Rincari IVA pronti al via

 Al Governo servono ben 4 miliardi di euro per coprire l’aumento dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Insomma, per scongiurare l’aumento di un punto percentuale dell’IVA, slittato da luglio a settembre, serve un bel tesoretto che al momento non esiste. Per questo ci sarà a breve il passaggio obbligato dall’IVA al 21 all’IVA al 22 per cento.

Come si trovano i soldi per abolire l’IMU

La riduzione di questa imposta ci sarà ma soltanto per alcune categorie di beni, per le quali il governo ha previsto uno spostamento dell’aliquota al 10 per cento. Il governo, in pratica, sta cercando di riparare alla mancanza di fondi attraverso una ridefinizione del paniere. In realtà si vocifera di un’alternativa ai 4 miliardi: trovare un solo miliardo di euro per far sì che il rincaro slitti ancora, almeno fino al gennaio 2014.

L’IVA deve essere saldata prima di Natale

L’Italia, in fondo, trovandosi in questa condizione, sembra avere l’opportunità di assecondare l’Europa che da tempo chiede al nostro paese di fare ordine nell’imposta sui consumi. Il premier ha già fatto presente che esistono dei beni che potrebbero finire nel paniere cosiddetto “agevolato”, quello con l’imposta al 10 per cento.

Il problema dell’Esecutivo è che in questo momento sta cercando i fondi per abolire l’IMU e non sembra avere le forze per intervenire anche su un’altra imposta. Basta pensare che per l’IMU servono ben 2,4 miliardi di euro per abolire soltanto la prima rata.

Il settore commerciale è il più vivo

In Italia cresce il numero delle partite IVA nel mese di giugno 2013. Ecco il risultato dell’indagine che parla di una ripresa della “voglia” di fare business nonostante il mercato del lavoro sia ancora in pessime condizioni.

Lo sguardo sulle partite IVA a gennaio 2013

La notizia è che mettendo a confronto i dati relativi alla natura giuridica, all’attività, al territorio, al sesso e all’età, si scopre che nel giugno del 2013 c’è stato un aumento delle partite IVA, quindi dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, rispetto al 2012.

In aumento le imprese straniere in Italia

Partiamo subito dal settore economico di riferimento per notare che è quello commerciale il più vivo in assoluto. In questo settore, infatti, le nuove partite IVA rappresentano il 24 per cento del totale. A seguire ci sono i professionisti e gli autonomi del settore edile che rappresentano il 9,7 per cento del totale. Per quanto riguarda invece gli aumenti del numero delle partite IVA, dobbiamo considerare che a giugno sono cresciute le attività finanziarie assicurative. Rispetto al 2012, per questo settore, si parla di aumento del 50 per cento delle partite IVA.

Molto interessante, per comprendere anche i cambiamenti che interessano il mondo del lavoro, la crescite delle nuove partite IVA del settore sanitario che crescono dell’8,4 per cento. Sul sito del Dipartimento delle Finanze sono disponibili maggiori dettagli sul report in analisi.

Saccomanni fa il punto della situazione su IMU, PIL e PA

 E’ ottimista il Ministro dell’ Economia e delle Finanze Fabrizio Saccomanni in merito ad eventuali possibilità di ripresa dell’ economia italiana che sembrano già profilarsi all’ orizzonte in vista del prossimo autunno. Ottimista, del resto, come i vertici del Governo, che hanno riconfermato la solidità del sistema bancario e la fine del ciclo congiunturale negativo. 

Quanto costa allo Stato l’evasione dell’IVA e dell’Irap

 L’ evasione fiscale continua ad essere il grande nodo che tormenta i conti pubblici italiani e i bilanci dello Stato. Nonostante i recenti tagli, le ripetute spending review e i controlli a tappeto, l’ evasione fiscale in Italia continua a rosicchiare risorse, che lo Stato potrebbe sicuramente reinvestire altrove. 

L’IVA deve essere saldata prima di Natale

 Se l’Imposta sul valore aggiunto è saldata prima di Natale, allora non ci sono problemi con il fisco. In caso contrario, il contribuente deve sapere che entra in una posizione scomoda visto che si configura il reato di omesso versamento.

La notizia è stata data dalle pagine di FiscoOggi, il quotidiano digitale dell’Agenzia delle Entrate. Il cuore del discorso è in una sentenza della Corte di Cassazione dell’8 luglio 2013, la numero 28945. I porporati hanno spiegato che si configura il reato di omesso versamento dell’IVA anche senza la notifica dell’avviso di accertamento tributario. Infatti l’omesso versamento c’è se non si rispettano i termini di versamento del saldo.

Si ricomincia ad agosto con i pagamenti

Tutto il dovuto all’Erario deve essere pagato in base a quanto riportato nella dichiarazione annuale ed entro il termine tassativo del 27 dicembre dell’anno successivo a quello d’imposta.

Il fisco annuncia un boom del gettito locale

La precisazione nasce anche in questo caso da un fatto di cronaca finanziaria: una contribuente, accusata di omesso versamento. Per il reato in questione il GIP ha chiesto addirittura il sequestro preventivo dei beni per un ammontare corrispondente a quello dovuto all’Erario. La condanna è stata confermata dal riesame nonostante il ricorso del contribuente che dichiarava di non aver ricevuto l’avviso di accertamento dell’ufficio giudiziario.

Nuovo rinvio per le decisioni su Iva e Imu

 Mentre dal Ministero dell’ Economia e delle Finanze si fa il punto della situazione sulla questione dei pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione, in favore delle aziende creditrici dello Stato, le nebbie estive ancora non si dissolvono sulle questioni relative alla riforma dell’ IMU, o più in generale alla riforma della tassazione degli immobili, e al rinvio dell’ IVA

Nuove regole per il regime Iva sulla locazione di immobili strumentali

 Il decreto legge n. 83 del 2013 ha apportato delle significative modifiche al regime Iva applicabile ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo e strumentale, dando la possibilità ai locatori di applicare l’imposta sul valore aggiunto.

Con la Circolare Circolare n. 22 del 28 giugno 2013 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i particolari della legge. Vediamo cosa accade in caso di locazione di immobili ad uso strumentale.

Il regime naturale di applicazione dell’Iva per tutti i contratti di locazione di immobili è l’esenzione. Con questa nuova legge il locatario di un immobile ad uso strumentale – fabbricati strumentali le unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali B, C, D, E e nella categoria A10 – può decidere di applicare l’Iva con aliquota pari al 21%.

Il locatore che decida di applicare l’Iva deve manifestarne la volontà all’atto di stipula del contratto di locazione.

Come specifica l’Agenzia delle Entrate, la nuova disciplina per l’applicazione dell’Iva sulla locazione di immobili ad uso strumentale ha modificato il regime IVA solo in funzione dei contratti che, in base alla disciplina precedente, erano assoggettati ad un regime di imponibilità obbligatorio.

Nello specifico si tratta dei contratti di locazione che riguardano:

– immobili strumentali effettuati nei confronti di soggetti passivi d’imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione dell’imposta in percentuale pari o inferiore al 25%;

– locazioni di fabbricati strumentali effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni.

L’imposta di registro è applicata con aliquota pari all’1%.

Per saperne di più:

► Nuove regole per il regime Iva per la locazione di immobili abitativi

► Come si esercita l’opzione di imponibilità dell’Iva per i contratti di locazione

► Chiarimenti sulle nuove regole Iva per i contratti di locazione in corso

► Nuove regole per il regime Iva sulla locazione di immobili strumentali

Chiarimenti sulle nuove regole Iva per i contratti di locazione in corso

 Il decreto legge n. 83 del 2013 ha cambiato le regole per quanto riguarda la scelta del regime Iva da applicare alla locazione o cessione di immobili. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta su alcuni punti del decreto.

Fermo restando che, anche dal 26 giugno 2013, giorno di entrata in vigore del decreto, il regime naturale di imposizione Iva è l’esenzione. Ma la legge dà la possibilità ai locatori di immobili ad uso abitativo, se imprese costruttrici locatrici, di optare per l’applicazione dell’Iva – esprimendo tale opzione nel contratto – con aliquota pari al 10%, che può essere applicata anche ai contratti stipulati a partire dal 24 gennaio 201

L’opzione resta valida per tutta la durata del contratto, salvo che in tale periodo non avvenga il subentro di un terzo in qualità di locatore.

