Fisco, le novità riguardanti l’agricoltura

Il comparto primario è sicuramente il settore che in questo periodo fa da traino all’economia italiana, posizionandosi davanti a comparti quali quello automobilistico e quello industriale.

Non vi è dubbio che l’agricoltura stia attraversando un buon momento di forma. Le novità fiscali approvate dall’emendamento presentato due giorni fa per quanto concerne il disegno di legge sulla stabilità, ne tengono conto e considerano molto il settore.

Parliamo, anzitutto, delle società agricole.

A decorrere dal 2013, Snc, Sas ed Srl agricole ritorneranno alla tassazione originaria: quella che si basa sulla differenza dei costi e dei ricavi. Confermate invece le previsioni contenute nel testo originario circa gli acconti d’impresa. Essi dovranno essere rideterminati tenendo in considerazione il bilancio e non con riferimento ai redditi catastali, a partire dal gennaio del prossimo anno.

Soffermiamoci su ditte individuali e società semplici. Queste due micro-categorie continueranno a determinazione il reddito sulla base dei criteri catastali.

Resta da considerare la nuova situazione fiscale relativa ai terreni agricoli.

La rivalutazione dei redditi dominicali e agrari dei terreni del 15% verrà applicata dal 2013 e non da quest’anno, come invece era stato inizialmente stabilito all’interno dell’originaria legge di stabilità.

Vi era infatti una rivalutazione del 15% che è ridotta al 5% se i terreni sono posseduti e coltivati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Caratteristiche prestiti personali

 Il prestito personale è un finanziamento erogato a tasso fisso che ha un piano d’ammortamento ben definito con rate costanti e uguali per sempre, in genere rimborsate mensilmente. Ma quali sono – più nel dettaglio – le caratteristiche di un prestito personale?

In primo luogo si parla di requisiti di ammissibilità, un po’ come per i mutui, ad indicare che anche per la richiesta di un prestito è necessario rispettare dei criteri anagrafici e creditizi. Per esempio, in genere, si concedono prestiti a persone di età compresa tra i 18 e i 70 anni.

Una volta scelto l’ente erogatore è bene consegnare nelle mani del finanziatore i documenti che provano la capacità e il merito creditizio del richiedente. E’ bene dimostrare di non essere mai stati protestati e di non aver acceso già un altro prestito.

Quando il prestito è accordato, la somma richiesta è accreditata direttamente sul conto del cliente, tramite bonifico e allo stesso modo, il rimborso può essere effettuato con RID bancario. In alterativa ci sono i classici bollettini.

Diversamente rispetto a quanto accade per i mutui, i finanziatori non richiedono garanzie aggiuntive oltre alla busta paga, alla dichiarazione dei redditi e alla carta d’identità. Al massimo è chiesto al cliente d’indicare il nome di un garante.

Italia e Cina più vicine grazie ai porti

 I rapporti commerciali tra l’Italia e la Cina si sono intensificati negli ultimi anni grazie all’accresciuta disponibilità di spesa dell’impero commerciale asiatico. Oggi si sta aprendo un nuovo spazio, un nuovo terreno d’investimento comune per Cina ed Italia: i porti.

La Commissione Europea, in uno degli ultimi rapporti, ha sottolineato come nel nostro paese e nell’UE in generale siano cresciute del 21 per cento circa le importazioni dalla Cina. Il periodo di riferimento è quello compreso tra il 2003 e il 2007.

In questo lasso di tempo l’Unione Europea ha importato merci dai mercati cinesi per un valore che supera i 230 miliardi di euro. C’è anche da considerare che questo genere di flussi sono aiutati dal fatto che il 40 per cento dell’economia cinese è affidata alle esportazioni.

Nella pratica, la Cina ha intenzione di vendere i suoi prodotti in Europa e l’Europa ha tutta l’intenzione di agevolare flussi di tipo commerciale con l’impero del Sol Levante. Sono determinanti per l’arrivo della merce cinese nell’UE e in Italia, dei porti attrezzati.

Finora il punto d’arrivo prediletto dalla Cina sono stati i porti del Nord Europa come Rotterdam o come i Paesi Bassi. All’intensificarsi dei traffici, però, questi approdi potrebbero apparire fin troppo lontani. Fa gola dunque lo sviluppo delle aree portuali italiane. 

10 cose da sapere sulla riforma del lavoro

 La Legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, ha introdotto la riforma del lavoro voluta dal Ministro Fornero. La legge presentata è stata rivista e integrata con il D.L. n. 83/2012 (decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, per venire incontro alle pressioni fatte da aziende e partiti per la tutela dell’articolo 18.

Quando si tratta di leggi e di terminologie burocratiche, per la maggior parte delle persone è complicato districarsi e comprendere davvero quali sono gli effetti reali di questa riforma. Per questo vi proponiamo le 10 cose che bisogna sapere sulla riforma del lavoro della Fornero, cercando di chiarire le principali tematiche trattate e come queste cambieranno per effetto della legge.

Ammortizzatori sociali

Le novità per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali riguardano l’introduzione dell’ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego), dedicata soprattutto a coloro che hanno un contratto di lavoro subordinato e non ai precari (ai quali è riservata la mini-ASPI).

Con l’introduzione dell’ASPI si vuole sostituire, almeno in parte, il ricorso alle indennità di disoccupazione e di mobilità. Il sussidio ha una durata di 12 mesi per i lavoratori fino ai 54 anni e di 18 mesi per coloro che hanno superato i 55 anni. Chi ha intenzione di avviare un’attività autonoma può richiederla anche in un’unica soluzione.

Pur essendo già attiva (sono stati già stanziati circa 1,8 miliardi di euro) l’ASPI entrerà a pieno regime solo nel 2017.

Apprendistato

L’apprendistato è stato presentato dal Ministro Fornero come lo strumento principale per l’entrata dei giovani nel mondo del lavoro, per questo sono stati previsti tre anni di sgravi fiscali per le imprese ( di qualsiasi settore e dimensione) per il pagamento dell’INPS.

I contratti di apprendistato hanno una durata minima di sei mesi e durata massima di tre anni, oltre i quali il contratto di apprendistato si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Il numero di assunti con contratto di apprendistato per il quale si applicano gli sgravi contributivi varia in base al numero totale di addetti dell’azienda.

Donne e dimissioni in bianco

Altro tema caro al Ministro Fornero è quello della situazione lavorativa delle donne, molto spesso costrette dai datori di lavoro a firmare, appena dopo il contratto, la lettera di dimissioni che viene utilizzata poi dal datore di lavoro nel caso di sopraggiunta maternità.

Con la riforma del lavoro questo non sarà più possibile perché, durante il periodo della maternità e fino ai primi tre anni di vita del bambino, le dimissioni delle lavoratrici e anche le cosiddette risoluzioni consensuali dovranno passare al vaglio del servizio ispettivo del ministero del Lavoro. Se, al controllo dell’Ispettorato, emerge un abuso il datore sarà costretto a pagare una multa tra i 5 mila e i 30 mila euro.

Dipendenti pubblici

Le nuove norme che estendono il tanto discusso articolo 18, quelle chiamate, appunto, della flessibilità in uscita, saranno applicate anche al settore delle Pubbliche Amministrazioni (ministeri ed enti locali). E’ stato previsto, però, per questo particolare settore una delega al ministro delle P.A. per decidere tempi e modi di applicazione delle nuove norme.

Contratto di lavoro a tempo determinato 

Il periodo di tempo che deve intercorrere tra un contratto di lavoro a termine e il successivo passa da 60 giorni per contratti di durata pari o inferiore a 6 mesi e a 90 giorni se il contratto ha durata superiore. Dal momento che il contratto indeterminato rappresenta la modalità preferenziale di assunzione, i contratti a termine costeranno di più in termini di contribuzione.

Articolo 18

La tanto discussa flessibilità in uscita. Con la riforma il licenziamento illegittimo comporta, da parte dell’impresa, il reintegro del lavoratore. Se si tratta di licenziamento senza giusta causa, invece, per il lavoratore è previsto un indennizzo pari a 12 o 24 mensilità.

Liberi professionisti e Partita Iva

Stretta sulle Partite Iva: saranno considerate veritiere solo quelle che superano i 18 mila euro annui di fatturato. Per tutte le altre, che nella maggior parte dei casi nascondono dei rapporti di lavoro coordinato, i committenti avranno tempo un anno per regolarizzare la posizione dei finti liberi professionisti.

Lavoratori con più di 58 anni

Si tratta degli esodati, i quali si sono trovati, proprio a causa della riforma, senza reddito e senza pensione (i cui tempi sono stati allungati fino a 66/67 anni). Per questi lavoratori è stato previsto un fondo di solidarietà.

Buoni lavoro e voucher

I buoni lavoro  per la retribuzione del lavoro accessorio occasionale diventeranno dei buoni orari con data e numero progressivo. Quelli del vecchio tipo potranno essere utilizzati fino alla fine di maggio del 2013.

Controversie sul lavoro

La riforma ha lo scopo di snellire le procedure per la risoluzione delle controversie sul lavoro. In caso di conciliazione si avranno 20 giorni di tempo dalla convocazione delle parti in causa. Se si va al processo la prima udienza deve essere fatta entro 40 giorni alla quale deve seguire l’ordinanza del giudice che sarà immediatamente esecutiva.

