Quando un cittadino decide di provare ad aumentare il suo capitale attraverso degli investimenti, ha due opzioni: la prima è quella di fare tutto da solo, la seconda è di affidare i propri risparmi a persone o strutture qualificate, le quali hanno a disposizione i mezzi e gli strumenti per la corretta gestione del risparmio.
La seconda opzione è ovviamente la migliore ma, prima di affidare i propri risparmi a qualcuno, è necessario conoscere quali sono le possibilità di scelta e il modo di operare di ognuna di queste.
Impossibile dare una lista esaustiva e completa, ma è possibile, invece, capire quando un investitore si può considerare qualificato (ossia adatto a operare in questo settore).
Secondo il decreto del Ministero del Tesoro n. 228 del 24/5/1999, gli investitori qualificati sono:
– le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi del testo unico bancario;
– i soggetti esteri autorizzati a svolgere le medesime attività di cui sopra;
– le fondazioni bancarie;
– le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari.
Questi soggetti devono svolgere le seguenti funzioni:
– intermediazione (collegamento tra soggetti in surplus e in deficit finanziario);
– investimento, in base alle esigenze del soggetto (profilo rischio/rendimento);
– gestione collettiva delle risorse;
– consulenza.