Un fabbricato su cui sia pagata l’IMU non può più concorrere alla determinazione dell’imponibile delle persone fisiche. Lo ha specificato l’Agenzia delle Entrate in una recente pubblicazione.
Nella circolare numero 5/E dell’11 marzo scorso, data nella quale sono stati definiti anche i neo codici per l’IVASS, l’Erario ha spiegato meglio la relazione che intercorre tra l’IMU e le imposte dirette e l’effetto sostitutivo che questi due tributi hanno sui singoli redditi.
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L’IMU prende il posto dell’IRPEF in alcuni casi specifici. L’imposta municipale va a sostituire l’IRPEF e gli addizionali a questo legati, quando si parla di redditi fondiarie relativi a fabbricati non locali o a terreni non affittati. Questo principio era già stato enucleato nel Dlgs 23/2011, ma con l’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate è stata ribadita e concretizzata la funzione di tassazione “sostitutiva” dell’IMU.
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che se non accadesse quanto detto, ci sarebbe una disposizione di legge ad hoc, una cosa simile a quella che è successa per la cedolare secca. La sostituzione è valida anche quando alla formazione del reddito contribuiscono soltanto i redditi fondiari, tassabili quando superano i 500 euro.
I contribuenti, da parte loro, devono indicare sia nel modello 730, sia nel modello Unico PF, i fabbricati e i terreni per i quali hanno già versato l’IMU e non scontano l’IRPEF.