La premessa è semplice: dal primo dicembre 2012, l’Agenzia del Territorio è stata incorporata nell’Agenzia delle entrate. Questo vuol dire che molti strumenti saranno in comune. Si prende atto del fatto che lo strumento deflattivo, noto come mediazione tributaria, sarà esteso anche ai provvedimenti dell’Agenzia del Territorio, emessi dopo l’incorporazione.
L’Agenzia delle Entrate ha comunque dovuto fare delle precisazioni, tutte contenute nella circolare n. 49/T con la quale l’Erario ha spiegato che per tutte le liti inferiori ai 20 mila euro, la mediazione tributaria si può applicare per gli atti emessi dagli Uffici provinciali del Territorio.
La mediazione tributaria è uno strumento fiscale tutto sommato nuovo visto che è entrato nella storia fiscale italiana soltanto dal primo aprile 2012 e consente a tutti i contribuenti che hanno una lite di lieve entità economica con l’Erario di saldare i conti in tempi brevi e con sanzioni ridotte.
Una volta che il contribuente ha presentato il reclamo, c’è l’esame della pratica in sede amministrativa per capire come risolvere con il dialogo la lite in atto. Gli atti ammessi alla mediazione tributaria sono gli avvisi di accertamento del tributo, gli avvisi di liquidazione del tributo, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, il ruolo, il rifiuto espresso o tacito alla restituzione dei tributi, la revoca delle agevolazioni ed ongi altro atto impugnabile.
Sono invece escluse le operazioni catastali il cui valore non è determinabile.