Il MEFha definito nuove regole per la fruizione del credito d’imposta previsto dal DL 83/2012, un credito rivolto soprattutto alle imprese che assumono a tempo indeterminato il personale altamente qualificato. Così l’Erario spiega le modalità di fruizione del credito d’imposta.
Se n’è parlato a lungo ma adesso è arrivato il momento di tirare le somme e lo facciamo con l’aiuto dell’Agenzia delle Entrate che ha ribadito le modalità di fruizione del credito d’imposta. Ecco cosa scrive FiscoOggi:
> Imprese alla ricerca di liquidità
L’articolo 6 del Dm, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, commi 8 e 9, del Dl 145/2013, disciplina le modalità di fruizione e il regime fiscale del credito d’imposta. Innanzitutto, va esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono state sostenute le spese rilevanti. Il credito, inoltre:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione “orizzontale” (articolo 17 del Dlgs 241/1997), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono stati sostenuti i costi ammissibili. Tuttavia, non trovano applicazione i limiti annuali previsti dall’articolo 34 della legge 388/2000 (700mila euro, crediti compensabili orizzontalmente) e dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 (250mila euro, crediti esposti nel quadro RU del modello Unico)
- non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir, cioè ai fini del pro-rata di deducibilità degli interessi e delle spese generali.
La relazione illustrativa del Dm precisa che, “per le caratteristiche del credito d’imposta in esame, non si applica la preclusione di cui all’art. 31 D.L. 78/2010, che prevede un divieto di compensazione ai sensi dell’art. 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori di ammontare superiore a 1.500 €”.