Una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, la numero 112/E del 27 dicembre, spiega che un contribuente, qualora faccia ammenda di una mancanza riguardo l’acquisto della casa principale, puรฒ non pagare alcuna sanzione.
Il riassunto appena esposto non esplicita bene i particolari della questione. Andiamo con ordine per capire come mai l’Erario abbia ripreso il filo del discorso delle agevolazioni sulla prima casa.
Il contribuente che ha alienato un immobile acquistato con i benefici “prima casa”, prima di aver fatto trascorrere i cinque anni canonici, ma dichiari entro 12 mesi di non voler acquistare un altro immobile da adibire ad abitazione principale, non deve versare alcuna sanzione. Nella risoluzione che abbiamo citato in apertura, il principio espresso รจ proprio questo.
L’Agenzia delle Entrate รจ tornata sul tema delle agevolazioni per rispondere ad un’istanza di consulenza giuridica in cui รจ stato fatto il caso del contribuente che ha dichiarato di non voler riacquistare un nuovo immobile entro i 12 mesi dall’alienazione della prima casa, rinunciando cosรฌ all’agevolazione “prima casa”.
Il Dpr numero 131/1986, al comma 4, aveva comunque previsto la decadenza dei benefici dell’agevolazione prima casa, a meno che “il contribuente, entro un anno dallโalienazione dellโimmobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda allโacquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.”