Attiva dal primo giorno di quest’anno (1 gennaio 2013) la tassa sul licenziamento è stata creata al fine di indennizzare i nuovi ammortizzatori sociali, l’Aspi e la mini Aspi che rimpiazzano i precedenti sussidi di disoccupazione. Quando il datore di lavoro desidera licenziare un dipendente deve pagare questa tassa. Nello specifico, il contributo Aspi è obbligatorio in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, escludendo però le ipotesi di perdita del lavoro per dimissioni e risoluzione consensuale.Scadenza
Per ciò che concerne il pagamento del ticket della tassa, la disciplina a regime contempla come scadenza il mese successivo al mese del licenziamento. In ogni caso per quanto concerne le risoluzioni dei rapporti di lavoro avvenute durante il primo trimestre del 2013 viene stabilita come data ultima per il versamento della tassa che finanzia la nuova indennità di disoccupazione, l’Aspi, un rinvio al 16 giugno che, ‘capitando’ di domenica, viene posticipato a lunedì 17.
Il pagamento della tassa sul licenziamento deve avvenire in una sola soluzione e per ciò che concerne il calcolo dell’imposto, il datore di lavoro è obbligato a versare 483,80 euro per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, con un importo che non può superare i 1451 euro.
Contributo Aspi: chi non paga
Occorre infine tenere presente che in alcuni casi la tassa non è dovuta. Nello specifico non è dovuto il contributo di licenziamento, per il periodo 2013–2015, per ciò che riguara i casi di licenziamenti perfezionati successivamente a dei cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) ovvero nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere, così come restano escluse dal ticket sul licenziamento le cessazioni intervenute successivamente ad accordi sindacali nell’ambito di processi di riduzione di personale dirigente, conclusi con accordo firmato dall’associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.