Per i ricorsi si avranno 30 giorni per la Corte di Appello e 60 per la Cassazione.

Auto di grossa cilindrata nel redditometro

 Un contribuente che non abbia pagato di tasca propria un’autovettura di grossa cilindrata ma, poniamo il caso, l’abbia ricevuta in eredità, deve documentare che il possesso dell’auto non implica per lui una maggiore ricchezza.

Possedere una macchina di grossa cilindrata, non sempre, indica che il contribuente che si ha davanti ha un patrimonio adeguato a sostenere la spesa per l’autovettura. Nonostante questo presupposto, l’Agenzia delle Entrate presume che il contribuente abbia un maggiore reddito rispetto a quanto dichiarato.

Il presupposto dell’Erario deve quindi essere confutato dal contribuente stesso, provando che le entrate presunte, inserite nel redditometro, non esistono o se ci sono sono, sono di natura inferiore alle “previsioni” dell’Agenzia delle Entrate.

Ad affermare il tutto ci ha pensato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18604 del 29 ottobre 2012. I porporati hanno dovuto pronunciarsi in merito ad un fatto pratico: l’Agenzia delle Entrate ha dovuto quantificare ad un contribuente un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato alla luce del fatto che dispondeva di tre autovettura di grossa cilindrata.

La Corte d’Appello ha quindi accolto il ricorso del contribuente contro l’avviso d’accertamento perché secondo i giudici la Commissione Tributaria Provinciale non era riuscata a dimostrare che per tenere quelle auto il contribuente sosteneva spese incompatibili con il reddito dichiarato.

Adesso però, l’ultimo pronunciamento della Cassazione, attribuisce al contribuente l’onere della dimostrazione.

Come funziona il regime di vantaggio

 Il regime di vantaggio è un’opportunità fiscale che l’Erario offre ai giovani imprenditori, ai disoccupati e a coloro che sono iscritti alle liste di mobilità e vogliono iniziare una nuova attività.

Per tutte queste persone è stato studiato un regime fiscale di vantaggio che, sostanzialmente, consiste in un’imposta sostitutiva dell’Irpef e di tutti gli addizionali connessi pari al 5 per cento. C’è chiaramente un limite all’ingresso in questo regime: si deve aver iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007.

L’Agenzia delle Entrate è chiara su un punto: quando di parla di inizio dell’attività non si parla certo di apertura della partita IVA ma l’inizio dello svolgimento dell’attività stessa. Sono esclusi dal regime di vantaggio anche coloro che si avvalgono già di un regime speciale IVA, per esempio agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi e via dicendo; sono esclusi i non residenti e coloro che in via esclusiva o prevalente si occupato di cessioni di immobili e di mezzi di trasporto nuovi; sono infine esclusi tutti coloro che partecipano a società di persone, associazioni professionali o Srl  e hanno optato per la cosiddetta trasparenza fiscale.

Il regime di vantaggio dura cinque anni a partire dal periodo d’imposta di inizio dell’attività e se qualcuno decide di uscire, magari perché vengono meno i requisiti, non può più rientrarvi.

Ultimi emendamenti al Piano Stabilità: Irpef e Irap

 Il piano di stabilità proposto dal governo è stato profondamente rivisto in queste ultime settimane. La versione definitiva, stilata dai due relatori (Brunetta e Baretta) insieme ai tecnici del governo dovrebbe arrivare oggi sul tavolo della Commissione Bilancio, che dovrà votare sulla sua fattibilità.

Gli ultimi emendamenti presentati riguardano Irpef e Irap. Per l’Irpef, a partire dal 2013, sono stati previsti degli incrementi per le detrazioni: 980 euro per ogni figlio, a cui si aggiungono altri 100 se i figli hanno meno di tre anni. Le detrazioni saranno poi equilibrate con il numero dei figli e con il reddito, in modo da favorire le famiglie più svantaggiate.

Gli sgravi sull’Irap per le imprese sono stati previsti a partire dal 2014, con un aumento delle detrazioni forfettarie in caso di assunzioni e per le imprese giovanili. L’importo totale delle detrazioni ammonta a 1,2 miliardi di euro.

Definiti anche i fondi con i quali il governo potrà tradurre in realtà queste detrazioni e l’alleggerimento della pressione fiscale generale su famiglia e imprese. Sono tre le risorse attualmente disponibili: lotta all’evasione fiscale, revisione delle attuali agevolazioni fiscali e l’abbassamento dei tassi di interesse.

Un secondo fondo sarà quello composto dalle risorse provenienti dalla revisione degli incentivi alle imprese, fondo che sarà specificatamente dedicato al credito d’imposta finalizzato alla ricerca ed alla riduzione del cuneo fiscale.

