In questo post vedremo meglio in cosa consiste la comunicazione che deve essere invitata all’Agenzia delle Entrate da tutti i soggetti passivi IVA che intrattengono operazioni con i cosiddetti paesi black list.
> Operazioni con Paesi black list – Modello di comunicazione per soggetti IVA – Agenzia delle Entrate
Che cos’è la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni con i paesi black list
Secondo la normativa fiscale vigente, infatti, a partire dal 1 luglio 2010, tutti i soggetti passivi IVA sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni intrattenute con operatori che abbiano
- sede
- residenza
- domicilio
negli Stati o nei territori che godono di una fiscalità privilegiata, i paesi inseriti appunto dal Fisco nella cosiddetta black list.
All’interno della comunicazione devono essere di norma indicate le:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
- gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute.
Le operazioni soggette alla comunicazione sono tuttavia solo le operazioni che superano i 500 euro, così come specificato dal decreto legge n. 16 del 2012, entrato in vigore il 2 marzo dello stesso anno.
Quali sono i paesi a fiscalità privilegiata inseriti all’interno della black list
I paesi a fiscalità privilegiata inseriti dal Fisco all’interno della black list sono stati individuati attraverso il decreto emesso dal Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 maggio del 1999, almeno per quanto riguarda le persone fisiche.
Invece, per i rapporti intrattenuti dalle società, il decreto di riferimento è quello del 21 novembre 2001 emesso dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.