La partita IVA consente a liberi professionisti, commercianti ed artigiani di svolgere la propria attività (insieme all’iscrizione presso la Camera di Commercio). Come? Provvedendo al pagamento delle tasse obbligatorie, previste per legge. Coloro che sono in possesso di partita IVA al cessare dell’attività, tuttavia, dovranno provvedere allo spegnimento (chiusura) della stessa.
Ecco, dunque, una serie di consigli molto utili per chiudere la propria Partita IVA.
Periodo di inutilizzo
In primo luogo occorre sottolineare che anche se la partita IVA non viene adoperata, una volta aperta andrà comunque effettuata regolarmente la denuncia dell’ IVA mediante i moduli F24, qualora quest’ultima non sia utilizzata da almeno tre anni e non sia stata fatta nessuna dichiarazione nel periodo sopraindicato. L’attuale prassi permette di spegnere la partita IVA, versando una sanzione non molto elevata ed effettuando la dichiarazione dell’IVA relativa a tale periodo (quello di inutilizzo) con saldo pari a zero.
Entro trenta giorni dalla cessazione dell’attività
Va inoltre ribadito che al termine dell’attività, o successivamente ad un’eventuale variazione dell’attività, la partita IVA andrebbe sempre e comunque chiusa entro trenta giorni. Questo tipo di procedura può essere perfezionata da un professionista del settore, oppure rivolgendosi presso l’agenzia delle entrate. In entrambi i casi, le modalità da seguire saranno le medesime che si sono effettuate per la procedura di apertura della partita IVA.
Sanzione (in caso di decorrenza di 90 giorni dalla cessazione dell’attività)
Nel caso in cui il libero professionista dimentichi di segnalare e perfezionare la chiusura della partita IVA una volta decorsi i trenta giorni dalla cessazione attività, questo procedimento potrà comunque essere finalizzato entro i novanta giorni previo versamento sanzione di 129 euro come stabilito dalla legge 98 del 2011, diminuita notevolmente se si tiene in considerazione che inizialmente questa sanzione si aggirava sopra la cifra di cinquecento euro.
Moduli f24
Al fine di perfezionare questa prassi, sarà necessario provvedere a scaricare i moduli dell’F24 “elementi identificativi” reperibili on line o allo stesso ufficio delle entrate di appartenenza locale.
All’interno della compilazione dovrà essere indicato il codice tributo che corrisponde al numero 8110, il numero partita IVA e l’anno di cessazione attività. Non sarà obbligatorio inviare la copia del pagamento in quanto lo stesso effettuato in modo regolare sostituisce la dichiarazione come previsto dal decreto legge del 6 Luglio 2011. Nella compilazione dovrà essere indicato il codice tributo che corrisponde al numero 8110, il numero partita IVA e l’anno di cessazione attività Non sarà necessario inviare la copia del pagamento in quanto lo stesso effettuato in modo regolare sostituisce la dichiarazione come previsto dal decreto legge del 6 Luglio 2011.
Modello AA7/10 per i soggetti diversi da persone fisiche
A differenza dei privati i soggetti diversi da persone fisiche, dovranno avvalersi del modello AA7/10 tanto per l’inizio attività quanto per la cessazione. Questo modello rimpiazza il normale F24 contemplato per i privati.
Modello AA9
Per quanto riguarda invece le imprese individuali e lavoratori autonomi il modulo inerente sarà il modello AA9.
Questa dichiarazione può essere inviata per via telematica direttamente dal contribuente o da eventuale intermediario che risulti abilitato a tale attività.
Nel caso in cui sorga la necessità di verificare la validità di una partita IVA ci si dovrà recare sul sito dell’agenzia delle entrate alla voce “servizio di verifica partita IVA”.
Per coloro i quali non adempiono agli obblighi di chiusura partita IVA e cessazione attività l’agenzia delle entrate sarà in diritto procedere d’ufficio, richiedendo all’intestatario il pagamento di una relativa sanzione.
Recandosi sul sito dell’ufficio delle entrate sarà possibile reperire la modulistica, le informative, ed i relativi decreti legge aggiornati continuamente.