Unico Sp ed Sc: altre novità in vista

 La carrellata di dichiarazioni dei redditi non è ancora terminata. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha deciso di pubblicare con anticipo tutti i modelli dichiarativi in modo che contribuenti e sostituti d’imposta possano prendere visione delle modifiche normative e fiscali introdotte per il prossimo anno.

Abbiamo accennato al fatto che per l’Unico si parla di “rivoluzione” senza poi entrare nel dettaglio dei modelli. Quando parliamo di Unico non si fa riferimento a quello degli enti non commerciali ma all’Unico Sp e all’Unico Sc.

Nell’Unico 2013 Sp è stata inserita una voce nel quadro RX della Sezione III per chi deve presentare la dichiarazione annuale IVA svincolata dall’Unico. Nel quadro RP è stata aggiornata l’aliquota dello sconto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che è passata dal 26 al 50 per cento.

Per quanto riguarda l’Unico Sc la rivoluzione è ancora più tangibile. Alcune novità, introdotte anche nel modello precedente, fanno capolino nei quadri RF ed RQ.

Nel primo dei due è introdotta la deduzione dei canoni di leasing per i contribuenti IRES, che non tiene conto della durata minima contrattuale, ma soltanto del periodo d’ammortamento previsto ai fini fiscali. Nel quadro RQ, invece, si fa riferimento al fatto che il termine entro il quale deve esserci l’uso edificatorio delle aree rivalutate, è stato prolungato da 5 a 10 anni.

Rivalutazione delle pensioni: assegni più alti, ma non per tutti

 A partite da gennaio 2013 le pensioni degli italiani saranno un po’ più alte, per effetto della rivalutazione che ogni anno viene fatta dall’Istituto di Previdenza Sociale per adeguare l’ammontare delle pensioni all’andamento del tasso di inflazione, in modo da mantenere inalterato il potere d’acquisto di chi vive con il solo reddito da pensione.

Questo calcolo viene effettuato sulla base dell’indice dei prezzi al consumo e, per il 2013, è stato previsto un aumento del 3,1%, dove lo 0,1% è il residuo dello scorso anno.

Per effetto di questa rivalutazione nel 2013 gli assegni di coloro che percepiscono la pensione minima saranno di  € 495,43, gli assegni sociali arriveranno a € 442,72 e le pensioni sociali toccheranno quota 364,85. L’aumento dell’assegno non riguarda però coloro che hanno un assegno pensionistico il cui ammontare supera di almeno tre volte l’importo delle pensioni base.

Quindi, chi ha un assegno pensionistico di € 1.486,3 percepirà la stessa somma per tutto il 2013, come già successo anche per l’anno in corso (queste sono state le conseguenze del Decreto Salva-Italia che ha bloccato la rivalutazione per tutto il biennio 2012/2013).

Anche nel caso in cui la cifra limite sia raggiunta con più assegni pensionistici vale comunque il blocco della rivalutazione.

Unico 2013: qualche novità dalla bozza

 L’Agenzia delle Entrate sta pubblicando in bozza tutti i modelli di dichiarazione dei redditi per consentire ai contribuenti che gestiscono autonomamente la propria contabilità, nonché agli intermediari abilitati, di capire le novità in materia di normativa fiscale e tributaria.

Abbiamo già visto le bozze del modello 730, del modello 770 ordinario e semplificato, del modello IRAP e del modello Unico per gli enti non commerciali. Adesso parliamo dell’Unico per le società di persone e per le società di capitali.

Le maggiori novità riguardano un quadro particolare della dichiarazione, l’RU. Anche se il primo elemento da prendere in considerazione è che ci sarà un parte riservata per indicare le situazioni in cui si disapplica la disciplina delle società di comodo o quella in cui la società è in perdita sistemica.

Unico 2013 SP. I contribuenti che presentano questa dichiarazione e la svincolano dall’IVA, possono inserire nel quadro RX, nella sezione III tutti i dati relativi all’imposta dovuta o a credito e l’eventuale IVA di cui si chiede il rimborso.

Per la detrazione delle spese sostenute e finalizzate al recupero del patrimonio edilizio occorre usare il quadro RP e si possono notare subito maggiori sconti, si è passati al 50 per cento dal 36% dello sconto dell’anno scorso.

La consegna fisica della cartella vale ovunque

 E’ stato accettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro un contribuente cui era stato notificato un atto tributario in un luogo diverso dalla sede dell’azienda. Secondo i porporati la consegna fisica di un atto al liquidatore ha validità ovunque.

Cerchiamo di capire cos’è successo partendo dal riassunto della sentenza. Se la notifica di un atto tributario è fatta a mano e l’atto è consegnato fisicamente nelle mani del liquidatore che in genere è il legale rappresentante della società, la notifica è valida ovunque avvenga la consegna.

