Ne bis in idem non vale nei procedimenti penali contestuali

 Un contribuente che abbiamo prodotto fatture false ed abbia reiterato il reato, può essere giudicato in procedimenti penali diversi per lo stesso reato, nel momento in cui le liti pendono “in diversi gradi del giudizio ed hanno come oggetto documenti differenti”.

L’Agenzia delle Entrate fa il caso di un contribuente per il quale, in due uffici giudiziari distinti, pendano procedimenti diversi per un reato identico di “emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti”.

In genere, se per uno stesso cittadino sono in atto più processi per lo stesso reato, si applica il principio del ne bis in idem, contemplato dall’articolo 649 del codice di procedura penale. Per quanto riguarda il reato di falsa fatturazione, il principio non enunciato non si applica.

Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 47237 del 6 dicembre. Perciò un cittadino per lo stesso reato, se si fa rifermento a documenti diversi, può essere processato anche più volte. Il riepilogo dell’autorità giudiziaria parte dalla considerazione che un articolo del 2000 fa riferimento alla pena di reclusione fino a sei anni per chi evade le imposte sui redditi o l’imposta sul valore aggiunto, oppure rilascia fatture per operazioni inesistenti.

Con l’ampliamento della disciplina fiscale, a farne le spese sono soltanto i contribuenti malintenzionati.

 

Rimborsi IRPEF per IRAP non dedotta

 Proprio ieri, il 17 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha approvato un provvedimento del direttore dell’Erario Attilio Befera, con cui si dà il via alla pubblicazione del modello con istruzioni e specifiche tecniche, utile per chiedere in rimborso dell’IRPEF e dell’IRES versate in modo erroneo.

Le aziende che per la mancata deduzione dell’IRAP collegata alle spese per il personale dipendente e assimilato, hanno versato una quota maggiore di IRPEF o di IRES, adesso possono fare al domanda per ottenere il rimborso dei versamenti in eccedenza.

Possono chiedere il rimborso tutti i soggetti che determinano la base dell’imposta regionale sulle attività produttive, quindi le società di capitali, gli enti commerciali, le imprese individuali e le società di persone, gli enti e le società finanziarie, le banche, le assicurazioni, le persone fisiche, le società semplici e tutti contribuenti il cui reddito può essere equiparato agli esercenti delle arti e delle professioni.

Siccome si tratta di un rimborso legato all’IRAP possono presentare la domanda anche gli imprenditori agricoli e le imprese commerciali che siano tali per opzione o per regime naturale come ad esempio gli enti provati non commerciali.

Il modello per chiedere il rimborso è già disponibile ma occorrerà attendere il 3 gennaio 2013 perché sia disponibile il software per la trasmissione telematica del modello.

Aiuto garantito ai terremotati danneggiati

 Sono stati inseriti nella legge di Stabilità 2013, approvata con atto del Senato 3584, due emendamenti che vanno a favore dei contribuenti e delle imprese che hanno subito un danno economico in relazione al sisma del maggio 2012. I destinatari del provvedimento sono i soggetti che hanno la loro residenza o il domicilio fiscale in uno dei territori coinvolti dal terremoto.

Gli emendamenti, che si possono anche leggere online sono il 20.01000 e il 2.0.1000/1000 prevedono tra le altre cose che non siano applicate sanzioni per i pagamenti dovuti fino al 30 giugno del 2013.

I destinatari del provvedimento inserito nell’emendamento. Chi può accedere alle agevolazioni definite dalla Legge di Stabilità? Sicuramente i titolari di un reddito d’impresa, le aziende e coloro che sono titolari di un’attività agricola; ma anche i titolari di reddito da lavoro autonomo. E’ importante però che tutti abbiano la sede operativa o il domicilio fiscale in uno dei comuni colpiti dal sisma o che svolgano il loro business nel territorio terremotato.

Cosa fare per ottenere l’agevolazione. Occorre dimostrare di aver subito un danno economico diretto che si possa legare all’evento sismico. La dimostrazione deve passare dalla verifica della riduzione del volume d’affari, dalla scelta dell’impresa di ridurre il personale dipendente e di ricorrere alla cassa integrazione, dalla riduzione dei consumi e dalla riduzione dei costi variabili legati alla produzione.

La bozza del modello 770/2013

 Basta andare sul sito dell’Agenzia delle Entrate e navigare poi nella sezione dedicata ai modelli. In fondo alla pagina, sulla destra, si possono trovare già i “modelli in bozza“, validi per l’anno prossimo. Da qualche giorno sono stati aggiunti alla lista anche il 770/2013 ordinario e semplificato, sempre in bozza.

