I redditi soggetti a ritenuta d’acconto

 Ci sono alcuni casi in cui il lavoratore stringe con il datore di lavoro un contratto che prevede una collaborazione non continuativa e non subordinata. In questi casi, all’atto del pagamento del compenso del lavoratore, il sostituto d’imposta deve trattenere dall’importo lordo una percentuale a titolo di anticipo Irpef del lavoratore.

► Collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto, ecco come funziona

Il datore di lavoro deve farlo entro i termini stabiliti per legge e conservare la documentazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta, in modo da poter produrre la certificazione all’atto della dichiarazione dei redditi.

► Guida alla compilazione della ricevuta di compenso con ricevuta d’acconto

I redditi sottoposti alla ritenuta d’acconto

Non tutti i compensi da lavoro autonomo sono sottoposti a ritenuta d’acconto. Oltre al fatto che non si paga in caso di professionista fornito di Partita Iva, la ritenuta di acconto deve essere pagata dal datore di lavoro nei seguenti casi:

– prestazioni di lavoro autonomo e occasionale, anche sotto forma di partecipazione agli utili;

– prestazioni rese a terzi o nel loro interesse;

► Come e quando si paga la ritenuta d’acconto?

– assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

– compensi derivanti da utili di associazione in partecipazione, quando l’apporto dell’associato è solo  prestazione lavorativa;

– compensi derivanti da utili per promotori e soci fondatori di S.p.a., in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

– redditi relativi alla cessione di diritti d’autore da parte dello stesso autore;

– diritti per opere d’ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate.

La ritenuta d’acconto non deve essere versata in caso di compensi inferiore ai  25,82 euro corrisposti da enti pubblici o privati.

► Come si calcola la base imponibile per la ritenuta d’acconto?

Collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto, ecco come funziona

 Ai giovani che cercano di entrare nel mondo del lavoro vengono offerti, nella maggior parte dei casi, dei contratti atipici, ossia contratti che poco hanno a che fare con il caro e vecchio contratto di lavoro a tempo indeterminato.

► Guida alla compilazione della ricevuta di compenso con ricevuta d’acconto

I giovani si devono arrangiare tra contratti di collaborazione, contratti a termine e molte altre tipologie e non sempre si sa bene come funzionano e cosa prevedono. Occupiamoci in questo articolo del contratto di collaborazione, che quasi sempre viene chiamato contratto con ritenuta d’acconto.

► Come si calcola la base imponibile per la ritenuta d’acconto?

Si tratta di un contratto di lavoro autonomo, almeno in teoria, che prevede che i datori di lavoro trattengano dal compenso del lavoratore il 20% a titolo di acconto Irpef. Il contratto di collaborazione occasionale può essere stipulato con lavoratori autonomi non provvisti di partita Iva per compensi annui ottenuti dallo stesso datore di lavoro non superiori ai 5.000 euro lordi.

► I redditi soggetti a ritenuta d’acconto

Quindi, in breve, si tratta di un contratto che si usa in caso di rapporto di lavoro non continuativo, limitato nel tempo e nel compenso, svolto da un lavoratore equiparato ad un professionista, no si è in presenza di subordinazione, anche senza il possesso di Partita Iva.

► Come e quando si paga la ritenuta d’acconto?

All’atto del pagamento del compenso il lavoratore deve produrre una ricevuta che il datore di lavoro provvederà a saldare attraverso un mezzo tracciabile.

 

Come si calcola la base imponibile per la ritenuta d’acconto?

 Un’azienda o un’impresa che decida di avvalersi di un collaboratore esterno, senza che quindi tra i due ci sia un rapporto di subordinazione, può pagare per il lavoratore tramite ricevuta con ritenuta d’acconto. Ciò vuol dire che il sostituto d’imposta, il datore di lavoro, paga una parte dell’Irpef a carico del lavoratore che, in fase di denuncia dei redditi, avrà già versato una parte delle tasse sul suo reddito complessivo.

► Collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto, ecco come funziona

La ritenuta d’acconto deve essere calcolata sulla base dell’importo imponibile del lavoratore, con aliquota e percentuale di reddito da considerare nel calcolo diversa in base alla tipologia di prestazione fornita e all’età del lavoratore.

► Guida alla compilazione della ricevuta di compenso con ricevuta d’acconto

Per il calcolo della base imponibile ai fini del pagamento della ritenuta d’acconto vanno considerati i redditi da compensi professionali, rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio e spese documentate anticipate dal professionista.

Calcolo della base imponibile e aliquota della ritenuta d’acconto

Compensi per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale: base imponibile 100%, aliquota 20%;

Soggetti di età superiore a 35 anni: base imponibile 75%, aliquota 20%;

Soggetti di età inferiore a 35 anni: base imponibile 60%, aliquota 20%;

Compensi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere: base imponibile 100%, aliquota 20%;

► I redditi soggetti a ritenuta d’acconto

Compensi ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro: base imponibile 100%, aliquota 20%;

Partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori: base imponibile 100%, aliquota 20%;

Compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale corrisposti a soggetti non residenti: base imponibile 100%, aliquota 30%;

Compensi per cessione di opere d’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, formule, ecc. corrisposti a soggetti non residenti: base imponibile 100%, aliquota 30%.

► Come e quando si paga la ritenuta d’acconto?

Le scadenze fiscali del prossimo autunno

 Imu rinviata. Aumento dell’Iva rinviato. Prorogate le scadenze per il pagamento delle tasse relative ai redditi percepiti nello scorso anno.

Ma si tratta di rinvii, non di cancellazioni e, quindi, il conto prima o poi arriva. Passata l’estate, infatti, come sottolinea la CGIA di Mestre, dovremmo essere pronti a mettere mano al conto in banca per provvedere al pagamento di tutte le tasse e le imposte che fino adesso non abbiamo pagato.

 Rinviato l’aumento dell’IVA

Secondo la CGIA l’autunno 2013 si preannuncia particolarmente ricco di scadenze: 24 in tutto, tutte concentrate tra ottobre e dicembre, senza distinzione tra contribuenti privati ed imprese.

Le scadenze fiscali dell’autunno 2013

Il I ottobre 2013 scatterà l’aumento dell’Iva – inizialmente previsto per il I luglio – che passerà dal 21% al 22% con conseguenti aumenti su molti generi di largo consumo e anche sulle altre imposte.

Il 16 ottobre, invece, chi ha dei capitali investiti dovrà pagare la prima rata della Tobin Tax, pagamento che interessa anche l’acconto del 110% delle ritenute sugli interessi di conti correnti e depositi.

A gravare su questa situazione ci sono anche l’aumento previsto per gli acconti fiscali di Irpef (dal 99 al 100%) e Irap(dal 100 al 101% ma solo per l’anno 2013). Per le persone fisiche e le società di persone l’Irap l’acconto Irap sarà pagato al 100%, mentre chi è soggetto ad Ires il 101%.

► Possibili aumenti per Irpef, Ires e Irap entro fine anno

Poi la CGIA di Mestre evidenzia le difficoltà che potrebbe nascere per l’Imu e la Tares, sulle quali il Governo sta ancora lavorando.

Calendario delle scadenze per il pagamento delle imposte relative all’Unico 2013

 Il 31 maggio il Governo ha annunciato una proroga per quanto riguarda le scadenze relative alla presentazione dei modelli per la dichiarazione dei redditi, sia, quindi, per il modello 730 che per il modello Unico.

► Proroga ufficiale per il Modello Unico 2013

Lo slittamento delle scadenze si è reso necessario dopo la cancellazione del pagamento della prima rata dell’Imu che ha creato parecchi problemi ai Caf e ai contribuenti stessi, soprattutto per coloro che avevano già effettuato il pagamento.

