Il modello Eas dell’Agenzia delle Entrate è il modello che serve agli enti associativi per beneficiare della non imponibilità dei:
- le quote e i contributi associativi
- i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa fiscale.
In un post pubblicato in precedenza abbiamo visto in che cosa consiste il modello e quali sono gli enti associativi che sono tenuti alla sua presentazione.
> Che cos’è il modello Eas dell’Agenzia delle Entrate
In questo post vedremo invece quali enti associativi non sono tenuti alla presentazione.
Quali enti associativi non devono presentare il modello Eas
Vi sono però anche una serie di enti associativi che sono esonerati dalla presentazione del modello Eas. Ecco quali sono:
- gli enti associativi dilettantistici appartenenti al Coni che non svolgono attività commerciale
- le associazioni pro – loco che hanno optato per il regime agevolato
- i patronati che non svolgono le proprie attività istituzionali
- le Onlus
- gli enti destinatari di una specifica risorsa fiscale, come i fondi pensione.
Come presentare il modello Eas dell’Agenzia delle Entrate
Il modello Eas dell’Agenzia delle Entrate deve essere inviato esclusivamente per via telematica per via diretta o tramite gli intermdiari abilitati.
Quando presentare il modello Eas dell’Agenzia delle Entrate
Il modello Eas dell’Agenzia delle Entrate deve essere inviato
- per i nuovi enti entro 60 giorni dalla data di costituzione degli stessi
- per coloro che subiscono modifiche entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono avvenute le modifiche
- per coloro che perdono i requisiti entro 60 giorni dalla perdita degli stessi.