Certificato del casellario e riabilitazione dopo la condanna

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In questa giornata stiamo affrontando l’argomento del certificato del casellario giudiziale e ci siamo chiesti quali istituti siano dalla parte del cittadino che vuole eliminare le tracce di reati pregressi. Un istituto a sua disposizione è senz’altro la riabilitazione

Il certificato del casellario giudiziale

Il certificato del casellario giudiziale – i costi

La riabilitazione, esattamente come la non menzione della condanna penale nel casellario giudiziale su richiesta dei privati, rappresentano due distinti istituti che rispondono all’analoga funzione di neutralizzare alcuni degli effetti delle condanne penali.

La riabilitazione è disciplinata dagli articoli 178, 179 e 180 del codice penale che riportiamo di seguito:

Articolo 178
Riabilitazione.
[I]. La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.

Articolo  179
Condizioni per la riabilitazione.
[I]. La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
[II]. Il termine è di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99.
[III]. Il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l’ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
[IV]. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.
[V]. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell’articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.
[VI]. La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato:
1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.

Articolo  180
Revoca della sentenza di riabilitazione.
[I]. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni, od un’altra pena più grave.

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