Il 2014 si è aperto in modo piuttosto turbolento e sono state tante le novità, e molte si spera ce ne saranno nei prossimi tempi, in materia di fisco e tassazione.
Una di queste riguarda le agevolazioni sulla prima casa, come chiarito dalla circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014 dell’Agenzia delle Entrate.
Nello specifico, il documento indica la tassazione applicabile sulla compravendita di immobili ad uso abitativo e quali categorie possono usufruire delle agevolazioni.
Tassazione sugli immobili, l’imposta di registro
- Acquisto di un immobile a scopo abitativo da impresa o costruttore: l’imposta di registro passa da 168 euro a 200;
- Acquisto di prima casa da privato: l’imposta di registro è pari al 2% del valore dell’immobile per un minimo di 1.000 euro;
- Acquisto immobile a scopo abitativo, ma non prima casa: l’imposta è del 9%.
All’imposta di registro vanno aggiunte anche l’imposta ipotecaria e quella catastale, pari a 50 euro ciascuna.
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Agevolazioni prima casa 2014, a chi spettano
In base a quanto scritto nella Legge di Stabilità, le agevolazioni sulla prima casa in riferimento all’imposta di registro, sono applicabili solo per alcuni immobili, definiti in base alla loro categoria catastale. Potranno quindi beneficiare delle agevolazioni i seguenti tipi di immobile:
- tipo civile (cat. A/2);
- tipo economico (cat. A/3);
- tipo popolare (cat. A/4);
- tipo ultrapopolare (cat. A/5);
- tipo rurale (cat. A/6);
- abitazioni in villini (cat. A/7);
- abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (cat. A/11).
Sono invece escluse dalle agevolazioni le seguenti categorie:
- abitazioni di tipo signorile (cat. A/1);
- abitazioni in ville (cat. A/8);
- castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici (cat. A/9)