E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge sul lavoro voluto dal nuovo Governo di Matteo Renzi che prevede delle importanti novità per i contratti e per le assunzioni in genere che vedranno la luce nei prossimi mesi, se il Parlamento non deciderà di modificare il documento entro i sessanta giorni previsti dalla legge.
Una parte importante del decreto legge è dedicata all’apprendistato: vediamo quali sono i principali cambiamenti in vista per questo particolare contratto di lavoro.
Cos’è l’apprendistato
L’apprendistato è un particolare contratto di lavoro e formazione che può essere stipulato per l’assunzione di giovani con meno di trent’anni di età ed ha la durata di tre anni. Si tratta di un contratto conveniente sia per il lavoratore, che ha la possibilità di imparare e lavorare allo stesso tempo, e per il datore di lavoro, che erogherà uno stipendio più basso rispetto a quello dei lavoratori con contratti standard e che dovrà pagare una quota più bassa di contributi.
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Cosa cambia per l’apprendistato con la riforma di Poletti?
Il Governo è intervenuto sull’apprendistato per cercare di rendere più facile la stipula di questo tipo di contratto, in modo da stimolare i datori di lavoro all’assunzione dei più giovani. Rimangono quindi le facilitazioni a livello contributo e sono stati smantellati alcuni obblighi a carico del datore di lavoro introdotti dalla riforma Fornero, entrata in vigore poco più di due anni fa.
Nello specifico, il datore di lavoro non dovrà:
- redigere per iscritto il piano formativo individuale previsto per il dipendente, necessario solo in caso contratto di assunzione;
- integrare la formazione in azienda con quella pubblica (la collaborazione con gli enti regionali per la formazione del lavoratore diviene facoltativa);
- rispettare l’obbligo di riconfermare in servizio al termine del periodo di formazione, almeno il 30% dei giovani reclutati con il contratto di apprendistato.
Nella riforma dell’apprendistato sono state anche previste delle ulteriori riduzioni dello stipendio erogato: per i datori di lavoro che assumeranno in apprendistato giovani di età compresa tra i 15 e i 25 le ore dedicate alla formazione saranno retribuite con il 35% della paga base oraria.