Per effettuare l’accesso al bonus fiscale per la ricerca e lo sviluppo, che tipo di documentazione deve presentare il soggetto beneficiario, quali documenti deve conservare e cosa verificherà l’Agenzia delle Entrate in merito all’attività imprenditoriale?Per quanto riguarda i controlli e la documentazione contabile, l’Agenzia delle Entrate, tramite FiscoOggi, ribadisce quanto segue:
I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile, che deve essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, e allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale.
Tali obblighi non si applicano nei confronti delle imprese con bilancio certificato.
> Bonus fiscale ricerca e sviluppo – modalità di fruizione del credito
Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile delle revisione legale dei conti, nel momento in cui assumono l’incarico, sono tenuti a osservare i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del Dlgs 39/2010 (recante norme in materia di “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”) e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International federation of accountants (Ifac).
Il revisore legale o il professionista responsabile della revisione, che incorrono in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione, soggiacciono alle disposizioni relative alla responsabilità del consulente tecnico ex articolo 64 cpc.
In ogni caso, le imprese beneficiarie hanno l’obbligo di conservare, con riferimento ai costi sulla base dei quali è stato determinato il credito d’imposta, la documentazione utile a dimostrare l’ammissibilità e l’effettività degli stessi. Il comma 5 dell’articolo 7 specifica la tipologia di documentazione da conservare in base ai diversi tipi di costo:
- per quanto concerne i costi relativi al personale altamente qualificato, i fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell’attività di ricerca e sviluppo, firmati dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria ovvero dal responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo
- per i costi relativi agli strumenti e alle attrezzature di laboratorio, la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa ovvero del responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo, relativa alla misura e al periodo in cui i beni sono stati utilizzati per attività di ricerca e sviluppo
- per quanto riguarda i costi relativi ai contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, incluse le start up innovative, i contratti e una relazione sottoscritta da detti soggetti concernente le attività svolte nel periodo cui il costo si riferisce.
L’Agenzia delle Entrate effettua controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio, la conformità delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo ai parametri indicati dalla normativa. Se dovesse ritenere necessarie valutazioni di carattere tecnico relative all’ammissibilità di specifiche attività o alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, può richiedere apposito parere al ministero dello Sviluppo economico. Alla stessa Agenzia spetta anche il compito di recuperare l’importo del credito indebitamente fruito, maggiorato di interessi e sanzioni.