Ogni azienda, al fine di poter svolgere la propria attività, ha bisogno di disponibilità di natura finanziaria. La difficoltà predominante che sorge è una: essa si basa nell’individuazione di quelle forme di finanziamento che risultino più adeguate, dal momento che ci si può trovare dinanzi ad un ampio ventaglio di possibilità di scelta. Occorre precisare che queste modalità di finanziamento sono totalmente vincolate, oltretutto, dalle dimensioni e dalla veste giuridica dell’impresa in questione. Tuttavia, volendo affrontare la questione in maniera più generica, è possibile rintracciare due tipi differenti di finanziamenti. Queste due modalità sono:
– il capitale proprio;
– il capitale di terzi.
Nell’analisi di queste due modalità di finanziamento, non sfuggiranno alcuni parametri relativi alla forma del prestito scelto. Da questi parametri scelti all’inizio dipenderanno le modalità di restituzione del capitale ricevuto inizialmente. Si tratta di elementi, economici e logistici, che caratterizzano il lavoro di un’impresa.
Modalità di finanziamento
A tal proposito, appare necessario analizzare nei dettagli, in cosa consistono queste modalità di finanziamento e come si finanzia un’impresa:
Capitale proprio
Il capitale proprio è rappresentato dai conferimenti perfezionati dall’imprenditore individuale o dai soci della società, al momento della costituzione dell’azienda e, successivamente, attraverso eventuali aumenti di capitale, nonché dagli utili generati dalla gestione aziendale. Il capitale proprio è conferito a tempo indeterminato. Gli aumenti di capitale sono nominati anche capitale di apporto, e si manifestano quando l’imprenditore o i soci prendono la decisione di dare luogo a nuovi investimenti e dunque, stabiliscono di effettuare un nuovo incremento di mezzi di natura finanziaria. Gli utili generati dalla gestione aziendale, da par loro, dal momento che non sono prelevati dall’imprenditore o dai soci e rimangono all’interno dell’impresa, sono ribattezzati con il nome di capitale di risparmio.
Capitale di terzi
Può succedere sovente che il capitale proprio non è adeguato al finanziamento dell’intera attività di un’azienda. Per questa ragione è possibile fare un adeguato ricorso al capitale di terzi, ovvero a finanziamenti effettuati da terze parti. I ‘terzi’ diventano, dunque, creditori dell’impresa, a tempo determinato, dal momento che l’azienda deve restituire il denaro attenendosi alle scadenze concordate e in differenti modalità. Qualora la scadenza non superi i 12 mesi è possibile parlare di prestiti a breve termine; nel caso in cui la durata vada da uno a cinque anni è possibile parlare di prestiti a medio termine; nel caso in cui la durata sia superiore ai 5 anni parleremmo invece di prestiti a lungo termine. Il capitale di terzi contempla debiti di finanziamento, stipulati dall’impresa al fine di ottenere una somma di denaro, e debiti di funzionamento, rappresentati dalle dilazioni di pagamento nei confronti di fornitori di beni o servizi.
Scandagliando tra i finanziamenti di terzi noteremo che quello più diffuso rimane, per diverse imprese, il prestito bancario, quale ad esempio il mutuo. Il mutuo consiste nel ricevere una somma di denaro, da restituire in tempi stabiliti dalle parti.
Prestiti e interessi
Una volta arrivati alla scadenza, decorso dunque il periodo di tempo in questione, l’impresa dovrà provvedere alla restituzione della somma di denaro, versando un interesse come compenso. In questi casi, le grandi aziende fanno riferimento anche all’uso di prestiti obbligazionari.
I prestiti obbligazionari sono molto simili ai prestiti bancari. Tuttavia, nel caso dei prestiti obbligazionari, il prestito viene concesso da persone fisiche, enti o altre società.
In questo contesto, l’azienda deve versare interessi periodici e, una volta decorso il prestito, deve restituire il capitale ricevuto inizialmente.
I debiti di funzionamento, al contrario, non si configurano come un vero e proprio spostamento di denaro. Molto più semplicemente, i debiti di funzionamento si configurano come un credito dal fornitore, il quale consente all’impresa una dilazione del pagamento priva di interessi.