Per l’Unico si è trattato di una doppia proroga che ha previsto uno slittamento all’8 luglio del pagamento delle somme dovute a saldo e a titolo di primo acconto (senza maggiorazione) e al 9 luglio la scadenza per i versamenti a titolo di interesse corrispettivo, per i quali, però, è stata prevista una maggiorazione dello 0,40%.

Queste somme possono essere pagate sia in un’unica soluzione che a rate. Se si sceglie il pagamento rateizzato, che non per forza deve riguardare tutte imposte risultanti dal Modello Unico 2013, il termine di pagamento dell’importo totale slitta al mese di novembre e l’importo è soggetto ad una maggiorazione per interessi pari al 4% annuo.

► Detrazioni per spese mediche nell’Unico PF

Inoltre, sono previste delle differenze per il pagamento delle imposte per i soggetti che possiedono una partita Iva o per coloro che non ne hanno. Vediamole nel dettaglio.

Il calendario della scadenze per il pagamento delle rate delle imposte relativo all’Unico 2013

Titolari di partita Iva

I rata – scadenza 8 luglio – nessun interesse

II rata – scadenza 16 luglio – interessi 0,09%

III rata – scadenza 20 agosto – interessi 0,42%

IV rata – scadenza 16 settembre – interessi 0,75%

V rata – scadenza16 ottobre – interessi 1,08%

VI rata – scadenza 18 novembre – interessi 1,08%

Soggetti non in possesso di partita Iva

I rata – scadenza 8 luglio – nessun interesse

II rata – scadenza 31 luglio – interessi 0,24%

III rata – scadenza 2 settembre – interessi 0,57%

IV rata – scadenza 30 settembre – interessi 0,90%

V rata – scadenza 31 ottobre – interessi 1,23%

VI rata – scadenza 2 dicembre – interessi 1,56%

Ricordiamo inoltre che il pagamento delle rate delle imposte derivanti dal Modello Unico 2013 (quindi riferito all’anno di imposta 2012) devono essere effettuati con il modello F24 con i seguenti codici tributo:

1668 per le imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA, cedolare secca);

3805 per i tributi regionali (addizionale regionale all’IRPEF, IRAP);

3857 per i tributi locali (addizionale comunale all’IRPEF).

Possibili aumenti per Irpef, Ires e Irap entro fine anno

 Gli analisti della Cgia di Mestre hanno di recente ipotizzato, sulla base di alcune stime, che le principali tasse che saranno chiamati a versare i contribuenti italiani ed in particolare le piccole imprese, potranno subire dei considerevoli aumenti entro fine anno.

Proroga ufficiale per il Modello Unico 2013

 Come si vociferava ormai da diverso tempo e come avevamo anche anticipato nel corso dei giorni scorsi è stata ufficialmente prorogato il termine ultimo di scadenza per la presentazione del Modello Unico 2013.

Un comunicato stampo emesso dal Ministero dell’ Economia e delle Finanze ha infatti spostato dall’ imminente 17 giugno al prossimo 8 luglio la scadenza per il versamento, senza maggiorazione, delle imposte che ricadono all’ interno dei modelli di dichiarazione Unico e Irap.

Guida al 5 per Mille: a chi può essere destinato

 Il 5 per Mille è stato riconfermato anche per la dichiarazione dei redditi del 2013, ossia la dichiarazione relativa ai redditi percepiti nell’anno di imposta 2012.

Diversamente da quanto accaduto per le dichiarazioni dei redditi dal 2006 – anno di introduzione del 5 per Mille – in poi, quest’anno i soggetti beneficiari del terzo settore sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno.

► 5 per Mille: cos’è come funziona

I soggetti ai quali si può destinare il 5 per Mille

Il contribuente può decidere liberamente di donare il 5 per Mille del suo gettito Irpef alle seguenti categorie di associazioni del terzo settore:

gli enti di volontariato, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale;

gli enti della ricerca scientifica e dell’università;

gli enti della ricerca sanitaria;

le attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;

le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni;

le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

La lista provvisoria degli enti e delle associazioni alle quali si può destinare il 5 per Mille è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 14 maggio 2013 per dare poi tempo alle associazioni e agli enti che hanno fatto richiesta di essere inserite negli elenchi di provvedere ad eventuali correzioni.

