Il contribuente che secondo i requisiti definiti dall’Agenzia delle Entrate si trova a dover pagare l’acconto in scadenza al 30 novembre 2012, deve considerare innanzitutto l’importo inserito nella dichiarazione secondo il modello Unico 2012, nel Rigo RN33 (differenza).
In questa losanga si riporta l’imposta dovuta per l’anno fiscale 2011, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite. L’acconto da pagare entro il 30 novembre è il 96% di questa cifra. Se l’importo calcolato non supera i 52 euro, allora non si deve pagare nulla.
Se invece l’importo è compreso tra 52 euro e 257,52 euro, occorre saldare senza rateizzazioni. Infine se ci sono acconti di misura superiore ai 257,52 euro, allora è necessario pagare in due rate: la prima è il 40 per cento dell’imposta dovuta e doveva essere pagata entro il 9 luglio, la seconda è il 60 per cento e va pagata entro il 30 novembre.
Sono esonerati dal pagamento dell’acconto anche coloro che nel 2012 percepiscono per la prima volta un reddito, per cui non hanno presentato la dichiarazione relativa al 2011.
Chi ha un guadagno grosso modo stabile non ha problemi e può usare anche un metodo di calcolo storico, ma se ci sono redditi variabili è meglio fare una previsione con calcolo presuntivo. Per coloro che non pagano per tempo è sempre disponibile il ravvedimento operoso.