Le bozze dei modelli sono sempre accompagnate dalle istruzioni e le novità sono anche difficili da percepire completamente. Di certo c’è solo che le news sono relative alla tassazione dei redditi finanziari e la tassazione sui redditi da lavoro legati alla prima occupazione.

Il modello 770/2013 semplificato è usato dai sostituti d’imposta che devono comunicare le informazioni fiscali che riguardano i cittadini in relazione all’anno d’imposta 2012 che sta per concludersi. Le novità introdotte in questo modello sono le stesse valide per il modello CUD 2013 dove si prende in esame se il lavoratore dichiarante è alla prima occupazione e gli si applica una deduzione più ampia. E’ stata poi introdotta una nuova misura della quota esente relativa ai redditi da lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera dai cittadini italiani.

Il modello 770/2013 ordinario deve essere usato invece dai sostituti d’imposta per la comunicazione dei dati correlati alle operazioni rilevanti per il fisco che riguardano proventi da partecipazioni, redditi di capitale erogati e via dicendo.

Tutte le misure contenute nella nuova Legge Sviluppo

Il Decreto Sviluppo è diventato Legge.

Il Parlamento lo ha approvato al termine di un lungo ‘batti e ribatti’ di trattative, momenti di stop, discussioni e approfondimenti. Grazie all’impegno e alla tenacia del Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera, però, il Decreto ha raggiunto lo status di Norma. Il secondo voto di fiducia, ottenuto alla Camera, è arrivato dopo l’approvazione (faticosissima da raggiungere) in Senato.

Le difficoltà sono sorte per via ell’astensione del Popolo delle Libertà.

Il Ministro Passera si ritiene soddisfatto dell’entrata in vigore del Decreto Sviluppo. Si tratta di un risultato ottenuto in un momento difficile per la politica italiana, che dunque è doppiamente importante. Tutto merito dell’impegno governativo. Passera si dichiara ottimista per quanto concerne le prospettive dell’economia italiana.

La sua impressione è che il trend sta cambiando. Il segno dell’Economia, secondo il Ministro allo Sviluppo Economico, tornerà positivo nel 2013. Non male per un Governo che ha ‘preso’ l’Italia in un momento di profonda crisi e che, se dovesse lasciare la carica, lascerebbe con una situazione visibilmente migliorata.

La Legge Sviluppo voluta da Passera premia Digitalizzazione, Liberalizzazioni e Infrastrutture. La nuova normativa dovrà offrire nuovi impulsi a questi tre segmenti.

COSA CAMBIA CON LA LEGGE SVILUPPO

Quali sono le misure contenute nella nuova Legge Sviluppo?

Documenti digitale unificato: Ci sarà un solo tesserino elettronico, in luogo di Carta d’identità e Tessera sanitaria. L’accorpamento favorisce i cittadini, i quali potranno anche fornire il proprio indirizzo mail per entrare in contatto con la Pubblica Amministrazione.

Biglietto Autobus Elettronico: Dall’entrata in vigore della legge i biglietti per i mezzi pubblici potranno essere pagati anche con i telefonini tramite il credito telefonisco.

– Ricetta elettronica: Diventano digitali la cartella clinica e il famoso foglietto rosso utilizzato tradizionalmente per ricette e prescrizioni mediche.

-Farmaci equipollenti: Ogni ricetta dovrà indicare obbligatoriamente quale principio attivo contengono i farmaci prescritti, in maniera tale che il paziente potrà scegliere tra il farmaco griffato o un suo equivalente generico.

– Libro elettronico: Sarà introdotto a partire dal 2014-2015.

– Digital Divide: 150 milioni di euro sono a disposizione per completare il programma nazionale Banda Larga, così da portare internet in forma veloce lungo tutto l’arco del territorio italiano.

Start Up : E’ prevista una detrazione Irpef per il 2013, 2014 e 2015, pari al 19% della somma investita per l’apertura di una StartUp.

– Infrastrutture: Con la Legge Sviluppo saranno realizzate nuove infrastrutture considerate strategiche, con importo superiore al mezzo miliardo di euro.

– Bancomat: Previsto dal 2014 l’obbligo per commercianti e professionisti di accettare pagamento con il Bancomat.

Rc Auto: Il contratto di assicurazione non può essere firmato per più di un anno e non può essere tacitamente rinnovato.

Zone Franche Urbane: Sono previste agevolazioni fiscali in arrivo per quelle imprese che investono in città del Meridione.

