, una parte degli utili derivanti dalla sua impresa in cambio di un corrispettivo da parte dell’associato che può essere prestato sia sotto forma di valore patrimoniale o di prestazione lavorativa.
► Come funzionano gli incentivi per l’assunzione degli associati in partecipazione
Un lavoratore che si associa in partecipazione, quindi, partecipa tanto degli utili quanto dei rischi dell’impresa, in una percentuale determinata all’atto della stipula del contratto. Il contratto di associazione in partecipazione si differenzia dal contratto di società in quanto l’attività di impresa, con i diritti e gli obblighi che ne competono, è demandata all’associante esclusivamente.
Diritti e doveri dell’associazione in partecipazione
Chi stipula un contratto di associazione in partecipazione con una azienda o una impresa, oltre che a partecipare degli utili e dei rischi, ha il diritto a partecipare della gestione dell’attività che l’impresa svolge, con poteri di controllo da definire in fase di redazione del contrato.
Allo stesso tempo, l’associante in partecipazione non può stipulare lo stesso tipo di contratti con terzi senza il permesso all’associato.
Copertura previdenziale e assicurativa dell’associazione in partecipazione
In caso di contratto di associazione in partecipazione, il carico previdenziale da corrispondere all’Inps o alla cassa di categoria è totalmente a carico dell’associante, che può chiedere una rivalsa sull’associato nella misure previste dalla legge.
L’apertura di una posizione assicurativa presso l’Inail è a discrezione dell’associante, sul quale grava totalmente.