5 per mille 2012, cos’è?

 Anche per il 2012, i contribuenti che hanno compilato la dichiarazione dei redditi, hanno avuto la possibilità di destinare una quota dei tributi Irpef, il 5 per mille, alle associazioni ed enti che hanno interessi sociali, secondo la definizione che degli stessi è data nella legge n. 183 del 12 novembre 2011.

Per accedere al beneficio del 5 per mille, occorre rientrare in una delle categorie di enti definiti nel Dpcm del 23 aprile del 2010. La grande novità di quest’anno è stata che i contribuenti potevano decidere di destinare il 5 per mille anche alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Gli enti e le associazioni che rispettano i requisiti stabiliti dalla legge, possono chiedere di partecipare alla ripartizione del cinque per mille presentando delle domande d’iscrizione che, per l’anno 2012, dovevano essere completate ed inviate entro il primo ottobre 2012.

Nel fare la richiesta gli enti in questione devono effettuare anche un versamento di 258 euro tramite il modello F24 e indicando il codice tributo 8115 stabilito dalla Risoluzione n. 46 dell’11 maggio 2012. I requisiti per l’accesso al cinque per mille devono essere posseduti dai richiedenti alla scadenza della presentazione delle domande d’iscrizione ad ogni settore.

I settori indicati sono quello degli enti di volontariato e quello delle associazioni sportive e dilettantistiche.

Fisco, le altre novità dell’emendamento

Le principali novità fiscali approvate in seguito all’emendamento presentato due giorni fa sono le seguenti:

– le aliquote Irpef restano invariate;

– nel 2013 aumenteranno le detrazioni dei figli a carico;

– l’aliquota iva si innalzerà dal primo luglio 2013 di un punto percentuale (dal 21 al 22%);

– invariata l’aliquota Iva del 10%;

– taglio di circa 1,4 miliardi al cuneo fiscale;

Restano da analizzare le altre novità fiscali contemplate nell’emendamento.

PENSIONI DI GUERRA

Per quanto riguarda coloro che percepiscono una pensione di guerra c’è da leggere bene quanto redatto all’interno dell’emendamento presentato 48 ore fa.

Si attesta che l’esenzione dell’Irpef per le pensioni di guerra non si applicherà nel caso in cui gli emolumenti verranno percepiti, a titolo di reversibilità, da soggetti che presentano un  reddito complessivo superiore a 15mila euro.

Inizialmente, l’originario testo della legge di stabilità contemplava l’annullamento dell’esenzione in tutti i casi di reddito complessivo superiore a 15mila euro e non soltanto ai casi di reversibilità della pensione.

Al momento la situazione è la seguente: l’esenzione Irpef è attualmente attivabile per le pensioni di guerra di ogni tipo e per le relative indennità, gli assegni collegati alle pensioni privilegiate ordinarie, nonché per le pensioni relative a decorazioni dell’ordine militare e alle medaglie al valor militare.

I cambiamenti futuri sono da esaminare con precisione.