Se un’impresa o un’azienda decidono di assumere un professionista senza Partita Iva con un contratto di collaborazione, quindi per compensi non superiori ai 5.000 euro all’anno, deve prelevare dal compenso del lavoratore la ritenuta d’acconto, ossia una parte dell’Irpef che il lavoratore avrebbe dovuto versare in fase di dichiarazione dei redditi.
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Pagamento e certificazione della ritenuta d’acconto
Il datore di lavoro che ha assunto un professionista senza Partita Iva con contratto di collaborazione, deve versare la ritenuta d’acconto entro e non oltre il 16 del mese successivo al pagamento mediante apposito Modello F24. Il codice tributo da inserire è il 1040.
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Inoltre, la certificazione dell’avvenuto versamento della ritenuta d’acconto, deve essere conservato e consegnato entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati versamenti dei compensi. La certificazione deve essere allegata al Modello 770 dei sostituti d’imposta, e deve indicare: – l’importo delle somme corrisposte; – l’importo delle ritenute e delle detrazioni di imposta effettuate, dei contributi previdenziali e assistenziali; – altre eventuali informazioni non obbligatorie (esempio l’IVA).
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Le aliquote della ritenuta d’acconto
La ritenuta d’acconto viene calcolata sull’importo del compenso corrisposto al collaboratore con due differenti aliquote: in percentuale del 20% se il compenso è corrisposto a lavoratore residente in Italia e del 30% se il lavoratore risiede all’estero, in questo caso, però, non sarà a titolo di acconto Irpef.
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