Era stato anticipato dal sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti, in un question time parlamentare; lo ha ufficializzato il Dipartimento delle Finanze del Tesoro, che ha per oggetto l'”inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi nel caso di insufficiente o mancato versamento del tributo” in base all’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente. Quindi, non ci saranno multe per chi non è riuscito a versare la Tasi o l’Imu, nei Comuni in cui era prevista, alla scadenza del 16 giugno.
“L’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi”, è spiegato nella circolare “sarebbe giustificata dalle criticità relative sia alla tempistica di versamento del tributo, oggetto di recentissime novità legislative” pubblicate nella Gazzetta Ufficiale poco dopo una settimana dalla scadenza dei termini, “sia alla determinazione stessa del tributo.
Queste circostanze hanno generato difficoltà dal punto di vista applicativo e organizzativo, soprattutto per i Centri di assistenza fiscale (Caf) che gestiscono un numero elevatissimo di versamenti. Al riguardo, considerata la situazione di incertezza normativa che ha caratterizzato il meccanismo del versamento della prima rata della Tasi, soprattutto in ragione delle citate novità normative intervenute a stretto ridosso della scadenza del 16 giugno 2014”.
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Questa condizione di insufficiente preavviso e complicazione della materia fa “ritenere applicabile” l’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente. Questo prevede che la “collaborazione e la buona fede” siano al basamento delle relazioni tra cittadino e amministrazione finanziaria, ma principalmente che “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria “.