Una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, la numero 112/E del 27 dicembre, spiega che un contribuente, qualora faccia ammenda di una mancanza riguardo l’acquisto della casa principale, può non pagare alcuna sanzione.
Il riassunto appena esposto non esplicita bene i particolari della questione. Andiamo con ordine per capire come mai l’Erario abbia ripreso il filo del discorso delle agevolazioni sulla prima casa.
Il contribuente che ha alienato un immobile acquistato con i benefici “prima casa”, prima di aver fatto trascorrere i cinque anni canonici, ma dichiari entro 12 mesi di non voler acquistare un altro immobile da adibire ad abitazione principale, non deve versare alcuna sanzione. Nella risoluzione che abbiamo citato in apertura, il principio espresso è proprio questo.
L’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema delle agevolazioni per rispondere ad un’istanza di consulenza giuridica in cui è stato fatto il caso del contribuente che ha dichiarato di non voler riacquistare un nuovo immobile entro i 12 mesi dall’alienazione della prima casa, rinunciando così all’agevolazione “prima casa”.
Il Dpr numero 131/1986, al comma 4, aveva comunque previsto la decadenza dei benefici dell’agevolazione prima casa, a meno che “il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.”