Come i ricchi hanno aggirato il Fiscal Cliff

 

La vittoria, ancora parziale, del programma di Obama per evitare il Fiscal Cliff è stata funestata dalla notizia che, proprio coloro che hanno parlato di un aumento delle tasse per i ricchi, hanno trovato la soluzione per non farsi decurtare lo stipendio del 2013.
Il primo tra tutti a riuscire nell’impresa è stato Llyod Blankfein, amministratore delegato di Goldman Sachs. Blankfein, che è alla guida di una delle banche americane che ha reagito meglio alla crisi, a novembre dichiarava che la soluzione migliore per evitare il Fiscla Cliff era quella di aumentare le tasse ai ricchi. Senza precisare, però, che nell’elenco dei ricchi da tassare il suo nome non doveva comparire e neanche quello dei top manager della sua banca.

Infatti, Blankfein, è ricorso ad uno stratagemma, peraltro piuttosto semplice, per evitare che i bonus del 2012 finissero nella contabilità del 2013, anno in cui scatta l’aumento delle aliquote sui dividendi e sui patrimoni oltre i 400 mila dollari: i bonus sono stati distribuiti a dicembre, e non come al solito a gennaio, per un totale di 65 milioni di dollari che sfuggiranno alla nuova tassazione.

Con lui anche molti altri: 483 società hanno fatto ricorso alla cedola straordinaria per dicembre (lo scorso anno sono state 147) e molte altre hanno annunciato dividendi straordinari nel corso del 2012 (1.056 dividendi straordinari contro i 460 del 2011)

 

 

Compensi agli amministratori: la normativa

 Siamo all’inizio di un nuovo anno d’imposta e c’è da tirare le somme su diverse questioni al fine di arrivare economicamente preparati alla dichiarazione dei redditi. Una risoluzione molto interessante dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 31 dicembre scorso, spiega come trattare i compensi degli amministratori.

Una Srl che paghi al liquidatore-socio l’attività da lui svolta, può dedurre dal reddito gli importi versati che invece dovranno essere usati per la determinazione del reddito imponibile di chi li riceve. Il senso della risoluzione n. 113/E è questo.

Anche in questo caso la risoluzione è servita a chiarire una situazione, una domanda posta da una società in liquidazione volontaria in un interpello. Questa società, infatti, aveva dato al proprio liquidatore un compenso e chiedeva se poteva applicare la norma prevista dall’articolo 60 del TUIR che prevede l’indeducibilità delle somme erogate e l’inutilizzo delle stesse per la determinazione del reddito complessivo del socio-liquidatore.

L’Agenzia ha spiegato che c’è differenza, a livello fiscale, tra i compensi che sono erogati ad un imprenditore individuale e quello che succede invece agli amministratori delle Snc, delle SaS e delle società di capitali. Per gli imprenditori individuali si può far riferimento al TUIR, per i soggetti societari, invece, accade esattamente il contrario.

Approvati 68 studi di settore

 Sotto osservazione i maggiori settori produttivi italiani, almeno dal punto di vista fiscale dopo l’approvazione di ben 68 studi di settore dove la differenza sarà, per quest’anno, la territorialità dell’attività.

Gli esperti in materia fiscale, riuniti in Commissione, hanno dato il via libera a cinque decreti del ministero dell’Economia e delle Finanze che, pubblicati nei supplementi straordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2012, rendono ufficiali ben 68 studi di settore per il periodo d’imposta 2012.

Gli studi di settore in questione sono stati revisionati. Dei cinque decreti che abbiamo nominato, quattro istituiscono dunque gli studi di settore, 12 per le manifatture, 23 per i servizi, 21 per il commercio e 12 per le professioni, il quinto, invece, parla della cosiddetta “territorialità del livello delle quotazioni immobiliare”.

In pratica il Mef ha elencato degli indicatori locali che servono a valutare l’incidenza dei prezzi degl iimmobili e dei canoni d’affitto in base al comune, alla provincia e alla regiione di residenza, nonché in base all’area produttiva. In pratica gli studi di settore saranno differenziati in base al luogo di svolgimento dell’attività economica.

La territorialità trova un riconoscimento importante che fa seguito alle riflessioni emerse dall’Osservatorio sul mercato immobiliare del 2010. La particolarità di questo principio giustifica anche l’impossibilità di applicare in modo retroattivo gli studi di settore pensati per il 2012.

 

Le spese vaghe non sono ammissibili

 Sarebbe una constatazione di buon senso quella di dire che le spese “vaghe” o “varie” che dir si voglia non possono contribuire come componenti negativi del reddito, invece la Corte di Cassazione è dovuta entrare nel merito della questione.

Con la sentenza n. 22661, pubblicata l’11 dicembre scorso, la Corte di Cassazione ha spiegato che l’imprenditore che voglia usufruire del beneficio fiscale della deducibilità dei costi di ammortamento, può farlo soltanto indicando le spese che ha sostenuto in modo analitico.

Contrariamente, se le spese inserite nel bilancio presentano un’indicazione troppo sintetica, non sono ritenute ammissibili. Anche questa sentenza nasce da un episodio reale.

