Nozione e disciplina generale dell’ apprendistato 2013

 In questo post forniremo alcune informazioni di base in merito alla nozione, alla disciplina generale, al quadro normativo di riferimento e alle finalità’  relative all’ apprendistato, così come è stato riformato nel corso del 2011 – 2012 ed è stato poi recepito anche dalla Circolare INAIL n. 27 del 23 maggio 2013, che ha fissato i punti salienti dell’ aggiornamento della materia giuridica.

Il contenuto della circolare INAIL n. 27 del 24 maggio 2013

 Il 2012 è stato un anno cruciale per l’ istituto giuridico dell’ Apprendistato all’ interno del quadro normativo di riferimento del mercato del lavoro italiano. Attraverso una serie di testi normativi, infatti, tra cui il Decreto Legislativo n. 167/2011 (Testo Unico dell’ Apprendistato), la Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) e la Legge n. 92/2012 (Riforma del Lavoro o Riforma Fornero) si è avuto un aggiornamento generale della materia.

Circolare INAIL su disciplina e regime contributivo dell’apprendistato

 La Circolare INAIL n. 27 emessa lo scorso 24 maggio 2013 chiarisce i termini di legge relativi alla disciplina generale e al regime contributivo dell’ apprendistato.

I testi normativi contenuti all’ interno del Decreto Legislativo n. 167/2011 (Testo Unico dell’ Apprendistato), della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) e della Legge n. 92/2012 (Riforma del Lavoro o Riforma Fornero) hanno infatti precedentemente introdotto una serie di importanti novità legislative in tema di mercato del lavoro.

> Vademecum Riforma Lavoro – Il Contratto Di Apprendistato e Contratto Di Associazione In Partecipazione

In questo contesto rinnovato, dunque, lo scopo della circolare 27/2013 dell’ INAIL è quello di fornire un aggiornamento generale sulla materia giuridica dell’ Apprendistato e di palesare i criteri di erogazione delle prestazioni di competenza dell’ INAIL stesso.

Apprendistato

La circolare INAIL, infatti, principalmente indirizzata alle strutture territoriali, fornisce soprattutto chiarimenti in materia di regime contributivo del contratto di apprendistato, fornendo, nel contempo, un quadro normativo aggiornato della materia.

Una delle novità di maggiore interesse di cui la circolare INAIL si occupa e che in altri post vedremo meglio nel dettaglio, è quella introdotta dalla Legge di Stabilità 2012, che per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 prevede l’applicazione di uno sgravio contributivo del 100% per le aziende che hanno alle dipendenze fino a nove lavoratori limitato ai primi tre anni del contratto.

Incentivi INPS per la stabilizzazione di giovani under 30 e donne

Il 17 ottobre 2012 per mezzo della circolare n. 122 l’ INPS, l’ Istituto Nazionale  della Previdenza Sociale, ha chiarito la disciplina che regola e le modalità di fruizione degli incentivi straordinari messi dallo Stato a disposizione per la creazione di rapporti di lavori stabili o di durata ampia a favore di giovani con una età inferiore ai 30 anni e di donne di qualsiasi età.

Incentivi per chi assume i manager disoccupati over 50

La circolare INPS n. 122 del 17 ottobre 2012 recepisce e fa dunque seguito a quanto previsto dal Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2012.

Quali sono gli incentivi fiscali per le aziende in caso di assunzione di personale?

Nello specifico, dunque, le modalità di fruizione degli incentivi da parte dei lavoratori autorizzati sono state poi precisate all’ interno di un altro comunicato dell’ INPS, il messaggio n. 8820 del 30/05/2013.

Il messaggio dell’ INPS, infatti, comunica che sono stati ammessi a fruire degli incentivi messi a disposizione dallo Stato, secondo l’ ordine cronologico di presentazione delle domande, i datori di lavoro che abbiano preventivamente inoltrato la debita istanza e le relative dichiarazioni di responsabilità richieste, e illustra le modalità di comunicazione dell’ ammissione stessa.

La clausola di stabilizzazione dell’ apprendistato

 Dal momento che il contratto di apprendistato è stato definito, in termini di legge, dal Testo Unico dell’ Apprendistato del 2011 come “il contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato a favorire occupazione e formazione dei giovani”, e dal momento che la disciplina generale di questo tipo di rapporto di lavoro prevede la possibilità di stabilizzazione degli apprendisti, all’ interno della Circolare INAIL n. 27 del 23 Maggio 2013 – che recepisce l’ aggiornamento dell’ intera materia giuridica – non poteva mancare un riferimento normativo alla clausola di stabilizzazione

Come compilare un foglio presenze

 Nel post pubblicato subito prima di questo abbiamo voluto fornire qualche utile informazione in merito al cosiddetto foglio presenze, che è uno degli strumenti più usati nel mondo del lavoro italiano.

Che cosa è un foglio presenze

 In questo post cercheremo di conoscere più da vicino la struttura di uno degli strumenti di lavoro più utilizzati nel mondo professionale italiano: si tratta del foglio presenze, il foglio su cui ogni lavoratore è tenuto a registrare la sua presenza presso l’ azienda per cui lavora. 

