In questi giorni tantissimi contribuenti sono alle prese con la compilazione della dichiarazione dei redditi e non sempre riescono a gestire deduzioni e detrazioni. In alternativa al CAF o ai professionisti abilitati, si può sempre chiedere una consulenza all’Agenzia delle Entrate, usando il canale di contatto offerto da Fisco Oggi.
Certo è che con le novità introdotte in materia di tassazione, si guardi la reintroduzione dell’IMU, e in materia di detrazione e deduzione d’imposta, è difficile comprendere franchigie e tetti massimi per alcune spese.
►Online l’annuario del contribuente
Un contribuente, in particolare, è inciampato sulle spese mediche rimborsate e sulle spese di assistenza sanitaria. La domanda posta all’Erario è stata così formulata:
“Al punto 131 del mio Cud è indicato l’importo di 3.124,10 euro. Posso detrarre l’importo delle spese mediche sostenute oppure solo la parte non rimborsata dall’assicurazione?”
►Compilare il 730 in autonomia
La risposta fornita è la seguente. Il punto 131 del CUD 2013 serve al sostituto d’imposta per indicare i contributi per l’assistenza sanitaria versati a enti e casse. I contributi inseriti in questo frangente hanno un’esclusiva finalità assistenziale e sono definiti in base al contratto siglato tra il lavoratore e l’azienda, oppure dipendono da un regolamento aziendale.
Queste somme, versate dal datore di lavoro, non devono essere considerate parte del reddito da lavoro dipendente fino all’importo massimo di 3615,20 euro.