Il regime della cedolare secca è un regime fiscale agevolato che può essere richiesto da coloro che hanno redditi da locazione, cioè proventi da canoni di affitto, per il pagamento delle tasse relative, in modo particolare quando gli immobili affittati sono utilizzati a fini abitativi.
> Aliquote affitto 2014 per cedolare secca o tassazione IRPEF
Dal momento che nel corso del 2014 sono cambiate molte cose all’interno della normativa fiscale inerente gli immobili è meglio fare un utile punto della situazione sulla tipologia di locatari che possono richiedere all’Agenzia delle Entrate il regime opzionale della cedolare secca, sulle tipologie di immobili che possono essere comprese al suo interno e sui loro usi.
Ricordiamo intanto che coloro che optano per la cedolare secca non sono tenuti al pagamento della tassa di registro sul contratto di locazione, come descritto nel seguente post:
> Calcolo della tassa di registro sul contratto di affitto – 2014
Cedolare secca 2014, chi può aderire
Possono quindi aderire al regime opzionale della cedolare secca coloro che:
- sono titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sui tali immobili
- non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni
- affittano unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali che vanno da A1 a A11 (con l’esclusione l’A10 – uffici o studi privati) – per uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata.
- affittano unità abitative a cooperative edilizie per la locazione o ad altri enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione (secondo quanto previsto dal Dl 47 – 2014).