Elenco onlus 5 per mille 2013 aggiornato

5 per Mille: cos’è come funziona

 Se l’Otto per Mille è una contribuzione obbligatoria e al contribuente è data solo la possibilità di scegliere a chi destinarla (Stato o confessioni religiose), il 5 per Mille è invece una contribuzione volontaria del contribuente che, quindi, può decidere liberamente se aderire o meno.

► Otto per Mille: come funziona e a chi si può essere destinato

Il 5 per Mille è nata in via sperimentale nel 2006 con la possibilità per il contribuente di destinare una parte del gettito derivante dall’Irpef ad una delle seguenti categorie di enti o associazioni no profit:

– sostegno del volontariato, delle onlus, delle associazioni di promozione sociale e di altre fondazioni e associazioni riconosciute;

– finanziamento della ricerca scientifica e delle università;

– finanziamento della ricerca sanitaria.

Giuridicamente parlando, quindi, il 5 per Mille si configura come una forma di finanziamento di una attività, organizzazione o ente socialmente utile messa a disposizione del cittadino senza che per questo, però, sia previsti maggiori oneri.

In pratica il cittadino non ha nessun esborso, ma la sua donazione deriva dal gettito Irpef, quindi è come se fosse lo Stato a pagare la nostra donazione.

Proprio per questi motivi il 5 per Mille non è obbligatorio e il destinatario può essere scelto liberamente ( a differenza dell’Otto per Mille i cui ricavi sono distribuiti esclusivamente tra Stato e confessioni religiose).

► Guida al 5 per Mille: a chi può essere destinato

I soggetti ai quali può essere destinato il 5 per Mille non sempre gli stessi, anzi, dall’introduzione di questa contribuzione hanno subito dei continui cambiamenti, per questo prima di decidere a chi destinare il proprio 5 per Mille è necessario consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Otto per Mille: perché è importante scegliere

 L’Otto per Mille è una contribuzione obbligatoria che il contribuente dà, in proporzione alla quota dell’IRPEF, allo stato, alla Chiesa o alle altre confessioni religiose presenti sul territorio italiano che hanno firmato degli appositi accordi con lo Stato italiano.

È una forma di contribuzione che ultimamente sta destando parecchie polemiche, soprattutto a causa dei metodi di ripartizione dei fondi disponibili, perché, come dimostrato da più parti, ogni anno circa l’85% del gettito dell’Otto per Mille va alla Chiesa Cattolica.

Se da un lato questo può essere spiegato con la preponderanza di questa religione in Italia, dall’altro c’è anche chi sostiene che siano le regole di ripartizione a ‘favorire’ la Chiesa Cattolica rispetto alle altre religioni.

► Otto per Mille: come funziona e a chi si può essere destinato

Tra i meccanismi maggiormente contestati per la destinazione dell’Otto per Mille c’è la ripartizione del gettito che arriva da chi non ha dichiarato la destinazione in fase di dichiarazione dei redditi, che viene distribuito proporzionalmente alle preferenze di chi ha espresso la destinazione, ma, mediamente, meno del 40% dei contribuenti esprime chiaramente a chi vuole dare il suo contributo, una percentuale che non si può certo considerare rappresentativa di tutta la popolazione.

A questo si aggiunge il fatto che la maggior parte dei contribuenti crede che non effettuando nessuna scelta il suo contributo andrà allo Stato, ma non è così: non dichiarando la destinazione del suo Otto per Mille il contribuente lo sta automaticamente dando alla Chiesa Cattolica.

Terzo ed ultimo fatto: all’Otto per Mille contribuiscono anche chi è esentato dalla dichiarazione dei redditi.

Ecco perché è importante dichiarare a chi si vuole destinare il proprio Otto per Mille.