Come e quando effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni con i paesi black list

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 Che cos’è la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni con i paesi black list

In un post pubblicato in precedenza abbiamo visto in cosa consiste la comunicazione che deve essere invitata all’Agenzia delle Entrate da tutti i soggetti passivi IVA che intrattengono operazioni con i cosiddetti paesi black list. 

Che cos’è la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni con i paesi black list

In questo post, invece, vedremo con quali modalità e con quali tempistiche deve essere effettuata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Operazioni con Paesi black list – Modello di comunicazione per soggetti IVA – Agenzia delle Entrate

Quando effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni con i paesi black list

I dati delle operazioni con i paesi black list devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate:

  • ogni tre mesi per i soggetti che, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare trimestrale non superiore a 50 mila euro
  • mensilmente in tutti gli altri casi.

Anche chi è tenuto a comunicare i dati ogni tre mesi può però scegliere la modalità di comunicazione mensile. Chi deve presentare la comunicazione ogni trimestre deve fare riferimento ai 4 trimestri che compongono l’anno solare.

Per coloro che, pur tenuti alla presentazione della comunicazione trimestrale, dovessero sforare il tetto dei 50 mila euro in itinere, la norma prevede il passaggio alla comunicazione mensile.

Come effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni con i paesi black list

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni con i paesi black list deve essere effettuata sempre per via telematica, o per via diretta o tramite gli intermediari abilitati.

 

 

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