Contratto a progetto: cosa è, come funziona

Il datore di lavoro può somministrare al suo dipendente una tipologia di contratto che dipende delle esigenze sue o da quelle della sua azienda.

I contratti di lavoro possono essere di apprendistato, a progetto, a tempo determinato o a tempo indeterminato. Il contratto a progetto presenta determinate caratteristiche.

Tale tipologia è stata introdotta dalla Legge Biagi (n.276/2003) ed è agli antipodi rispetto al contratto di tipo indeterminato, poiché mentre quest’ultimo offre innumerevoli garanzie di lavoro, il contratto a progetto non fornisce al lavoratore moltissime garanzie.

Innanzitutto, è chiamato in questo modo perché il lavoratore assunto non è considerato un dipendente dell’azienda, bensì come un collaboratore che lavora autonomamente ad un determinato progetto.

Per tale motivo, sul contratto, che dovrà essere obbligatoriamente in forma scritta, sarà esplicitata la durata del contratto, il progetto al quale dovrà lavorare il neo-assunto, eventuali clausole di rescissione, eventuali misure tutelative e, infine, la remunerazione, la tempistica e la tipologia di pagamento.

Il problema del contratto a progetto è che, soprattutto, può essere rescisso in maniera estremamente celere. E’ chiaro che tale contratto può apparire comodo per un lavoratore che si voglia approcciare consapevolmente ad un determinato tipo di lavoro in modo temporaneo. Tuttavia, la maggior parte dei lavoratori ambisce ad un lavoro stabile e che offra tutta una serie di garanzie. Nello specifico, nel contratto a progetto i giorni di malattia non vengono riconosciuti e, dunque, remunerati. Anzi, il datore di lavoro può licenziare il lavoratore per un qualsiasi motivo, anche per un infortunio o malattia.

Il contratto a progetto non ha un limite di tempo, la durata sarà scelta dal datore di lavoro.

C’è da precisare, tuttavia, che ultimamente sono state apportate delle riforme che offrono maggiori vantaggi al lavoratore

Tali riforme riguardano proprio il periodo di malattia o eventuali gravidanze. Se è vero che i giorni di malattia o infortunio non vengano comunque remunerati, è anche vero che il contratto possa essere soltanto sospeso, per poi riprendere successivamente, a meno che il periodo di malattia non si protragga per più di un sesto della durata del contratto (più di 30 giorni, per un contratto della durata di 6 mesi) La gravidanza, invece, garantisce la sospensione del contratto per 180 giorni.

Come tutelarsi dai contratto a progetto

Come tutelarsi dai contratti a progetto

 Quando si decide di accettare un contratto a progetto, sarà buona norma tutelarsi contro eventuali imprevisti.

Si parla infatti di una categoria contrattuale alquanto atipica, che sempre di più sta sostituendo la forma di lavoro a tempo indeterminato. Viene intesa come una forma collaborativa flessibile finalizzata a sostituire le precedenti collaborazioni coordinate continuative. Occorre tuttavia fare attenzione dal momento che spesso il rapporto viene istituito a sproposito, con intenti non propriamente leciti e indirizzabili allo sfruttamento della buona volontà nonché del bisogno di trovare un’occupazione del dipendente attraverso la stipula di contratti che non corrispondono a quelli di standard reali.

Per tutelarsi dunque sarà necessario essere in grado di riconoscere quali siano le caratteristiche essenziali di un vero contratto a progetto. Abbiamo innanzitutto una forma scritta e chiara relativa alla precisa indicazione del programma lavorativo, la quale deve contemplare una coordinazione tra soggetti preposti, insieme a dati imprescindibili di durata, compenso e modalità di pagamento.

Gli orari non devono assolutamente essere prestabiliti bensì flessibili. Se si viene assunti in un’azienda si resta in ufficio dalle 8:00 del mattino alle 6:00 del pomeriggio, svolgendo compiti diversificati ogni giorno e prendendo degli ordini, allora bisognerà intervenire poiché una situazione del genere non rispecchia assolutamente un progetto, ma una condizione di lavoro dipendente.

Tale situazione implica la consegna di un dato lavoro entro un periodo di tempo: contano pertanto i risultati e i termini di consegna. L’orario deve essere gestito autonomamente. Se dunque ci si riconosce con sfavore nelle situazioni ora descritte, è necessario ricorrere prendendo appuntamento con una figura professionale specifica: il giudice del lavoro. A costui andrà richiesto l’ottenimento della conversione della propria posizione attuale con un stipula di lavoro dipendente.

Come richiedere un permesso elettorale

 Dopo aver visto, dal punto di vista della normativa italiana del lavoro, che cosa si intende per permesso elettorale, come funziona e in quali circostanze può essere richiesto, in questo post vedremo quali categorie di lavoratori possono farne richiesta e quali sono, di volta in volta, le condizioni