Quando un contribuente si rivolge ad un sostituto d’imposta, in genere, sa che deve sempre controllarne l’operato perché la responsabilità dei documenti che il sostituto trasmette, resta a carico del contribuente. Eppure ci sono dei casi in cui questa specie di “scarica barile” non funzione.
► Con i registri introvabili è bancarotta fraudolenta
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha spiegato infatti che il liquidatore di una Srl che non versa le imposte risponde al reato di dichiarazione fraudolenta, come reato imputato al liquidatore e non alla società. Questo accade anche nel caso in cui del versamento delle imposte sia stato incaricato il commercialista.
► Se la fattura è falsa non c’è alcuno sconto di pena
L’ordinanza che contiene questa spiegazione è del 7 gennaio 2013 e nasce da una sentenza in cui un liquidatore di una Srl è stato condannato alla reclusione. Il reato a lui imputato è quello di non aver versato le imposte risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, entro il termine ultimo della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta.
La Corte d’Appello ha confermato la prima sentenza ma l’accusato ha deciso di ricorrere alla Cassazione per due motivi: primo perché la sentenza sarebbe stata emessa contro di lui e non a carico dello stesso in qualità di liquidatore della società e secondo perchè non ci sarebbero responsabilità riguardo al reato da parte del sostituto d’imposta.
La Cassazione ha esattamente smontato queste due convinzioni.