Durante una controversia su un avviso d’accertamento Irpeg e Ilor, la Commissione tributaria ha accettato parzialmente l’appello della Srl alberghiera che, dopo un primo grado di giudizio sfavorevole, chiedeva di poter dedurre le quote di ammoratmento presentanto un’indicazione analitica delle voci contabili che erano state usate come ammortamento, ma erano state indicate soltanto sinteticamente.

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito la necessità di avere nel bilancio delle voci spiegate in modo analitico ai fini del controllo di gestiore. Il giudice ha ribadito dunque la necessità di redigere il bilancio in modo chiaro, dimostrando la sussistenza, l’entità e l’inerenza dei componenti negativi.

5 per 1000 solo 15 candidati

 Le campagne per il 5 per 1000 sono così intense che alla resa dei conti non ci si aspetta di certo dei numeri esigui come quelli che stiamo per raccontare.

Entro il 31 ottobre 2012, il Ministero per i Beni e per le attività culturali doveva raccogliere tutte le candidature per la procedura di riparto del 5 per mille. Alla data di scadenza le candidature pervenute al MiBAC erano soltanto 29, tra cui figurano quelle del FAI, di Italia Nostra, le fondazioni Adriano Olivetti, Giorgio Cini di Venezia e Zetema di Matera.

Il 30 novembre il Ministero ha poi pubblicato online l’elenco delle richieste idonee, avendo rilevato alcuni errori nelle richieste escluse. Alla fine dei conti i candidati effettivi per la ripartizione del 5 per mille per le attività culturali sono soltanto 15.

Un po’ poco per un’iniziativa che è al suo esordio: il MiBAC, infatti, per la prima volta può ricevere con le dichiarazioni IRPEF 2011 le donazioni del 5 per mille per la cultura e ridistribuirle. Nel 2012 è stato prorogato anche il termine per la presentazione delle domande, da maggio ad ottobre.

La speranza del ministero, che ha stimato di raccogliere nuovi fondi per sopperire alla riduzione degli investimenti statali e degli enti locali, contratti del 36 per cento circa, è che le domande del 2013 siano in numero crescente.

azione o affitto che non hanno optato per la cedolare secca devono versare l’imposta di registro, tramite il modello F23 usando un codice tributo adeguato al tipo di fabbricato.

Ritrattare la dichiarazione non blocca gli accertamenti

 Se per un errore compiuto deve essere modificata la dichiarazione fiscale e la modifica è fatta dopo la notifica dell’avviso di rettifica dell’ufficio, l’accertamento voluto dall’Agenzia delle Entrate si avrà ugualmente.

La rettifica, dunque, non fa venire meno il potere di accertamento dell’Agenzia delle Entrate che può rilevare, ad esempio, un imponibile che supera di poco o di tanto l’importo dichiarato dal contribuente. La Corte di Cassazione ha ribadito il concetto nella sentenza n. 23000 del 13 dicembre scorso.

La vicenda che ha originato il pronunciamento è quella di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha rettificato ad un contribuente il valore degli immobili caduti nella successione. La Commissione tributaria regionale, in un primo momento, ha annullato l’avviso di rettifica impugnato.

I porporati di secondo grado hanno ritenuto che l’ufficio tributario regionale non potesse rettificare il valore degli immobili visto che il contribuente aveva fatto riferimento all’articolo 34 comma 5 del Dlgs 346/1990.

La Corte di Cassazione ha poi ribadito che

“la dichiarazione di successione, come ogni dichiarazione fiscale, può essere ritrattata e modificata, anche dopo la scadenza del termine fissato nell’art. 31 del decreto legislativo n. 346/90”

e che

“la… mancata osservanza (del termine, n.d.r.) può comportare solo l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e seguenti dello stesso decreto.”

F24 cumulativo per gli intermediari: si riparte

 Alla fine dell’anno in corso non scadono soltanto le agevolazioni fiscali che possono mandare in recessione l’America. Per il nostro paese si avvicina un’altra scadenza importante anche se di tributario, per fortuna, c’è molto poco.

Scade infatti l’intesa valida per il triennio 2010-2012 in relazione ai versamenti telematici. L’Agenzia delle Entrate aveva autorizzato in questo periodo il versamento telematico cumulativo dei tributi.

Adesso il servizio di F24 cumulativo è stato rinnovato. L’Erario ha rinnovato l’intesa con gli intermediari e concederà loro di effettuare versamenti di imposte e contributi dovuti dai loro clienti con l’addebito diretto sui conti correnti dei clienti stessi.

Questa convenzione era stata attivata nel 2010 e sarebbe scaduta il 31 dicembre. Per aderire all’iniziativa, l’intermediario interessato dovrà attenersi alle indicazioni presenti nel servizio telematico Entratel. In pratica l’Agenzia delle Entrate considera un intermediario aderente all’intesa nel momento in cui riceve l’attestazione di accettazione dell’adesione.