 

Lombardia: si cerca di evitare gli errori

 In queste ultime settimane, la Direzione provinciale I di Milano ha inviato agli intermediari abilitati alla compilazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, una lettera esortandoli a non commettere più gli stessi errori.

In pratica relativamente alle dichiarazioni del 2010, la Direzione provinciale I di Milano, ha dovuto prendere atto che c’è un rapporto molto alto tra le comunicazioni di irregolarità e le dichiarazioni trasmesse.  Adesso è necessario evitare che si commettano nuovi errori.

Per farlo è importante avviare una stagione di dialogo e collaborazione che si traduce in un vantaggio reale per i contribuenti che non si trovano a dover pagare lo scotto di una dichiarazione dei redditi compilata in modo sbagliato.

L’esigenza è nata dall’analisi delle dichiarazioni trasmesse per il 2010 dagli intermediari lombardi. I dati parlano chiaro:  ci sono state più di 544 mila comunicazioni di irregolarità su 4,4 milioni di dichiarazioni inviate. Se si considera che gli intermediari sono 10.227 vuol dire che l’incidenza dell’errore è del 12 per cento.

Sono stati individuati da questo studio anche 2.567 intermediari per cui più di un quarto delle dichiarazioni ha ricevuto una comunicazione di irregolarità. Tra questi intermediari l’incidenza dell’errore è al 33 per cento visto che si parla di 516 mila dichiarazioni trasmesse e 171 mila comunicazioni di irregolarità.

Cassazione: sì a paga extra per turni lunghi

 Il caso che ha portato alla sentenza  n. 18284 dello scorso 25 ottobre della Cassazione è quello di un dipendente di un istituto bancario, addetto alla vigilanza, il quale ha richiesto di avere una retribuzione maggiore per le giornate lavorative effettuate dopo il sesto giorno di lavoro consecutivo.

L’istituto bancario ha concesso un extra per la retribuzione, ma lo ha calcolato come se fosse la retribuzione per il lavoro  domenicale. Il dipendente, non soddisfatto, si è appellato al tribunale, che però non ha concesso un ulteriore compenso. Da qui il ricorso alla Cassazione motivato dalla esiguità del compenso per il settimo giorno lavorativo, motivazione accolta dal Supremo Tribunale: il lavoratore che lavora oltre il sesto giorno consecutivo ha diritto ad un compenso di natura retributiva che tenga conto del sacrificio della privazione del giorno di riposo.

Questo perché, secondo la sentenza della Cassazione n. 2610/2008

il lavoro prestato oltre il settimo giorno non determina solo la limitazione di specifiche esigenze familiari, personali e culturali alle quali il riposo domenicale è finalizzato, ma una “sofferenza” extra: la privazione della pausa destinata al recupero delle energie psico-fisiche.

Quindi, concludono i giudici della Suprema Corte:

In mancanza di una previsione del contratto collettivo nazionale di lavoro sarà compito del giudice determinarne la misura tenendo conto dell’onerosità della prestazione lavorativa e di eventuali forme di compensazione normativamente previste per istituti affini, quale il compenso del lavoro domenicale, ma non quello per lavoro straordinario.

 

L’inchiesta sulle agenzie di Altroconsumo

 Altroconsumo ha intervistato dei cittadini che per vendere o comprare una casa si sono affidati ai servizi di un’agenzia ed hanno portato a galla una serie di storture del sistema. In particolare è stato osservato che le Agenzie non offrono un servizio adeguato agli acquirenti.

L’inadeguatezza potrebbe anche essere una questione soggettiva, legate alle aspettative di chi si affida agli intermediari, ma tutti sono concordi nel sottolineare che le Agenzie, per quel che fanno, ottengono comunque dei compensi troppo alti e molto spesso non rilasciano nemmeno le fatture.

Queste considerazioni partono dall’analisi dell’esperienza di 1500 italiani che sono stati interrogati sul rapporto avuto con le agenzie immobiliari. Per esempio, 7 intervistati su 10 hanno comprato casa tramite un’agenzia, hanno dichiarato di essere insoddisfatti della commissione corrisposta all’agenzia al punto che se dovessero vendere l’immobile e acquistare un’altra casa, non faranno sicuramente ricorso ad un intermediario.

Le commissioni, considerate sempre troppo alte, in genere vanno da un minimo del 3 per cento sul prezzo di vendita per chi compra la casa e da un minimo del 2 per cento per chi vende. Il conto è presto fatto su un immobile venduto al prezzo medio di 200.ooo mila euro.

L’agenzia, dall’affare tra venditore e acquirente, si mette in tasta ben 10.000 euro, ma il dubbio resta su quanto di questa cifra sia regolarmente dichiarato al fisco.