Non è importante che l’incontro sia nei limiti della sede legale della società, il liquidatore può essere rintracciato anche in un luogo diverso. L’argomentazione addotta dalla Commissione tributaria regionale della Campania ha permesso di accettare il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro il contribuente. Il contenzioso è anche d’ingente valore economico.

La quantità del contenzioso era elevata perché riferita alle imposte del 2006-2007. La notifica è arrivata nel 2010 ma il contribuente ha fatto ricorso dicendo che era sbagliata la dicitura sull’atto di notifica giacché si faceva riferimento alla sede dell’azienda. In realtà il liquidatore era stato raggiunto in un altro momento.

L’appello del contribuente è stato rigettato e invece è stato accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Rimborsi IRPEF per IRAP non dedotta

 Proprio ieri, il 17 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha approvato un provvedimento del direttore dell’Erario Attilio Befera, con cui si dà il via alla pubblicazione del modello con istruzioni e specifiche tecniche, utile per chiedere in rimborso dell’IRPEF e dell’IRES versate in modo erroneo.

Le aziende che per la mancata deduzione dell’IRAP collegata alle spese per il personale dipendente e assimilato, hanno versato una quota maggiore di IRPEF o di IRES, adesso possono fare al domanda per ottenere il rimborso dei versamenti in eccedenza.

Possono chiedere il rimborso tutti i soggetti che determinano la base dell’imposta regionale sulle attività produttive, quindi le società di capitali, gli enti commerciali, le imprese individuali e le società di persone, gli enti e le società finanziarie, le banche, le assicurazioni, le persone fisiche, le società semplici e tutti contribuenti il cui reddito può essere equiparato agli esercenti delle arti e delle professioni.

Siccome si tratta di un rimborso legato all’IRAP possono presentare la domanda anche gli imprenditori agricoli e le imprese commerciali che siano tali per opzione o per regime naturale come ad esempio gli enti provati non commerciali.

Il modello per chiedere il rimborso è già disponibile ma occorrerà attendere il 3 gennaio 2013 perché sia disponibile il software per la trasmissione telematica del modello.

Bozza modello IRAP/2013 pronta online

 FiscoOggi, che è la rivista telematica ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, parla della cosiddetta fabbrica dei modelli alludendo ai modelli di dichiarazione dei redditi che l’Erario sta illustrando in anticipo ai cittadini. Abbiamo avuto modo di parlare della bozza del 730 e di quella del modello 770 semplificato ed ordinario.

Adesso prendiamo in esame il modello IRAP 2013 che è finalmente disponibile in rete con le istruzioni per la compilazione da effettuare a partire dall’anno prossimo. Quali sono le novità più interessanti?

Lo sconto più elevato sugli under35. Giovani e donne che vogliono entrare nel mondo del lavoro potrebbero trovare un nuovo canale d’ingresso nell’articolo 2, comma 2 del decreto “Salva Italia” visto che per imprese che assumono a tempo indeterminato giovani e donne che non hanno ancora compiuto 35 anni, nel 2012 possono avere sconti più corposi. Per l’anno d’imposta 2011 la deduzione era di 4600 euro, per il 2012 sarà di 10600 euro.

Se le assunzioni sono portate a termine  in Abruzzo, in Basilicata, in Calabria, in Campania, in Molise, in Puglia, in Sardegna o in Sicilia, allora lo sconto passa dai canonici 920o ai 15200 euro.

La deduzione, che interessa tutti i soggetti passivi Irap, non comprende invece le Amministrazioni pubbliche, le imprese che operano in concessione o a tariffa in uno dei seguenti settori: acqua, trasporti, energia, infrastrutture, poste, comunicazione, raccolta e depurazione delle acque di scarico, raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La bozza del modello 770/2013

 Basta andare sul sito dell’Agenzia delle Entrate e navigare poi nella sezione dedicata ai modelli. In fondo alla pagina, sulla destra, si possono trovare già i “modelli in bozza“, validi per l’anno prossimo. Da qualche giorno sono stati aggiunti alla lista anche il 770/2013 ordinario e semplificato, sempre in bozza.

Le bozze dei modelli sono sempre accompagnate dalle istruzioni e le novità sono anche difficili da percepire completamente. Di certo c’è solo che le news sono relative alla tassazione dei redditi finanziari e la tassazione sui redditi da lavoro legati alla prima occupazione.

Il modello 770/2013 semplificato è usato dai sostituti d’imposta che devono comunicare le informazioni fiscali che riguardano i cittadini in relazione all’anno d’imposta 2012 che sta per concludersi. Le novità introdotte in questo modello sono le stesse valide per il modello CUD 2013 dove si prende in esame se il lavoratore dichiarante è alla prima occupazione e gli si applica una deduzione più ampia. E’ stata poi introdotta una nuova misura della quota esente relativa ai redditi da lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera dai cittadini italiani.

Il modello 770/2013 ordinario deve essere usato invece dai sostituti d’imposta per la comunicazione dei dati correlati alle operazioni rilevanti per il fisco che riguardano proventi da partecipazioni, redditi di capitale erogati e via dicendo.