Un discorso che vale sicuramente per i nuovi intermediari mentre è tacitamente rinnovata l’intesa per i vecchi intermediari. Per loro l’Agenzia delle Entrate presume che vogliano restare nel recinto dell’Intesa per cui potranno proseguire il servizio tramite la presentazione telematica dei modelli di versamento seguento le indicazioni dell’allegato dell’Erario.

Recedere dall’accordo si può, sempre tramite il servizio Entratel.

 

2013: sotto controllo le spese telefoniche

 Nel 2013 le spese telefoniche dei contribuenti saranno passate al setaccio perché il fisco ha bisogno di fare chiarezza sulle spese effettivamente sostenute dai cittadini. Per questo motivo, nell’Anagrafe tributaria è previsto un nuovo campo da destinare tutto alla comunicazione.

Le spese telefoniche saranno trattate alla stregua delle altre spese e dovranno essere rendicontate tanto quanto i redditi. Il Fisco avrà il compito di controllare i costi delle bollette e si parla già di telefonometro. Sembra infatti che un’ampia spesa telefonica sottintenda un’evasione fiscale. Nel mirino ci sono sia gli abbonamenti cellulari sia le utenze telefoniche domestiche.

Questo ulteriore strumento messo in campo dall’Agenzia delle Entrate, sarà squisitamente gestito dagli operatori telefonici che dovranno comunicare al Fisco i dati dei contratti aziendali e i dati dei contratti privati, con riferimento alla telefonia fissa, a quella mobile, ai dispositivi satellitari, alle utenze domestiche, alle utenze di uso pubblico e ai cosiddetti contratti business.

Tutte le informazioni, come ha stabilito il Provvedimento 2012/10563, entreranno nell’Anagrafe Tributaria. Tutte le comunicazioni che abbiamo appena elencato devono essere effettuate annualmente entro il 30 aprile, sfruttando il servizio Entratel.

Nel 2011 la scadenza per le comunicazioni era stata spostata al 30 settembre, adesso, invece si è tornati a privilegiare le scadenze più strette. Le informazioni dovranno riportare soprattutto due dati: i consumi fatturati e il credito realmente acquistato.

Nuovi coefficienti di calcolo dei trattamenti contributivi

 In base ai calcoli fatti dall’Agi sui nuovi coefficienti di calcolo dei trattamenti contributivi fissati dal Ministero del Lavoro, chi maggiormente risentirà di questa novità saranno coloro che andranno in pensione prima del raggiungimento dei 65 anni di età. Per un montante contributivo complessivo medio di 400 mila euro (lordi), infatti, questa categoria l’assegno pensionistico sarà di 50 euro in meno rispetto a quelli calcolati con i vecchi coefficienti.

Stessa decurtazione anche per i 65 che hanno accumulato 300 mila euro di contributi, per loro l’assegno sarà di 1.254 euro, contro i 1.297 che avrebbe avuto con i vecchi coefficienti.

Questo accade perché i nuovi coefficienti sui quali si calcola l’importo della pensione, oltre a prendere come riferimento l‘età in cui si va in pensione, tengono conto anche i dati anagrafici generali sull’evoluzione della vita media. Per il prossimo triennio (2013/2015) saranno ancora i n vigore i vecchi coefficienti, il calcolo verrà poi effettuato di nuovo per il triennio 2016-2019. Quando l’età pensionabile sarà per tutti di 67 anni, ossia nel 2020, i coefficienti saranno rivisti ogni due anni.

In pratica il totale dei contributi versati dal lavoratore viene rivalutato in base al Pil nominale dell’ultimo quinquennio e la cifra risultante viene trasformata in rendita pensionistica in base ai coefficienti sopra descritti.

6 milioni di pensionati non godranno della rivalutazione delle pensioni

 La riforma Fornero ha cambiato, e continuerà a cambiare, la situazione pensionistica degli italiani. Ciò che per ora si sa di certo è che, per il secondo anno consecutivo, la rivalutazione del rateo non sarà ad appannaggio di quelle pensioni che superano di tre volte l’importo minimo (le pensioni minime passeranno da 481 euro a 495,43).

Secondo un recente studio dello Spi-Cgil saranno sei milioni i pensionati che non godranno della rivalutazione, ciò tutti coloro che hanno un reddito pensionistico mensile di almeno 1.217 euro netti (1.486 euro lordi). Con questo secondo anno di blocco della rivalutazione, questa categoria di pensionati, perderà 776 euro, dopo che già durante lo scorso anno ha subito una perdita di 363 euro. I pochi che godono di una pensione più alta, ad esempio di 1.576 euro netti (2.000 lordi), subirà una perdita totale di 1.498 euro in due anni (478 euro nel 2012 e 1.020 nel 2013).

Carla Cantone, segretario generale dello Spi-Cgil, ha parlato di un accanimento del governo sulla categoria dei pensionati che, anche se sulla carta hanno un buon reddito pensionistico, non possono certo essere considerati come una categoria di privilegiati,

è per questo che per noi la cosiddetta Agenda Monti non può di certo essere la ricetta giusta per la crescita e lo sviluppo del Paese.