In seguito ad un interpello, il ministero del Lavoro ha identificato tutti i settori produttivi che non sono vincolati dal limite quantitativo per le prestazioni a chiamata o per il lavoro intermittente. Anticipiamo che si tratta dei seguenti ambiti: turismo, pubblici esercizi e spettacolo. Ecco come funziona per loro.
Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, ha diffuso di recente una nota per chiarire gli ambiti di applicazione del contratto di lavoro a chiamata e le eccezioni rispetto al vincolo quantitativo per questo contratto, un limite che non si applica ai settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo in base alla normativa che vige dal 2003.
Nell’arco di tre anni solari è stato fissato il limite di 400 giornate di effettivo lavoro per prestazioni di lavoro intermittente. I consulenti del lavoro hanno chiesto nell’interpello del 7 novembre 2014 se l’eccezione per i setotri indicati si riferisca ad un particolare Contratto Collettivo Nazionale applicato ai rapporti di lavoro intermittente oppure al settore di appartenenza del datore di lavoro che è individuato dal codice attività ATECO.
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Il ministero ha specificato che l’instaurazione del rapporto intermittente è ammessa per ogni lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di 400 giornate di effettivo lavoro in 3 anni. Questo vincolo fa riferimento alle giornate di lavoro prestate dopo il 28 giugno 2013 e l’eventuale superamento del limite comporta l’assunzione a tempo indeterminato.
Il limite quantitativo non si applica nel caso in cui i datori di lavoro:
- siano iscritti alla Camera di Commercio con il codice di attività Ateco 2007 che corrisponde ai settori del turismo dei pubblici esercizi e dello spettacolo;
- oppure quando non rientrando nel codice Ateco corrispondente ai settori suddetti, si svolgano attività proprie di tali settori applicando i relativi contratti collettivi.