Dal 2012 in poi sono stati istituiti anche i congedi obbligatori e facoltativi per i neo papà che sono alternativi al congedo di maternità della madre e sono fruibili dal padre lavoratore dipendente, anche adottivo o affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. La prima cosa da chiedersi è a chi spetta il congedo papà. La normativa in vigore dice che possono accedere al beneficio sia i padri lavoratori dipendenti anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, per eventi parto, adozione e affidamenti avvenuti a partire dal 1°gennaio 2013.
> INPS – Domanda di indennità per congedo di paternità per tutti i lavoratori
Questa normativa non si applica ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per i quali sarà definita una normativa a parte. Quello che spetta dunque ai papà sono due tipi di congedo:
- un congedo obbligatorio di un giorno
- un congedo facoltativo di due giorni.
Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, oppure quando quello della mamma finisce ma non oltre il quinto mese del bambino. Il congedo del padre è un diritto autonomo e quindi aggiuntivo a quello della madre.
Il congedo facoltativo di due giorni anche continuativi, è condizionato invece dalla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, quindi di anticipare il suo rientro a lavoro per un numero equivalente ai giorni di congedo del padre.
L’indennità è anticipata dal datore di lavoro e poi conguagliata dall’INPS e al padre lavoratore spetta un indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.