La circolare dell’Agenzia delle Entrate 26/E ha comunicato che i lavoratori autonomi avranno tempo fino al 31 luglio per inviare la Certificazione Unica 2015 (ex CUD), la stessa scadenza per la presentazione del modello 770 semplificato.
Nel contempo nella circolare dell’Agenzia delle Entrate sono contemplate una successione di precisazioni sul modello 730 e sulle dichiarazione dei redditi 2015.
Le specifiche si sono rese indispensabili dopo le precedenti comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate che, per questo anno mediante la Certificazione Unica che ha sostituito il modello CUD, aveva previsto che la scadenza per i sostituti d’imposta doveva essere entro il 9 marzo, modelli da spedire ai lavoratori dipendenti e pensionati, invece per i lavoratori autonomi ha deciso uno slittamento della Certificazione Unica 2015.
Queste specifiche erano comprese nella circolare 6/E del 19 febbraio 2015, ma non puntualizzavano entro quale data la Certificazione Unica dovesse essere inviata. L’annuncio arriva ora con la circolare 26/E, le Certificazioni Uniche contenenti solamente redditi non dichiarabili mediante modello 730 ( esempio redditi di lavoro autonomo non occasionale) devono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto la presentazione del modello 770 semplificato, cioè entro il 31 luglio.
se non si presenta la Certificazione unica entro il termine stabilito , il sostituto d’imposta dovrà pagare una sanzione amministrativa di 100 euro per ogni certificazione non inviata, come dichiara il decreto legislativo 175/2014.
Si ricorda che la Certificazione Unica riguarda:
- redditi da lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 e 50 del TUIR, il testo unico delle imposte sui redditi);
- redditi da lavoro autonomo;
- provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1, dello stesso TUIR;
- provvigioni – anche occasionali o da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta – relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio, procacciamento d’affari, corrispettivi contratti d’appalto, indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di funzioni notarili o dell’attività sportiva di natura autonoma (lettere d, e, f, articolo 17, comma 1, del TUIR);
- tutte le relative ritenute d’acconto e detrazioni effettuate.