La normativa fiscale inerente le comunicazioni rilevanti a fini IVA che tutti i soggetti che svolgono attività commerciale devono inviare all’Agenzia delle Entrate è forse meglio conosciuta, nel linguaggio comune, sotto il nome di spesometro.
> La comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA all’Agenzia delle Entrate
In questo post cercheremo di capire meglio che cosa si intende per comunicazioni rilevanti ai fini IVA e quali sono gli eventuali adempimenti.
> Modello di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA – Agenzia delle Entrate
Che cos’è la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA all’Agenzia delle Entrate
Il cosiddetto spesometro, che ha introdotto l’obbligo di comunicare al Fisco tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva, è stato introdotto dall’articolo 21 del decreto legge 78/2010 (poi modificato dall’articolo 2 comma 6 del Decreto legge 16/2012).
La normativa appare quindi divisa oggi in due fasi:
- quella anteriore al 1 gennaio 2012
- quella posteriore al 1 gennaio 2012.
Fino al 1 gennaio 2012 i soggetti Iva erano tenuti alla comunicazione al Fisco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, di valore pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto – IVA – o di valore pari o superiore a 3600 euro per le operazioni non soggette a fattura – cfr. per le modalità di comunicazione il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010.
A partire dal 1 gennaio 2012, invece, tutti i soggetti IVA sono tenuti alla comunicazione di tutte le operazioni fatturate, con il solo limite di 3600 euro per le operazioni per le quali non c’è obbligo di emissione della fattura.