– Mini proroga per le Spiagge: Allungate di 5 anni le concessioni che scadevano nel 2015. Saranno protratte dunque sino al 2020, malgrado l’Ue aveva espresso un parere contrario in merito.

– Riforma per le Banche Popolari: Il voto capitario, inteso come principio della democrazia economica, viene mantenuo. Il limite del possesso azionario viene esteso alle persone fisiche. Passa dallo 0,5% all’1% del Capitale Sociale dell’Istituto Bancario.

– Fondazioni & CDP:   Il conguaglio che le Fondazioni dovranno versare al Tesoro per la conversione delle azioni prioritarie Cdp in ordinarie dovrà avvenire a rate e con una diluizione della loro partecipazione dal 30% al 20%. Dalla discesa delle Fondazioni il Tesoro guadagnerà 750 milioni di euro.

-Ponte sullo Stretto: con la Legge Sviluppo si passa alla stetta finale. La Società Stretto di Messina dovrà far sapere quali saranno le sue prossime valutazioni per capire se è il caso di avviare definitivamente il progetto. Nel contempo è stata inoltrata l’informativa alle commissioni parlamentari, onde comprendere eventuali indennizzi qualora l’opera non venga realizzata.

 

Unico Enti non commerciali 2013

 In questo scorcio di fine anno l’Agenzia delle Entrate sta provvedendo alla pubblicazione delle bozze dei modelli di dichiarazione dei redditi che recepiscono una serie di novità introdotte dalle manovre economiche del Governo.

I dipendenti e tutte le categorie di contribuenti che compilano il modello 730 hanno già preso visione del modello di dichiarazione pubblicato in bozza con le istruzioni sul sito dell’Erario. Sono previste novità riguarda l’IMU per terreni e fabbricati e rispetto alle agevolazioni sempre collegate alla casa.

Per gli enti non commerciali, invece, il modello di dichiarazione dei redditi è l’Unico e qualche giorno fa abbiamo già parlato del fatto che dovranno pagare l’IMU e che è stato prolungato il termine entro cui presentare il modello EAS fino al 31 dicembre.

Passiamo adesso a considerare alcune novità del Modello Unico per gli Enti non commerciali 2013. L’IMU in acconto e a saldo relativa al 2012 dovrà essere inserita nel quadro RB che dovrà comprendere, tra le altre, anche le novità relative alle modifiche alla disciplina sulla tassazione degli immobili d’interesse storico o artistico di proprietà degli enti non commerciali.

Un’altra novità è la sezione III “Determinazione dell’Iva da versare o del credito d’imposta” inserita nel quadro RX dal quale è possibile attivare la richiesta di rimborso.

Le aziende che sono localizzate nella zona franca urbana del Comune di L’Aquila possono ottenere agevolazioni su Ires e Irap e per loro è a disposizione il nuovo quadro RS.

Bozza del 730/2013 online

 Una volta stabilite le coordinate e le caratteristiche dell’IMU è stata definita la bozza del modello 730/2013 ed è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia dell’Entrate provvista delle necessarie istruzioni.

Vista la premessa dedicata all’IMU è facile capire che il modello introduce delle novità riguardo l’imposta sostitutiva  e la tassa sugli immobili:  è stato depennato il regime agevolato per la determinazione del reddito dei fabbricati locati considerati d’interesse storico o artistico. In più sono state modificate le detrazioni del 36 e del 55 per cento.

Andiamo con ordine.

L’IMU in alcuni casi prende il posto dell’Irpef. L’IMU, secondo la nostra normativa fiscale, in alcuni casi sostituisce l’Irpef e le relative addizionali che i proprietari devono corrispondere al fisco riguardo terreni e fabbricati. Per i terreni, per esempio, nel caso in cui non siano affittati, l’IMU sostituisce IRPEF e addizioni sul reddico dominicale. Il reddito agrario dei terreni, invece, viene sottoposto alla tassazione ordinaria sui redditi. Se il terreno è affittato devono essere pagate sia l’IMU, sia l’IRPEF.

Tutte le situazioni possono essere indicate e specificate tramite le caselle 9 e 12 dei quadri A e B dedicati rispettivamente a terreni e fabbricati.

Le detrazioni d’imposta del 36 e del 55 per cento restano le stesse e sono state stabilizzate nel TUIR così nel 2013 saranno ricongiunte in un’unica tipologia di sconto.

Conservatorio: si scarica la retta dall’IRPEF

 Le spese che i genitori sostengono per la formazione dei propri figli prevedono una quota di detrazioni dall’IRPEF. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, tra i quesiti posti dagli utenti ce n’è uno che riguarda le spese sostenute da una famiglia per l’iscrizione al conservatorio e la frequenza dei corsi.