Per indagare si può sbirciare in altri conti

 Capita spesso che molte truffe finanziarie e fiscali siano architettate attraverso l’istituzione di un giro di prestanome e personaggi truffaldini. Nel caso dei prestanome, in genere, i malintenzionati fanno ricorso alla disponibilità e alla buona fede di amici e parenti.

Siccome è una pratica molto frequente è quasi automatico che gli inquirenti abbiano la necessità di sbirciare anche sui conti di mariti, mogli e amici intimi dei soggetti protagonisti dell’inchiesta. Varie leggi e tante interpretazioni della normativa sulla privacy, spesso, hanno impedito di andare fino in fondo.

Adesso, dopo la sentenza 21420 del 30 novembre 2012 della Corte di Cassazione, qualcosa sta cambiando. L’Agenzia delle Entrate aveva mandato un accertamento nei confronti di un commerciante al fine di recuperare a tassazione, per l’anno d’imposta 2013, i maggiori redditi spostati sul conto della moglie che figuravano come accrediti e addebiti sul conto corrente della donna.

Il Ctr Liguria aveva rigettato l’appello della parte pubblica, annullando l’atto impositivo e giustificando la decisione con il fatto che non era possibile attribuire alcune movimentazioni all’attività commerciale del marito, perché, in linea teorica, potevano essere state compiute anche dalla moglie.

La Cassazione ha ricorso contro questa decisione lamentando il fatto che il Ctr non si era preoccupato di approfondire gli elementi indiziari. Sarebbe bastato considerare che la donna faceva la casalinga per capire che tanti movimenti economici non potevano esserle attribuiti. La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso delle Entrate.

Unico Enti non commerciali 2013

 In questo scorcio di fine anno l’Agenzia delle Entrate sta provvedendo alla pubblicazione delle bozze dei modelli di dichiarazione dei redditi che recepiscono una serie di novità introdotte dalle manovre economiche del Governo.

I dipendenti e tutte le categorie di contribuenti che compilano il modello 730 hanno già preso visione del modello di dichiarazione pubblicato in bozza con le istruzioni sul sito dell’Erario. Sono previste novità riguarda l’IMU per terreni e fabbricati e rispetto alle agevolazioni sempre collegate alla casa.

Per gli enti non commerciali, invece, il modello di dichiarazione dei redditi è l’Unico e qualche giorno fa abbiamo già parlato del fatto che dovranno pagare l’IMU e che è stato prolungato il termine entro cui presentare il modello EAS fino al 31 dicembre.

Passiamo adesso a considerare alcune novità del Modello Unico per gli Enti non commerciali 2013. L’IMU in acconto e a saldo relativa al 2012 dovrà essere inserita nel quadro RB che dovrà comprendere, tra le altre, anche le novità relative alle modifiche alla disciplina sulla tassazione degli immobili d’interesse storico o artistico di proprietà degli enti non commerciali.

Un’altra novità è la sezione III “Determinazione dell’Iva da versare o del credito d’imposta” inserita nel quadro RX dal quale è possibile attivare la richiesta di rimborso.

Le aziende che sono localizzate nella zona franca urbana del Comune di L’Aquila possono ottenere agevolazioni su Ires e Irap e per loro è a disposizione il nuovo quadro RS.

Bozza del 730/2013 online

 Una volta stabilite le coordinate e le caratteristiche dell’IMU è stata definita la bozza del modello 730/2013 ed è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia dell’Entrate provvista delle necessarie istruzioni.

Vista la premessa dedicata all’IMU è facile capire che il modello introduce delle novità riguardo l’imposta sostitutiva  e la tassa sugli immobili:  è stato depennato il regime agevolato per la determinazione del reddito dei fabbricati locati considerati d’interesse storico o artistico. In più sono state modificate le detrazioni del 36 e del 55 per cento.

Andiamo con ordine.

L’IMU in alcuni casi prende il posto dell’Irpef. L’IMU, secondo la nostra normativa fiscale, in alcuni casi sostituisce l’Irpef e le relative addizionali che i proprietari devono corrispondere al fisco riguardo terreni e fabbricati. Per i terreni, per esempio, nel caso in cui non siano affittati, l’IMU sostituisce IRPEF e addizioni sul reddico dominicale. Il reddito agrario dei terreni, invece, viene sottoposto alla tassazione ordinaria sui redditi. Se il terreno è affittato devono essere pagate sia l’IMU, sia l’IRPEF.

Tutte le situazioni possono essere indicate e specificate tramite le caselle 9 e 12 dei quadri A e B dedicati rispettivamente a terreni e fabbricati.

Le detrazioni d’imposta del 36 e del 55 per cento restano le stesse e sono state stabilizzate nel TUIR così nel 2013 saranno ricongiunte in un’unica tipologia di sconto.