In base alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate i canoni di locazione non ancora pagati o non ancora fatturati saranno comunque esenti da Iva anche dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, a meno di scelta del locatore del regime di applicazione.

In questo caso il locatore deve dare comunicazione della scelta di imponibilità Iva per in contrati in corso con atto integrativo del contratto di locazione.

Se non redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, non esiste l’obbligatorietà di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ma si deve effettuare la registrazione dello stesso. La registrazione del contratto è sottoposta al pagamento dell’imposta di registro, che è pari a 67 euro.

Per saperne di più:

► Nuove regole per il regime Iva per la locazione di immobili abitativi

► Come si esercita l’opzione di imponibilità dell’Iva per i contratti di locazione

► Chiarimenti sulle nuove regole Iva per i contratti di locazione in corso

► Nuove regole per il regime Iva sulla locazione di immobili strumentali

Come si esercita l’opzione di imponibilità dell’Iva per i contratti di locazione

 Intervenendo con la circolare Circolare n. 22 del 28 giugno 2013 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni punti della legge n. 83 del 2013 con la quale, a partire dal 26 giugno 2013, giorno di entrata in vigore della nuova legge, sono state modificate le regole vigenti per l’applicazione dell’Iva alla locazione di immobili abitativi e ad uso strumentale.

Partendo dal presupposto che il regime naturale di imposizione Iva per la locazione di immobili è l’esenzione, con la nuova legge il locatore, se impresa costruttrice o di ripristino, può decidere di applicare l’Imposta sul valore aggiunto, in misura pari al 10%.

Il locatore deve dichiarare nel contratto di locazione di aver deciso per l’applicazione dell’Iva.

Dal momento che la scelta deve essere effettuata alla produzione del contratto, l’Iva sarà applicata per tutta la durata dello stesso.

Solo in caso di subentro di un terzo in qualità di locatore si può modificare il contratto e tornare al regime naturale di applicazione dell’Iva, ossia l’esenzione. Tale scelta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate.

Per saperne di più:

► Nuove regole per il regime Iva per la locazione di immobili abitativi

► Come si esercita l’opzione di imponibilità dell’Iva per i contratti di locazione

► Chiarimenti sulle nuove regole Iva per i contratti di locazione in corso

► Nuove regole per il regime Iva sulla locazione di immobili strumentali

Nuove regole per il regime Iva per la locazione di immobili abitativi

 Con il decreto legge n. 83 del 2013 sono entrate in vigore delle nuove regole per quanto riguarda la scelta del regime Iva da applicare alla locazione o cessione di immobili. Con la Circolare n. 22 del 28 giugno 2013 l’Agenzia delle Entrate ne ha chiarito alcuni punti.

In particolare l’Agenzia ricorda che in generale le locazioni di fabbricati abitativi – fabbricati abitativi classificati o classificabili nel gruppo catastale A (esclusa la categoria A/10, uffici) – sono esenti da imposizione Iva.

Il locatore, se impresa costruttrice o di ripristino, può però effettuare l’opzione dell’applicazione dell’Iva – chiarendo la scelta nel contratto – solo in caso di:

1) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi;

2) locazioni di fabbricati abitativi destinati ad “alloggi sociali” come definiti dal D.M. 22 aprile 2008.

Con la nuova legge, a partire dal 26 giugno 2013, tutte le locazioni immobiliari sono esenti dall’applicazione dell’Iva, salvo i casi in cui l’impresa di costruzione o di ripristino che loca l’immobile decida, effettuando la relativa opzione nel contratto, per l’applicazione Iva. L’Iva può essere applicata a tutti i contratti di locazione stipulati a partire dal 24 gennaio 2012.

Le aliquote Iva per la locazione di immobili ad uso abitativo sono pari al 10%, nel caso in cui il locatore decida per l’imponibilità, e l’imposta di registro è pari a 67 euro (nel caso di esenzione Iva è del 2%).

Per saperne di più:

► Nuove regole per il regime Iva per la locazione di immobili abitativi

► Come si esercita l’opzione di imponibilità dell’Iva per i contratti di locazione

► Chiarimenti sulle nuove regole Iva per i contratti di locazione in corso

► Nuove regole per il regime Iva sulla locazione di immobili strumentali