Dal momento che il contratto di apprendistato è stato definito, in termini di legge, dal Testo Unico dell’ Apprendistato del 2011 come “il contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato a favorire occupazione e formazione dei giovani”, e dal momento che la disciplina generale di questo tipo di rapporto di lavoro prevede la possibilità di stabilizzazione degli apprendisti, all’ interno della Circolare INAIL n. 27 del 23 Maggio 2013 – che recepisce l’ aggiornamento dell’ intera materia giuridica – non poteva mancare un riferimento normativo alla clausola di stabilizzazione.
Come prima cosa, dunque, è necessario ricordare che la clausola di stabilizzazione si applica alle aziende in cui lavorano almeno 10 dipendenti.
In questo caso l’ assunzione di nuovi apprendisti è subordinata al fatto che nei 36 mesi precedenti almeno il 50% degli apprendisti dipendenti abbia proseguito nel rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro. La percentuale del 505, tuttavia, fino al 18 luglio 2015, ovvero entro i primi tre anni di entrata in vigore della Legge Fornero è ridotta in misura pari al 30%.
Dal computo dei rapporti di apprendistato devono, però, essere esclusi quelli cessati durante il periodo di prova e quelli che si sono risolti con le dimissioni o in un licenziamento con giusta causa.
La clausola di stabilizzazione prevista dalla nuova normativa, tuttavia, va sempre integrata con le clausole di stabilizzazione previste dai contratti collettivi nazionali, cioè con la cosiddetta clausola di stabilizzazione contrattuale, che non recepisce invece delle limitazioni in funzione del numero dei dipendenti aziendali.
Infatti, nei casi in cui la prima regola di stabilizzazione di cui stiamo parlando – e che a volte viene definita anche come clausola legale, non possa trovare una applicazione, va sempre applicata la seconda, quella contrattuale.
La verifica della disciplina applicabile nel primo e nel secondo caso è compito del funzionario di vigilanza, che valuterà anche l’ eventuale superamento dei termini di legge previsti dalla clausola legale o dalla contrattazione collettiva.
In caso di violazione delle precedenti norme, gli apprendisti eventualmente assunti devono essere considerati invece come lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a partire dalla data di costituzione del rapporto di apprendistato stesso.
Bisogna ricordare, infine, però, che ai lavoratori stagionali non possono essere applicate le precedenti norme sulla stabilizzazione degli apprendisti. Ai lavoratori stagionali, invece, devono essere applicate le norme che assegnano un diritto di precedenza sulle altre assunzioni rispetto allo stesso datore di lavoro.