Il quesito posto da G. Vannini è il seguente:

La retta sostenuta dai genitori per la frequenza di un corso tradizionale in un conservatorio musicale (istituto superiore di studi musicali) è spesa detraibile dall’IRPEF?

La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate è affermativa ed arriva anche una precisazione sull’argomento con una circolare, la numero 20/E del 13 maggio 2011. La precisazione chiama in causa una legge più vecchia, la 508/1999 che ha riformato le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di danza e i Conservatori di musica.

La formazione nel settore artistico è stata equiparata alle università, visto che nelle accademie citate e nei conservatori si provvede ad un’alta formazione e specializzazione degli allievi che sono interessati al percorso di studi artistico.

Equiparate per così dire le Accademie di Belle Arti e di Danza e i Conservatori, alle Università, sono state omologate anche le detrazioni che valgono anche per gli istituti musicali pareggiati equivalenti al Conservatorio. La detrazione dall’Irpef non si estende agli istituti musicali privati.

Le detrazioni IRPEF, un riepilogo

 In questi ultimi anni le detrazioni IRPEF introdotte e confermate sono state numerose e spesso, per un contribuente classico che non abbia un commercialista di riferimento, è molto complicato seguire tutte le novità in vigore.

Proviamo a riepilogare i contenuti delle detrazioni del 36, del 50 e del 55 per cento. A chi spettano, quali sono i requisiti per effettuare la richiesta e quando realmente si applicano?

La detrazione IRPEF può essere richiesta per gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili, per le opere di restauro e risanamento conservativo, per la ristrutturazione di case ed immobili condominiali, per alcuni tipi di manutenzione ordinaria, per l’eliminazione delle barriere architettoniche, per agevolare la mobilità dei portatori di handicap, per evitare gli incidenti domestici, per evitare atti illeciti da parte di terzi, per ricostruire o ristrutturare gli immobili danneggiati da una calamità.

La precedente detrazione del 36 per cento è stata portata al 50 per cento, ma questo aumento è valido soltanto dall’entrata in vigore del decreto e per i lavori fatti fino al 30 giugno 2013. Aumentata anche l’importo massimo delle spese cui si applica la detrazione che passano da 48 a 96 mila euro.

Per quanto riguarda la detrazione al 55 per cento per il risparmio energetico, questa vale ancora per i lavori fatti fino al 31 dicembre, poi è assorbita nella detrazione al 50 per cento per i lavori dal primo gennaio 2013 al 30 giugno dell’anno prossimo.

Le spese che possono essere detratte riguardano l’Iva sulle spese, la progettazione e l’esecuzione dei lavori, l’acquisto dei materiali, la relazione sugli impianti, la certificazione energetica, i sopralluoghi, i diritti per concessioni, autorizzazioni, DIA e permessi vari, i bolli per la documentazione, gli oneri di urbanizzazione e le tasse di occupazione degli spazi pubblici, ad esempio nel caso in cui si usino le impalcature.

Calcolo e pagamento dell’acconto di novembre

 Il contribuente che secondo i requisiti definiti dall’Agenzia delle Entrate si trova a dover pagare l’acconto in scadenza al 30 novembre 2012, deve considerare innanzitutto l’importo inserito nella dichiarazione secondo il modello Unico 2012, nel Rigo RN33 (differenza).

In questa losanga si riporta l’imposta dovuta per l’anno fiscale 2011, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite. L’acconto da pagare entro il 30 novembre è il 96% di questa cifra. Se l’importo calcolato non supera i 52 euro, allora non si deve pagare nulla. 

Se invece l’importo è compreso tra 52 euro e 257,52 euro, occorre saldare senza rateizzazioni. Infine se ci sono acconti di misura superiore ai 257,52 euro, allora è necessario pagare in due rate: la prima è il 40 per cento dell’imposta dovuta e doveva essere pagata entro il 9 luglio, la seconda è il 60 per cento e va pagata entro il 30 novembre.

Sono esonerati dal pagamento dell’acconto anche coloro che nel 2012 percepiscono per la prima volta un reddito, per cui non hanno presentato la dichiarazione relativa al 2011.

Chi ha un guadagno grosso modo stabile non ha problemi e può usare anche un metodo di calcolo storico, ma se ci sono redditi variabili è meglio fare una previsione con calcolo presuntivo. Per coloro che non pagano per tempo è sempre disponibile il ravvedimento operoso.