Il testo del Decreto del Fare approvato dal Senato presenta alcune differenze rispetto all’originale, alcune delle quali riguardano il campo del lavoro e, soprattutto, le tante tipologie di contratti a tempo e atipici presenti in Italia. Tra questi le novità riguardano anche il contratto di associazione in partecipazione.
► Cos’è l’associazione in partecipazione
Il testo, nello specifico, riporta due novità per questi contratti, una riguardante la legislazione in merito ai contratti e uno, che molto probabilmente non sarà accolto molto bene, che riguarda gli incentivi all’assunzione.
Da quando la legge entrerà in vigore, grazie all’integrazione dell’articolo 2549 del Codice civile che regola il lavoro di associazione in partecipazione, non saranno più possibili sanzioni per gli associati nell’ambito di imprese mutualistiche individuati mediante elezione dell’assemblea, nonché i rapporti tra produttori e artisti, interpreti ed esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni (sonore, audiovisive, visive).
Gli incentivi all’assunzione degli associati in partecipazione prevedono l’estinzione di tutti gli eventuali illeciti amministrativi e la cancellazione di eventuali debiti con gli enti previdenziali e assicurativi.
Per ottenere questo conveniente incentivo, le imprese devono pagare un contributo previdenziale straordinario, il 5% della quota a carico degli associati nel periodo di vigenza del rapporto pregresso, e depositare l’accordo stipulato con gli associati in partecipazione interessati all’assunzione a titolo di lavoro subordinato, che prevede che questi ultimi non possano essere licenziati per motivi economici nei sei mesi successivi alla firma del contratto.