Proprio come la richiesta di riabilitazione dopo la condanna esiste l’istituto della non menzione in relazione al casellario giudiziale. Si tratta di un ordine impartito dal giudice dell cognizione dopo aver esaminato l’esistenza di alcuni parametri valutativi che sono indicati dall’articolo 133 del Codice Penale.
In pratica la non menzione si può avere a condizione che:
1) si tratti della prima condanna (la Consulta, con sentenza n. 155 del 1984 ha, peraltro, esteso tale prima condizione sino a ricomprendere il caso in cui, successivamente al primo ordine di non menzione, il beneficiario riporti un’ulteriore condanna a pena che cumulata con quella precedentemente inflitta non superi il limite di cui al successivo punto 2).
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2) per effetto della predetta condanna debba essere inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria che, ragguagliata ai sensi di legge, non ecceda i due anni ovvero, in caso di concorso tra pena detentiva e pena pecuniaria, la pena detentiva non ecceda, di per sé, i due anni, nonché, per effetto della maggiorazione della pena pecuniaria ragguagliata, i trenta mesi.
L’ordine di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito su richiesta dei privati è, peraltro, oggetto di revoca ove, successivamente, il beneficiario commetta un delitto (la legge non prevede, al riguardo, un termine per la commissione di tale ulteriore delitto, sicchè deve ritenersi che la revoca possa essere ordinata sine die).
Articolo 175
Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
[I]. Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a 516 euro, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, può ordinare in sentenza [5333 c.p.p.] che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.
[II]. La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell’articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.
[III]. Se il condannato commette successivamente un delitto, l’ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.